Delitti contro la fede pubblica ascrivibili all’esercente la professione sanitaria con giurisprudenza di legittimità aggiornata al mese di gennaio 2021.

Nell’ambito dell’attività professionale svolta dal legale nell’interesse dei professionisti sanitari nella quasi totalità dei casi l’attività defensionale viene svolta per l’assistenza nei procedimenti penali relativi ai reati colposi di evento, ossia lesioni colpose (art.590 cod. pen.) ed omicidio colposo (art.589 cod. pen.).

Tuttavia il perimetro della responsabilità penale non si esaurisce nell’alveo dei delitti contro la persona potendo interessare altre fattispecie molte delle quali poste a presidio del bene protetto della fede pubblica.

Di seguito si riportano le ipotesi di reati che con maggiore frequenza possono interessare il medico ed il personale paramedico, dando evidenza alla singola norma incriminatrice – con indicazione degli elementi costitutivi del reato, della prescrizione, dell’autorità giudiziaria competente e della procedibilità del reato – corredata dalla più recente e significativa giurisprudenza di legittimità aggiornata al mese di gennaio 2021.

Art. 476 cod. pen.  – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [357], che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [4911].

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].

Elemento oggettivo: formazione di un atto falso (ipotesi che ricorre quando l’atto è posto in essere da persona diversa da quella da cui il documento appare provenire), ovvero alterazione di un atto vero (modificazioni apportate dopo la definitiva formazione del documento).

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà di formare un atto falso o alterare un atto vero, nella consapevolezza di ledere di ledere o porre in pericolo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Momento di consumazione: momento in cui si realizza la contraffazione o l’alterazione.

Prescrizione: comma 1 – 6 anni; comma 2 – 10 anni

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: d’ufficio

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

Cassazione penale sez. I, 11/09/2020, n.27230

Ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l'”animus nocendi vel decipiendil” essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della “immutatio veri” che, tuttavia, non costituisce un dolo in “re ipsa” e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato in capo ad un dirigente medico di un ospedale che aveva compilato un referto attestante falsamente l’effettuazione di una visita e di un prelievo ematico su un paziente in realtà non presente in reparto, avendo accettato “brevi manu”, a titolo di cortesia, direttamente dalla moglie del paziente, infermiera presso lo stesso ospedale e chiamata a rispondere dell’omicidio di questi, la provetta con il sangue da esaminare).

 

Cassazione penale sez. V, 20/07/2020, n.26510

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale’, spiegando come sia esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale (esclusa la responsabilità dell’imputato per avere presentato all’Inail la copia fotostatica di un referto contraffatto di un esame strumentale eseguito apparentemente in un ospedale).

 

Cassazione penale sez. V, 24/05/2019, n.28052

Integra il delitto di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di una struttura ospedaliera che formi un falso tracciato dell’esame cardiografico di un paziente (nella specie, apponendo sul tracciato dell’esame strumentale eseguito su un altro paziente date e segni volti ad attribuirlo al primo), dovendosi riconoscere al documento in parola la funzione di provare lo svolgimento di indagini cliniche, il loro risultato e il decorso clinico del paziente che risulta sottoposto all’esame. (In motivazione la Corte ha specificato che, coesistendo nell’atto profili di falsità sia materiale che ideologica, il reato di falsità ideologica resta assorbito in quello di falsità materiale, poiché la contraffazione materiale rende irrilevante la questione della veridicità o meno dei contenuti dell’atto).

 

Cassazione penale sez. V, 13/11/2015, n.12400

In tema di concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, essendo irrilevante se un atto materialmente falso sia veridico o meno, e quindi idoneo ad ingannare i terzi. Pertanto la condotta del medico del lavoro che abbia retrodatato di un giorno i certificati di idoneità di alcuni lavoratori, integra soltanto il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. e non anche la falsità ideologica, punita dall’art. 479 c.p. (nello specifico i Giudici di merito avevano erroneamente ravvisato la falsità ideologica nella circostanza che le attestazioni di idoneità avevano giudicato alcuni operai idonei alla mansione lavorativa nella data indicata sui certificati, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo).

 

Cassazione penale sez. V, 15/09/2015, n.44874

La diagnosi riportata nel referto medico ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica; integra, pertanto, il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. la condotta del medico che abbia alterato un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.

Art. 479 cod. pen. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [357], che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 [487, 493; 1127 c. nav.].

Elemento oggettivo: l’art. 479 c.p. rappresenta una norma a più fattispecie, che prevede le seguenti condotte alternative realizzare dal pubblico ufficiale che riceve o forma un atto nell’esercizio della sua funzione:

(i) falsa attestazione che un fatto è stato da lui compiuto ovvero è avvenuto alla sua presenza;

(ii) attestazione della ricezione di dichiarazioni a lui non rese;

(iii) omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute;

(iv) ipotesi residuale della falsa attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà di attestare il falso, nella consapevolezza di ledere di ledere o porre in pericolo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Momento di consumazione: momento in cui l’atto è definitivamente formato.

Prescrizione: 6 anni; 10 anni nel caso di atti che fanno fede fino a querela di falso.

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: d’ufficio

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

Cassazione penale sez. V, 20/09/2019, n.45146

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 c.c. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

Cassazione penale sez. V, 07/03/2019, n.14681

Il timbro e la firma del medico sulle ricette relative alla prescrizione di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario Nazionale svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato dello stesso, di talché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico previsto dagli artt. 479 e 482 c.p. l’utilizzo di ricette intestate ad altro medico recanti il timbro di questi e la firma illeggibile del medico utilizzatore, non essendo invocabile l’innocuità del falso in relazione all’asserita inidoneità a trarre in inganno i pazienti che ben conoscono il proprio medico.

 

Cassazione penale sez. V, 22/01/2019, n.8713

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell’espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

 

Cassazione penale sez. V, 45146/2019

Integra il delitto do falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ., è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del p.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. II, 29/05/2014, n.26318

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. V, 10/03/2011, n.16368

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di medico convenzionato con il S.s.n., attesti falsamente la sussistenza di turbe comportamentali e psichiche tali da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di pubblico ufficiale che concorre a formare la volontà della p.a. in materia sanitaria, esercitando per conto di quest’ultima poteri certificativi.

 

Cassazione penale sez. VI, 01/12/2010, n.12401

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. V, 26/09/2008, n.41394

La diagnosi d’ingresso che riporta falsamente patologia diversa (ascesso mammario) per consentire che il costo dell’intervento chirurgico (operazione di plastica al seno) venga sostenuto dal S.s.n., concorre alla redazione di documenti falsi. Pertanto, la falsa attestazione in cartella clinica delle motivazioni alla base del ricovero determina la condanna del medico chirurgo per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici, di cui all’art. 479 c.p.

 

Cassazione penale sez. V, 09/03/2005, n.12827

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla Unità sanitaria locale (ora ASL), in quanto il medico convenzionato – concorrendo a formare la volontà della p.a. in materia di assistenza sanitaria ed esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi – è un pubblico ufficiale ed i predetti prospetti riepilogativi – essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge, in favore del titolare della convenzione, il diritto al pagamento delle prestazioni documentate – hanno la natura di atti pubblici.

 

Art. 480 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale [357], che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [487, 493].

 

Art. 481 – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Elementi comuni delle fattispecie ex artt. 480, 481 c.p.:

Elemento oggettivo: falsa attestazione di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà di attestare il falso, nella consapevolezza di ledere di ledere o porre in pericolo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Momento di consumazione: momento in cui l’atto è definitivamente formato.

Prescrizione: 6 anni

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: d’ufficio

La rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza di legittimità:

Cassazione penale sez. V, 07/09/2020, n.28847

Integra il reato di falsità ideologica in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la condotta del medico che prescriva sul proprio ricettario personale (cd. “ricetta bianca”) un farmaco senza accertare la sussistenza della specifica condizione patologica che ne giustifichi la somministrazione, in quanto, pur non essendo necessaria la esplicitazione della anamnesi e della diagnosi correlata alla prescrizione, tale ricetta ha natura attestativa del diritto dell’interessato alla prestazione farmacologica a cagione del suo stato di malattia.

 

Cassazione penale sez. V, 20/09/2019, n.45146

La diagnosi riportata nel certificato medico ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del medico – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica; integra, pertanto, il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni.

 

Cassazione penale sez. IV, 06/03/2019, n.20270

Integra il reato di cui all’art. 481 c.p. la falsificazione della sottoscrizione sui c.d. ‘fogli di prescrizione interna’ redatti da chi esercita un servizio medico ospedaliero dopo la visita dei pazienti e contenenti sia le diagnosi che le prescrizioni farmacologiche, atteso che essi, presupponendo un’attività diretta di accertamento da parte di chi li emette, hanno natura certificativa.

 

Cassazione penale sez. II, 12/05/2015, n.20184

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che rilasci tre ricette mediche false con la prescrizione di farmaci in esenzione totale dal pagamento del ticket risponde dei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) e di truffa ai danni dello Stato (art. 640 cpv c.p.), non venendo meno l’offensività della condotta in ragione del valore venale dei farmaci medesimi.

 

Cassazione penale sez. V, 02/02/2012, n.18687

Nel caso della redazione di un certificato di proroga di prognosi senza aver visitato il paziente, il medico di base risponde del delitto di falsità ideologica commessa in certificati amministrativi, mentre a carico del paziente è configurabile il delitto di uso di atto falso e sono del tutto irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte del paziente.

 

Cassazione penale sez. IV, 06/03/2019, n.20270

Integra il reato di cui all’art. 481 c.p. la falsificazione della sottoscrizione sui c.d. ‘fogli di prescrizione interna’ redatti da chi esercita un servizio medico ospedaliero dopo la visita dei pazienti e contenenti sia le diagnosi che le prescrizioni farmacologiche, atteso che essi, presupponendo un’attività diretta di accertamento da parte di chi li emette, hanno natura certificativa.

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