Reati tributari: la mancata motivazione del GIP sul periculum in mora determina irrimediabilmente l’annullamento del decreto di sequestro preventivo.

E’ il principio di diritto fissato dalla terza  sezione penale della cassazione con la sentenza numero 14732/2024 depositata il 10/04/2024, che si è pronunciata sul tema giuridico degli o neri di motivazione che deve assolvere il giudice che emette il decreto di sequestro preventivo.

Nel caso di specie, il Gip presso il locale Tribunale, aveva emesso il decreto di sequestro preventivo per un importo rilevante in danno di un soggetto indagato per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa. 

Il Tribunale per il riesame accoglieva solo in parte l’impugnazione riducendo l’importo del sequestro e, contestualmente, integrava la motivazione del provvedimento cautelare genetico sotto il profilo dell’urgenza anticipatoria di sottrarre al giudicabile la disponibilità di liquidità  in previsione di una eventuale confisca all’esito del giudizio di merito.  

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva articolato plurimi motivi di impugnazione, censurando, per quanto di interesse per la presente nota, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata che aveva integrato la motivazione dell’originario decreto sotto il profilo del periculum in mora perché non consentita dal codice di rito. 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e statuito quanto segue:

A fronte di un una totale carenza di motivazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ravvisare, dunque, il vizio radicale del provvedimento genetico, annullandolo come richiesto nel gravame, senza poter provvedere ad un intervento integrativo, come invece avvenuto con gli argomenti spesi alla pag. 5 dell’ordinanza qui impugnata. 

Se è ben vero, infatti, che il tribunale del riesame, nell’ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall’art.  309 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, cod.  proc. pen., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l’omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma 9 dell’art. 309, richiamato dal co. 7 dell’art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l’accertata mancanza di motivazione – alla quale può essereequiparata la mera apparenza della medesima – la radicale nullità prevista dalla citata norma. Consegue, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all’annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all’emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata.

Deve rilevarsi, peraltro, che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica quanto al divieto di esercizio del potere integrativo da parte del tribunale del riesame, in caso di assenza motivazionale (tra le tante, sin da Sez. 1, n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586, si veda da ultimo, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Rv. 265365 e, tra le non massimate, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, Emme Ci Tex s.r.l.); come del resto sottolineato dalle Sezioni Unite “Capasso”, le quali ritennero che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale  del  riesame  annulla  il provvedimento  impugnato  se  la  motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.