E’ rimessa al Giudice penale la valutazione della legittimità del rifiuto alla visita domiciliare da parte del medico di guardia.

E’ il principio di diritto fissato dalla sesta sezione penale della cassazione con la sentenza numero 11085/2024 depositata il 15/03/2024, che è tornata a precisare il perimetro della liceità penale dell’operato del medico di guardia quando, esercitando il potere discrezionale riconosciuto dall’ordinamento, sulla base dei sintomi riferiti dal paziente, decide di non effettuarne la visita limitandosi a fornire indicazioni telefoniche.  

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità del sanitario per il delitto di omissione di atti di ufficio il quale, dopo avere appreso dei sintomi seri ed ingravescenti riferiti dalla coniuge del malato, aveva deciso di non recarsi presso l’abitazione del richiedente il consulto medico. 

La scelta operata dal sanitario era stata considerata nelle sentenze di primo e secondo grado illegittima ed inadempiente rispetto agli obblighi di legge sulla base di una perizia disposta nel corso  del dibattimento il cui esito deponeva per l’opportunità di effettuare la visita domiciliare atteso il quadro clinico riferito.  

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva articolato plurimi motivi di impugnazione, censurando la decisione della Corte territoriale  in ordine alla sussistenza della condotta materiale e dell’elemento psicologico del reato previsto e punito dall’art.328 cod. pen.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dando continuità alla stabile orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica il delitto contro la pubblica amministrazione in parola come reato di pericolo, rimettendo quindi all’Autorità giudiziaria penale il controllo sulla legittimità dell’operato del professionista sanitario: 

“…….. L’art. 13 d.P.R. n. 41 del 1991 stabilisce che il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti» e durante il turno «è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti».

È di tutta evidenza che, in base alla norma citata, la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza. 

Tale valutazione, però, è sindacabile dal giudice di merito, in forza degli elementi di prova sottoposti al suo esame, per accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata sulla base di dati di ragionevolezza, desumibili dallo specifico contesto e dai protocolli sanitari applicabili, oppure costituisca un pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri (Sez. 6, n. 34535 del 29/07/ 2019, Gelfi; Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep. 2013,  Rv.255715).

Costituisce, pertanto, consolidato orientamento interpretativo di questa Corte quello secondo il quale integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decide di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive  condizioni  di salute del   paziente,   nonostante   gli   venga   prospettata   una   sintomatologia   grave, trattandosi di un reato di pericolo per il quale a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di quanto potesse prevedersi. 

In sostanza, il delitto è integrato ogniqualvolta il medico di turno, pubblico ufficiale, a fronte ad una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, quale appunto quello di un accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente (Sez. 6, n. 29927 del 23/05/ 2023, Fiandra; Sez. 6,  n.  23817  del  30/10/ 2012,  dep.  2013,   Rv.  255715;   Sez.  6,  n.  31670  del05/06/ 2007, Rv. 236935)”.

Sullo stesso tema e per eventuali approfondimenti si segnalano le note a sentenza che seguono: 

(i) https://studiolegaleramelli.it/2022/12/01/omissione-atti-di-ufficio-per-il-medico-di-continuita-assistenziale-che-non-si-reca-a-visitare-lanziana-paziente-nella-sua-abitazione/ ; 

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2020/03/23/risponde-di-omissione-di-atti-dufficio-la-guardia-medica-in-servizio-che-rifiuti-di-aderire-alla-richiesta-di-visita-domiciliare-malgrado-abbia-ravvisato-il-carattere-di-urgenza-dell-2/ ; 

(iii) https://studiolegaleramelli.it/2022/03/29/omicidio-colposo-per-la-guardia-medica-che-non-presta-i-primi-soccorsi-ad-un-paziente-colpito-da-infarto/

(iv) https://studiolegaleramelli.it/2021/01/28/commette-il-reato-di-rifiuto-di-atti-dufficio-la-guardia-medica-che-non-esegue-la-visita-domiciliare-del-paziente-pur-avendolo-valutato-come-bisognoso-di-urgente-assistenza-sanitaria/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.