Reati tributari: la Cassazione definisce natura e perimetro applicativo della speciale causa di punibilità introdotta dall’art. 23 d.l. 34/2023.
La terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 14956/2024 – depositata in data 11.04.2024 è tornata ad affrontare la questione giuridica dei presupposti applicativi della nuova causa di non punibilità – definita dal legislatore come speciale – introdotta dall’art. 23 del d.I. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023.
La norma in parola prevede la possibilità di evitare la condanna penale per i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
La sentenza in commento, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore Generale contro la sentenza di appello che aveva assolto gli imputati in ragione dell’avvenuta estinzione del debito tributario dovuto all’omesso versamento dell’IVA, ha precisato che la causa di non punibilità di nuovo conio non rappresenta una mera dilatazione temporale di quanto già previsto in generale dall’art.13bis d.lgs. n.74/2000 (spostando lo sbarramento processuale dalla dichiarazione di apertura del dibattimento alla pronuncia della sentenza che definisce il secondo grado di giudizio), ma richiede la sussistenza di specifiche condizioni normative dettate per deflazionare il contenzioso tributario in essere tra contribuente ed Amministrazione finanziaria dello Stato, non sussistenti nel caso scrutinato dalla Suprema Corte.
Per approfondimenti e consultazione della pronuncia annotata: sentenza 14956.2024.pdf
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