Responsabilità penale e posizione di garanzia dell’infermiere garante di un’area di rischio diversa da quella governata dal medico.

Con la sentenza n. 05/2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità degli esercenti professioni sanitarie, nello specifico con riferimento alla posizione di garanzia che investe l’infermiere e al suo rapporto professionale con il medico-chirurgo rispetto alla tutela della salute del paziente.

Il caso clinico e l’imputazione.

Il caso clinico oggetto di ricorso riguarda il decesso di un paziente seguito al manifestarsi di sintomi patognomici che avrebbero dovuto essere segnalati tempestivamente al personale medico da parte degli infermieri tratti a giudizio.

Invero, secondo quanto ricavabile dalla sentenza in commento, i medici coimputati erano stati assolti perché ritenuti non responsabili della morte del paziente atteso che, il quadro clinico da loro osservato la mattina del giorno in cui è avvenuto il decesso, non presentava alcun segnale che potesse indurre i sanitari a sospettare una emorragia post-operatoria.

Al contrario, nel pomeriggio, l’insorgenza di severe crisi ipotensive e la presenza di sangue nelle sacche di lavaggio della vescica, secondo la pubblica accusa (ed in sede processuali dai giudizi di merito) erano dati inequivocabilmente allarmanti che imponevano al personale paramedico di sollecitare -urgentemente – l’intervento del personale medico.

Fatto questo non avvenuto di talché, l’inerzia colposa, è stata ritenuta dal PM del Tribunale di Roma causa efficiente dell’infausto exitus altrimenti scongiurabile.

Da qui l’imputazione di cooperazione in omicidio colposo.

Lo svolgimento del processo.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’imputato colpevole del reato lui ascritto condannandolo alla pena di giustizia oltre al risarcimento di danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.

La Corte territoriale decidendo in grado di appello ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, confermando, tuttavia, le statuizioni civili e quindi la sostanziale correttezza dell’impianto accusatorio.

Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso di legittimità per vizi motivazionali ed erronea applicazione di legge.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto

La Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso ed in punto di diritto ha così statuito: “…deve osservarsi che questa Sezione che ha già avuto modo di individuare in capo all’infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. Sez. 4, n. 9638 del 02/03/2000, Troiano ed altri, Rv. 217477; più di recente Sez. 4, n. 2541 del 03/12/2015; Sez. 4 , e 2 573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri)- ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell’autonoma professionalità dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico, che va oggi considerato non più “ausiliario del medico”, ma “professionista sanitario””.

La pronuncia è interessante perché pur inserendosi nell’alveo di una giurisprudenza già consolidata ha ulteriormente precisato la natura delle differenti posizioni di garanzia del medico e dell’infermiere rispetto al bene giuridico protetto della salute del paziente.

Nel caso di specie, per il primo, è stato rilevato che il quadro clinico del paziente che si era presentato la mattina del giorno del decesso non era tale da prescrivere la ripetizione intermedia dell’emocromo non sussistendo alcun segno che potesse orientare il sanitario verso una diagnosi di emorragia (mancavano episodi ipotensivi ed il liquido di lavaggio della vescica non presentava tracce ematiche)

Diversa, invece, la posizione dei due infermieri (tra cui il ricorrente) che, al contrario, secondo l’Autorità giudiziaria si sono resi responsabili della grave omissione di non aver riferito immediatamente al medico gli episodi registrati nel pomeriggio: grave ipotensione e presenza di sangue nelle sacche di lavaggio, quali segni predittivi di una emorragia in corso che, se segnalati tempestivamente, avrebbero orientato i medici verso una corretta diagnosi con ampie chances di salvare il paziente.

******

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di posizione di garanzia e responsabilità penale dell’infermiere:

Cassazione penale, sez. IV, 30/03/2016, n. 18780.

La responsabilità penale di ogni componente di una équipe medica per un evento lesivo occorso ad un paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito all’équipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, anche in una prospettiva di verifica dell’operato degli altri nei limiti delle proprie competenze e possibilità.

Cassazione penale, sez. IV, 03/12/2015, n. 2541.

In tema di responsabilità organizzative del direttore di reparto ospedaliero, il cd. “primario” è tenuto ad organizzare correttamente i turni di lavoro del personale infermieristico, ma non ricade su di lui l’obbligo di organizzare corsi di formazione per lo stesso né quello di verificare la competenza di ogni singolo operatore, potendo egli fare affidamento sulla autonoma professionalità degli infermieri, riconosciuti dalle recenti normative come veri e propri “professionisti sanitari” e non più meri ausiliari del medico.

Cassazione penale, sez. V, 18/03/2015, n. 38914.

Integra il reato di violenza privata la condotta dell’infermiere il quale sottoponga a trattamento terapeutico un paziente che in relazione ad esso abbia, invece, manifestato un libero e consapevole rifiuto, non potendosi ritenere applicabili, in tale ipotesi, neppure le scriminanti dell’adempimento di un dovere o dello stato di necessità, condizioni esimenti che cedono il passo rispetto al diritto all’inviolabilità della libertà personale, intesa anche come libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica. (Fattispecie in cui l’operatore sanitario, in presenza di espresso e consapevole rifiuto all’apposizione di catetere, procedeva egualmente all’intervento sanitario nei confronti del paziente in ricovero, ricorrendo a violenza fisica per vincere la sua opposizione, picchiandolo sulle mani ed immobilizzandolo).

Cassazione penale, sez. IV, 10/12/2014, n. 2192.

Si ravvisa in capo all’infermiere un preciso dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico, occorrendo viceversa intendere l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico, orientata in termini critici, non già al fine di sindacare l’operato del medico bensì allo scopo di richiamare l’attenzione sugli errori percepiti o percepibili; risponde, pertanto, in concorso di omicidio colposo l’infermiere che abbia cagionato il decesso di un paziente somministrando un farmaco contenente Amoxicillina (Amplital) cui lo stesso era allergico, avendo preso conoscenza in termini inequivocabili sia dell’allergia sia dell’erronea prescrizione (potenzialmente letale) da parte del medico in occasione dell’intervista effettuata da quest’ultimo al paziente in occasione del ricovero.

Cassazione penale, sez. IV, 01/10/2014, n. 11601.

Sussiste la responsabilità professionale dell’infermiere del pronto soccorso addetto al triage che risponde di omicidio colposo del paziente deceduto per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell’urgenza del caso.

Cassazione penale, sez. IV, 06/03/2013, n. 16260.

Risponde di omicidio colposo l’infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell’ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell’adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso.

Cassazione penale, sez. IV, 13/05/2011, n. 24573.

Anche l’infermiere assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, nel senso che rientra tra le competenze (non solo del sanitario, ma anche) dell’infermiere quella di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Anche l’infermiere, quindi, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso postoperatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico, cui poi spetta di adottare i pertinenti provvedimenti per salvaguardare la salute del paziente. (Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di non doversi procedere pronunciata nei confronti dei sanitari e degli infermieri, cui era stato contestato l’avvenuto decesso del paziente per una serie di omissioni che avevano caratterizzato il decorso postoperatorio: la Corte ha ritenuto erroneo l’assunto del giudice di merito che aveva, tra l’altro, affermato l’insussistenza dell’obbligo dell’infermiere, nei casi dubbi, di sollecitare l’intervento del medico di turno).

Cassazione penale, sez. IV, 13/09/2000, n. 9638.

Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti “ex lege” portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 cost, nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione perdura per l’intero tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri. (Fattispecie in cui è stato escluso che fosse giustificato il comportamento di un infermiere che, in prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l’ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro medico, ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono).