Colpa medica: il termine per proporre querela decorre da quando il paziente ha preso coscienza dell’errore commesso dal sanitario.

E’ il principio di diritto cui ha dato continuità la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 10658/2024 – depositata il 14/03/2024, chiamata a decidere sulla legittimità della condanna per lesioni colpose inflitta ad un farmacista che aveva fornito ad una cliente delle compresse finalizzate al dimagrimento preparate dallo stesso professionista.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto previsto e punito dall’art. 590 cod. pen. risultando accertato nel corso del dibattimento che il farmacista, senza accertarsi delle condizioni cliniche della paziente, aveva confezionato le compresse utilizzando molecole destinate a scopi terapeutici diversi dalla perdita di peso, così cagionando gravi problemi di salute alla ragazza che le aveva assunte costretta ad un ricovero ospedaliero.  

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello deducendo, per quanto di interesse per la presente nota, l’intempestività della querela che la persona offesa avrebbe dovuto presentare nel termine di legge (tre mesi dal fatto ai sensi dell’art.124 cod. pen.), la cui decorrenza coincideva con ricovero in ospedale allorché i medici curanti avevano ipotizzato la probabile causa dei gravi disturbi di salute. 

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso statuendo quanto segue in ordine alla censura relativa alla intempestività della querela: 

“La Corte di appello indica, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, il giorno 14.12.2015 (data nella quale fu consegnata alla persona offesa la cartella clinica) come quello nel quale la persona offesa ebbe ad acquisire consapevolezza della riconducibilità del fatto lesivo alla imperizia dell’imputato e ciò in quanto solo allora la donna ebbe la possibilità di porre in relazione  le lesioni patite con l’operato del professionista.

Ebbene, tale conclusione risulta assolutamente coerente con il consolidato principio per cui il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona  offesa  ha  avuto  consapevolezza  della  patologia  contratta,  bensì  da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (Sez. 4, n. 35424 del 11/11/2020, Di Mario, Rv. 280076;  Conf. N. 17592 del 2010  Rv. 247096,  N. 13938 del 2008 Rv.239255 , N. 21527 del 2015 Rv. 263855).

Pertanto, come ritenuto  dalla  Corte  di  appello,  la  querela  proposta  in  data 14.3.2016 risultava tempestiva”.

Sulla stessa linea interpretativa e per eventuali approfondimenti segnalo un precedente contributo sull’argomento:  La intempestività della querela per lesioni colpose connesse ad errore del sanitario decorre dalla conoscenza del fatto illecito acquista dalla persona offesa e non dall’elaborato consulenziale redatto dal medico legale – Avvocato Diritto Penale Roma Eur (studiolegaleramelli.it)

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA