Il sequestro probatorio dello smartphone per acquisire i dati contenuti al suo interno deve essere motivato e circoscritto alle esigenze di indagine.

E’ il principio di diritto fissato dalla sesta sezione penale della cassazione la sentenza numero 17312/2024 – depositata il 24/04/2024 che ha annullato con rinvio l’ordinanza resa dal Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione interposta contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM di uno smartphone, al fine di realizzare copia forense dei dati contenuti nel telefono.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla difesa che aveva denunciato la totale carenza di motivazione del mezzo di ricerca della prova e, comunque, la violazione dei canoni dettati dall’art.275 c.p.p. di proporzionalità, adeguatezza e gradualità del provvedimento (temporaneamente) ablatorio circa i tempi e le modalità del sequestro. 

Di seguito si riportano i passaggi della motivazione della sentenza in commento che tratteggiano il perimetro entro il quale può ritenersi legittimo l’esercizio del potere di apprensione del dispositivo elettronico da parte del magistrato inquirente che deve darne adeguata giustificazione:  

Va, infatti, considerato che, coerentemente con l’estensione anche alle misure reali dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità, è stato condivisibilmente ritenuto illegittimo il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6,  n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo,  Rv. 264092).

Con questo non si vuole escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l’acquisizione indiscriminata di un’intera categorie  di  informazioni  ivi contenute.

In tal caso, al fine  di escludere che la misura assuma una valenza meramente esplorativa, è, tuttavia, necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265  del  22/09/2020,  Aleotti  Rv. 279949-02).

Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che anche in tal caso il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato; ciò in quanto  l’estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Rv. 279949-01). Per tale ragione, si rende necessario che il pubblico ministero predisponga un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto.

Proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi  informatici e telematici (compresi gli smartphone ), della loro capacità di memoria e di archiviazione  di  una  massa  eterogenea  di dati  (messaggi,  foto,  mail) attinenti  alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto  di  sequestro probatorio: 

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; 

b) i criteri che devono presiedere alla selezione  del  materiale informatico archiviato  nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; 

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato  con  la  privazione  della disponibilità  esclusiva  dei dati personali archiviati”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA