L’indebita compensazione si configura anche quando il modello F/24 genera solo un credito del contribuente verso l’Erario
E’ il principio di diritto fissato dalla seconda sezione della Cassazione con la sentenza numero 16835/2024 − depositata il 18/02/2024, che ha affrontato il tema giuridico della condotta materiale integrante il delitto tributario previsto e punito dall’art. 10 quater d.lgs. n.74/2000 quando il contribuente presenta il modello F/24 per un credito inesistente senza avere un debito tributario da compensare
Nel caso in disamina il locale Tribunale della cautela reale confermava il decreto di sequestro preventivo emesso per il delitto di truffa aggravata e reati tributari.
Per quanto di interesse per la presente nota, con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva contestato la configurabilità del delitto di indebita compensazione in quanto, dalla documentazione fiscale prodotta nel giudizio cautelare, si poteva evincere che la società non aveva debiti erariali né a titolo di acconto Irpef, né a titolo di Ires, tenuto conto che nel 2022 l’ente aveva svolto il primo esercizio fiscale.
Conseguentemente poiché al momento dell’invio dei modelli F24 in capo alla società non era maturato alcun debito fiscale mancava il presupposto materiale della compensazione quale condotta tipica sanzionata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 10 quater d.lgs. n.74/2000.
La Suprema Corte ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi giuridica con la motivazione che segue:
“Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale del riesame abbia ritenuto sussistente il fumus del reato di cui al capo 6), tenuto conto che effettivamente la [omissis]s.r.l. ha portato in compensazione crediti fiscali inesistenti, documentati dall’invio di quattro modelli F24 tra il 16 ed il 29/19/2022.
Invero, la circostanza per cui la società al dicembre del 2022 non avesse ancora maturato debiti per l’ IRES non rileva, atteso che il versamento di imposte non dovute ha comunque generato un credito verso l’erario, sia pure per l’anno di imposta successivo.
In altri termini, la società [omissis]s.r.l. con la compensazione in discorso si è precostituita una provvista, costituita da un credito di imposta; ciò ha fatto mediante la trasformazione del credito fittizio per il Sisma bonus (codice 6923) o per il Bonus facciate (codice 6925) nel credito derivante dall’aver versato imposte non dovute (l’ IRES per l’anno 2021), in tal modo dissimulando anche l’inesistenza del credito portato in compensazione attraverso il mutamento del codice.“
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.