Art.8 D.lgs e prescrizione: la Cassazione conferma la natura istantanea del reato e la decorrenza del termine dalla data di emissione del documento fiscale.
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 47459/2018, depositata il 18.10.2018, è tornata sulla materia penale-tributaria ed in particolare sulla natura del delitto previsto e punito all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 in riferimento al dies a quoda prendere in considerazione per il computo del termine di prescrizione.
La Corte di legittimità per quanto di interesse per il presente commento ha accolto il motivo ricorso interposto contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Lecce con il quale si censurava la denegata declaratoria di estinzione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che si assumeva maturata prima della decisione intervenuta in grado di appello dovendo, in assenza di prove di segno contrario, considerarsi quale dies a quo la data di emissione del documenti fiscale.
La Suprema corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000.
Di seguito un passaggio della motivazione di legittimità qui di interesse:
“Va premesso che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultimo di essi (Cass. Sez. 3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193). Cfr. anche Cass. Sez. 3, n. 25816 del 21/04/2016, De Roia, Rv. 267664, che ha affermato che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l’emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto successiva alla consumazione del reato, e quindi irrilevante ai fini della insussistenza della condotta, la emissione di una nota di credito per errata fatturazione, intervenuta venti giorni dopo l’accertamento del reato da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Dalla lettura delle sentenze di merito non emerge la data di reale emissione della fattura sicché, in assenza di altri elementi, può tenersi conto di quella riportata sul documento, trattandosi anche di decisione favorevole al ricorrente”.
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Riferimento normativo
Art. 8 d.lgs. n. 74/2000 :Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni”.
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Quadro giurisprudenziale di riferimento delle recenti pronunce in materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti:
Cassazione civile sez. VI 06 luglio 2018 n. 17774
In tema di I.V.A., l’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. “a valle” ed I.V.A. “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 del d.P.R. citato, il cui diritto è subordinato, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa, oltre che alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, all’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale
Cassazione penale sez. II 07 giugno 2018 n. 30401
In materia di reati tributari, ai fini del sequestro e successiva confisca, il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto.
Cassazione penale sez. VI 13 ottobre 2016 n. 52321
Integra il reato di emissione di fatture inesistenti al fine di eludere le imposte dirette e l’IVA, previsto dall’art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’emissione di fatture aventi ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza, al fine di “coprire” l’erogazione di somme di denaro in esecuzione di un accordo corruttivo, essendo tali operazioni riconducibili alla categoria delle “operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte” prevista dall’art. 1, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 74 del 2000.
Cassazione penale sez. III 20 settembre 2016 n. 47972
L’amministratore condannato per il reato di cui all’art. 8 d.lg. n. 74/2000, relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, per invocare l’esimente dello stato di necessità, ex art. 54 c.p., ha l’onere di allegare di aver agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile (nel caso di specie, l’amministratore di diritto sosteneva di essere una mera “testa di legno” e di aver sottoscritto le fatture sotto la minaccia di licenziamento da parte dell’amministratore di fatto)
Cassazione penale sez. III 15 ottobre 2014 n. 50628
In tema di reati tributari, non integra la fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lg. n. 74 del 2000) la consegna di fattura priva dei requisiti di forma e contenuto indicati dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che costituiscono gli elementi necessari affinché si possa presumere la veridicità di quanto rappresentato nel documento, così da renderlo idoneo a costituire titolo per il contribuente ai fini della deduzione del costo relativo. (Fattispecie di rilascio a terzi di bollettari, in bianco, completi di partita i.v.a. e del timbro con la ragione sociale dell’impresa).
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