La Cassazione indica i criteri da seguire per stabilire se l’atto dispositivo del patrimonio sociale configura la bancarotta fraudolenta per distrazione.

Segnalo la sentenza numero 16414/2024  – depositata il 19/04/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che ritengo di estremo interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia penale fallimentare, nella parte in cui indica le regole  ermeneutiche da seguire per valutare se un atto di disposizione del patrimonio sociale dell’impresa, eseguito da parte dell’imprenditore o dell’amministratore, integri o meno la condotta materiale e la componente psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione  previsto e punito dall’art. 216 L.F..

Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Per quanto riguarda la condotta distrattiva il reato era stato contestato  e ritenuto provato con le due sentenze conformi in relazione all’esecuzione di due bonifici per il complessivo importo di  euro 23.000, ritenuti privi giustificazione rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale.    

Contro la sentenza di appello la difesa interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di ricorso; per quanto riguarda la natura distrattiva delle due disposizioni di bonifico, si era sostenuto che la Corte territoriale non avesse reso  esplicite le ragioni per  le quali le operazioni sarebbero state idonee, in concreto, a pregiudicare la garanzia dei creditori, nonostante fossero irrilevanti sotto il profilo quantitativo e, comunque, effettuate in un periodo di normale operatività e regolare funzionamento dell’impresa.  

La Suprema Corte ha accolto l’impugnazione di legittimità limitatamente al difetto di motivazione della bancarotta documentale rigettando nel resto.  

Di seguito vengono riportati i passaggi della motivazione che tratteggiano la regola di giudizio da seguire per scrutinare la natura dell’atto di disposizione onde valutarne la natura distrattiva o dissipativa del patrimonio: 

…..Ciò considerato, ove vi sia uno stretto rapporto cronologico tra l’atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori rispetto alla successiva procedura concorsuale, la manifestazione dei presupposti storici di questa (nella forma della crisi di impresa o in quella della insolvenza o del dissesto) rende particolarmente agevole la ricostruzione della fattispecie normativa con riferimento al caso concreto, poiché diviene del tutto evidente la natura non solo pericolo sa ma anche concretamente depauperativa dell’azione e la rimproverabilità soggettiva del suo autore che, della determinazione del pericolo, non  può  protestare  un’imputazione  a  titolo  di   responsabilità   oggettiva (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019).

II problema ermeneutico può nascere, piuttosto, quando quel rapporto cronologico non vi sia. 

In questi casi, occorre tener presente che “l’imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni  destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all’art. 2740 cc, essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso. Egli è anzi abilitato a fare spese personali o per la famiglia la cui entità non deve essere neppure assiomaticamente minima se la condizione economica glielo consente ( arg. ex art. 217 comma 1 n. 1 I. fall.); non è perseguibile neppure a titolo di bancarotta semplice se, ancora quando le sue condizioni sono favorevoli, impiega una parte contenuta del suo patrimonio in operazioni imprudenti; né il singolo suo creditore potrebbe attivare i mezzi di conservazione della  garanzia  patrimoniale  (artt. 2900 e 2901 cc) se non ricorresse, quale effetto del suo comportamento quale debitore, una lesione al patrimonio capace di mettere in dubbio la realizzazione coattiva del credito”  (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269019).

Cosicché il pericolo non può che essere correlato alla idoneità dell’atto di depauperamento a creare un vulnus all’integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale, con un’analisi che deve riguardare in primo luogo l’elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l’elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri di valutazione ex ante, in relazione alle caratteristiche complessive dell’atto stesso e della situazione finanziaria della società (ibidem).

Quindi, effettivamente, la decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) “indici di fraudolenza” necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall’altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa  in  pericolo.  

Indici  rinvenibili,  ad  esempio,   nella  disamina   del  fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e della congiuntura  economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata; nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’imprenditore o dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella “distanza” (e, segnatamente, nell’irriducibile estraneità)  del fatto  generatore  di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione)”. 

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.