La predisposizione del DVR e la nomina di un preposto non sempre valgono ad escludere la responsabilità penale del datore di lavoro.

E’ il principio di diritto ribadito dalla quarta sezione penale della cassazione con la sentenza numero 3405/2024 depositata il 29/01/2024, che si è pronunciata sul tema giuridico dell’estensione del perimetro della posizione di garanzia della parte datoriale rispetto agli incidenti verificatosi in cantiere. 

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente,  affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato  a giudizio per il delitto do omicidio colposo  perché, nella qualità di datore di lavoro della vittima con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva omesso di prevedere nel DVR la specifica procedura lavorativa dello smontaggio di carroponti e taglio delle travi, nonché di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza del lavoro da svolgere.  

Per effetto della superiore omissione la persona offesa, con qualifica di saldatore, mentre era intento nello smontaggio di un carroponte, dopo aver tolto tutti i bulloni all’esterno e all’interno delle travi, restava schiacciato per l’improvviso ribaltamento di una trave, subendo le ferite dalle quali era derivata la morte poco dopo.

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva articolato plurimi motivi di impugnazione, censurando, per quanto di interesse per la presente nota, anche il capo di sentenza relativo alla ritenuta violazione dei doveri di prevenzione posto a carico del datore di lavoro il quale aveva redatto regolare DVR e nominato il preposto di cantiere.  

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e sulla questione giuridica dell’estensione dell’area di rischio ascrivibile al datore di lavoro ha statuito quanto segue:

È pacifico, intanto, che il datore di lavoro é tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

È altrettanto pacifico che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all’esame), non lo esonera dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (sez. 4, n. 27295 del 2/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355-01). Ciò vale anche nel caso di nomina di un preposto: la designazione di tale figura al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti, proprio come nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito in base alle evidenze, l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (sez. 4, n. 22256 del 3/3/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01, in cui, in applicazione del principio” la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale). 

Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 5/10/2021, Mara, Rv. 282241-01).

Inoltre, sempre in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si è già chiarito che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (sez. 4, n. 4075 del 13/1/2021, Paulicelli, Rv. 280389-01, in cui, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DUVR)”.

Per eventuali approfondimenti sulla stessa linea interpretativa segnalo due precedenti arresti giurisprudenziali commentati: 

(i) https://studiolegaleramelli.it/2021/04/22/le-modalita-semplificate-di-redazione-del-dvr-non-esonerano-il-datore-di-lavoro-dallobbligo-di-individuazione-di-tutte-le-necessarie-norme-precauzionali-in-relazione-a-ciascun-fattore-di-risc/

(ii) https://studiolegaleramelli.it/2023/03/30/la-carenza-delle-prescrizioni-riportate-nel-dvr-predisposto-dal-datore-di-lavoro-rende-irrilevante-la-condotta-colposa-tenuta-dal-lavoratore-in-occasione-dellinfortunio/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.