La Cassazione penale conferma la centralità delle linee guida nella valutazione della colpa del sanitario.

E’ il principio di diritto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 9894.2024 – depositata l’08/03/2024, che decidendo un caso di responsabilità ascritta al ginecologo rinviato a giudizio per omicidio colposo è tornata ad affrontare il tema giuridico dell’importanza delle linee guida come strumento che deve orientare l’operato del magistrato in sede penale chiamato a valutare la sussistenza della colpa nelle sue tre diverse declinazione (negligenza, imprudenza, imperizia) ed il relativo grado. 

 Secondo l’ipotesi accusatoria l’imputata doveva rispondere del reato di cui agli artt. 113-589 cod. pen., perché, in cooperazione  colposa con altri medici con condotta negligente, imprudente ed imperita, apprestando  assistenza  inadeguata ed inefficiente  nei confronti  della partoriente e non eseguendo con tempestività il taglio cesareo, concorreva  nel determinare  gravissime  lesioni personali al nascituro  consistite  in grave  encefalopatia  ipossico  ischemica  causata  da  sofferenza  fetale acuta, determinandone  il decesso.

Il giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, giungeva ad esito assolutorio che, tuttavia, all’esito dell’appello interposto dalla pubblica e privata accusa, veniva ribaltato dalla Corte territoriale che condannava la giudicabile alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno. 

La difesa dell’imputata con il ricorso di legittimità articolava plurimi motivi di impugnazione uno dei quali incentrato sulla non corretta valutazione della prova scientifica da parte del giudice penale rispetto all’agire adeguato del sanitario riferito al caso specifico.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata, affermando i principi di diritto che seguono in ordine ai criteri di valutazione dell’elemento psicologico del reato:  

In ogni caso, riguardo alla responsabilità del sanitario, si è ribadita la centralità dell’esame alla luce delle linee guida, affermandosi il principio cui la Corte territoriale non si è conformata secondo cui giudice di merito, investito del compito di pronunciarsi in ordine alla responsabilità dell’esercente una professione sanitaria per l’evento infausto causato nel praticare l’attività, è tenuto a rendere una articolata motivazione, dovendo indicare, tra l’altro: 

1) se il caso concreto sia regolato da linee­ guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali; 

2) specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza);

3) appurare se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali e più in generale quale sia stato il grado della colpa. (Sez. 4, n. 37794 del 22/06/2018 , De Renzo, Rv. 273463- 01).

E proprio con un recente, significativo approdo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 n. 15258 del 11/02/2020, Agnello, Rv. 279242 – 02) si è approfondito il tema dell’indagine da compiere in ordine all’accertamento del grado della colpa  in relazione al caso clinico regolato dalle linee guida. Si è opportunamente specificato che ” la chiarificazione della relazione che le linee guida intrattengono con le regole cautelari è di estrema importanza.   

Tuttavia   sia  che  si  ritenga  che  le  linee  guida contengono mere raccomandazioni dal contenuto generico e defettibile che sta al sanitario valutare come adeguate al caso specifico e/ o adattare alle particolarità dello stesso; sia che le si consideri strutturate in varia guisa e talvolta quindi come vere e proprie regole cautelari rigide, altre volte come vere e proprie regole cautelari elastiche, quel che viene implicitamente messo a fuoco è l’esistenza di uno spazio valutativo affidato per intero al sanitario, che in solitudine è chiamato a individuare l’agire doveroso. 

Orbene, l’adempimento di questo dovere di riconoscimento della situazione di rischio e di individuazione della risposta cautelare più efficace, può risultare più o meno agevole; lo è in modo diverso a seconda che la raccomandazione abbia carattere rigido e sia esaustiva o abbia carattere elastico, magari indicando presupposti definiti solo genericamente”. 

Osserva quindi la Corte che “nell’apprezzamento del grado della colpa del sanitario, deve tenersi conto della natura della regola cautelare la cui inosservanza gli si rimprovera, avendo incidenza sulla maggior o minore esigibilità della condotta doverosa che egli possa limitarsi a conoscere la regola ed applicarla o, al contrario, sia chiamato a riconoscere previamente le condizioni che permettono di individuare le direttive comportamentali, che rendono doverosa l’adozione della misura, che consentono di individuare quale misura  adottare”.

Conclusivamente, va ribadito che nella valutazione della gravità della colpa dovrà tenersi conto oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare della natura della regola cautelare violata, in quanto l’eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento      delle      predette      circostanze      da      parte       dell’agente (Sez 4 , n. 15258 del 11/02/2022, Agnello, Rv. 279242)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA