Sicurezza sul lavoro: le omissioni dei padri non escludono la responsabilità dei figli.
Con la recente sentenza n. 50019, IV sezione penale, del 20 settembre 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente alla responsabilità per infortunio gravante sul datore di lavoro in caso di subentro del figlio al padre nella gestione aziendale.
L’infortunio e l’imputazione penale
Un operaio nell’utilizzare un tornio meccanico, a cui erano state apportate modifiche al sistema di blocco, operando per riposizionare un mandrino attraverso lo sportello aperto, riportava lesioni personali consistenti nello schiacciamento di due dita della mano destra, in quanto la macchina proseguiva nel suo funzionamento a causa delle modifiche apportate. L’addebito veniva mosso nei confronti dell’imputato, datore di lavoro, in quanto, pur essendo incontestato che la modifica al macchinario era stata materialmente apportata almeno sei anni prima dal padre, allorquando egli svolgeva all’interno dell’azienda esclusivamente mansioni di natura amministrativa, già a decorrere dal 20 aprile 2009 il prevenuto era subentrato nella conduzione dell’azienda, acquisendo anche specifiche competenze in materia di sicurezza e igiene dell’ambiente di lavoro. Da ciò ne è discesa l’imputazione per lesioni personali colpose.
Lo svolgimento del processo.
Avverso la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 590 c.p. in primo grado di giudizio, poi confermata dalla Corte di appello, il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo che i patti sociali con cui la Corte di appello ha ritenuto si fosse realizzata una delega di funzioni dal datore di lavoro, padre del ricorrente al figlio, non potevano ritenersi idonei a trasferire le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, difettando sia quella autonomia di spesa che lo svolgimento effettivo delle nuove funzioni avrebbe richiesto, sia i poteri di controllo gestione ed organizzazione del lavoro. Inoltre, tra la citata modifica dei patti sociali e l’infortunio, il ricorrente ha eccepito che al prevenuto potesse essere contestata la modifica del tornio causa dell’incidente, considerato che la modifica al macchinario era stata effettuata ben sei anni prima.
La decisione della Cassazione e il punto di diritto.
La Corte di legitimità, pur prosciogliendo l’imputato per intervenuta prescrizione del reato, per escludere la possibilità di addivenire alla più favorevole pronuncia assolutoria, ha rilevato comunque la infondatezza delle doglianze confermando, in punto di diritto, la validità del ragionamento della Corte territoriale per cui “l’eventuale condotta colposa di coloro che non hanno attuato in un tempo precedente la misure di protezione e sicurezza attinenti all’espletamento del lavoro da parte dei prestatori d’opera, non vale a scagionare coloro che, per legge, sono i naturali destinatari dell’obbligo giuridico di sicurezza”.
Proseguendo poi: “secondo gli insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto, avendo in particolare riguardo alla concreta organizzazione della gestione del rischio”.
Precisano ancora i Giudici del diritto: “Con specifico riferimento poi alla materia antinfortunistica si è altresì precisato che, la previsione di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) – per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati – ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 10704 del 07/02/2012, Rv. 252676).”
Per quanto concerne la doglianza relativa al subentro nella gestione della azienda, la Corte rileva: “del tutto correttamente le pronunce di merito hanno escluso che potesse attribuirsi alcun rilievo, ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente, al fatto che la modifica al sistema di blocco del portellone del macchinario fosse stata apportata da altro soggetto ed in epoca antecedente al suo subentro nella posizione di garanzia, posto che la disciplina antinfortunistica configura a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti obbligati all’osservanza delle misure di prevenzione l’obbligo di attuare le prescritte misure di sicurezza e di disporre ed esigere che esse siano rispettate, e ciò automaticamente, in relazione all’acquisto delle mansioni esercitate e della posizione di preminenza rispetto ai lavoratori (Sez. 4, n. 2445 del 26.3.1986, Oliva, Rv. 172244), sin dall’inizio dell’impiego di macchinari ed impianti (Sez. 3, n. 8727 del 25/06/1985, Boglione, Rv. 170615; Sez. 4, n. 10047 del 07/04/1986, Rossiani, Rv. 173834). Conseguentemente, deve ribadirsi che il subentro di un soggetto nel ruolo di garante della sicurezza, a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile alla condotta attiva del predecessore, non può valere di per sè ad esonerare da responsabilità il nuovo garante per non aver assolto all’obbligo di fornire misure di prevenzione utili ed efficaci, e a vanificare il collegamento causale tra tale omissione e il fatto lesivo eventualmente derivatone”.
Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di posizione di garanzia che si assume con l’esercizio di un potere conforme a quello del datore di lavoro o di altre figure garanti nell’organizzazione della sicurezza sul lavoro.
Cassazione penale, sez. IV, 12/01/2017, n. 18090.
In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il decesso di un lavoratore perché assumendo il compito di organizzare e dirigere un sopralluogo, per conto del datore di lavoro, aveva assunto anche l’obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi).
Cassazione penale, sez. IV, 28/02/2014, n. 22246.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge.
Cassazione penale, sez. IV, 28/02/2013, n. 43987.
In tema di infortuni sul lavoro, a norma dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore, anche quando l’attività richiestagli sia di breve durata. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro per il decesso dell’operaio incaricato, dopo l’ultimazione dei lavori, di rimuovere il cartellone contenente la descrizione dei lavori di cantiere, posto ad oltre tre metri di altezza rispetto al sottostante terreno, in assenza di impalcature e senza che gli fossero stati forniti di altri mezzi di protezione).
Cassazione penale, sez. IV, 06/07/2007, n. 37610.
In materia di violazione della normativa antinfortunistica risponde della contravvenzione di cui all’art. 374, d.P.R. 24 aprile 1995, n. 547, il datore di lavoro che non abbia adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per assicurare e conservare l’efficienza degli impianti di sicurezza, al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, né può ritenersi sussistente una delega di funzioni idonea a mandare il datore di lavoro esente da responsabilità, quando la violazione attiene alle scelte aziendali di livello più alto relative alla organizzazione delle lavorazioni ovvero a carenze strutturali che attingono direttamente la sfera di responsabilità del medesimo e rispetto alle quali nessuna capacità di intervento può realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza.
Cassazione penale, sez. IV, 28/06/2000, n. 10773.
In tema di responsabilità per incidente sul lavoro derivante dall’omissione di condotte dovute in forza di una posizione di garanzia, non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell’omissione di un comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte (normativa, regolamentare o fattizia) dell’obbligo gravante sull’imputato. Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di delega di funzioni e trasferimento della posizione di garanzia.
Cassazione penale, sez. III, 01/06/2017, n. 31364.
In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Cassazione penale, sez. IV, 06/05/2016, n. 24136.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti.
Cassazione penale, sez. IV, 21/04/2016, n. 22837.
In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
Cassazione penale, sez. IV, 29/01/2016, n. 34975.
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l’agente assuma la gestione del rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto. (Fattispecie in tema di incidente aereo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’imputato, a titolo di omicidio colposo, per aver consentito alla persona offesa – con la quale egli era salito a bordo di un deltaplano biposto, artigianalmente costruito, di cui erano comproprietari – di assumere il comando del velivolo, non potendosi ravvisare in capo allo stesso una posizione di garanzia rispetto all’altro occupante, nei confronti del quale egli, pur essendo più esperto, si trovava in una posizione sostanzialmente paritetica, non essendo istruttore di volo né proprietario esclusivo del mezzo ed essendosi, di contro, la vittima volontariamente auto esposta al pericolo, ponendosi alla guida in assenza di doppi comandi).
Cassazione penale, sez. un., 24/04/2014, n. 38343
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d.lg. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Cassazione penale, sez. IV, 24/09/2007, n. 47136.
In tema di infortuni sul lavoro, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina. (Nella fattispecie la Corte non ha ritenuto il datore di lavoro esonerato dalla responsabilità per l’infortunio del lavoratore poiché al funzionario formalmente delegato non erano stati concretamente conferiti reali poteri di intervento).