Condannato per negligenza il pediatra che omette di effettuare una visita approfondita ed in presenza di gravi sintomi non indirizza il paziente al pronto soccorso.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n.3206/2019 – depositata il 23.01.2019, di rigetto del ricorso per cassazione interposto dalla difesa di un medico condannato nei due gradi di merito per la negligenza colposa nella diagnosi operata su di un bambino, ritenuta prima dal Tribunale monocratico e poi dall’adita Corte territoriale, in rapporto eziologico con il decesso del bambino.

Nel giudizio promosso dalla Procura di Milano innanzi al locale Tribunale, veniva addebitato all’imputato, quale medico pediatra, di aver cagionato colposamente il decesso di un piccolo paziente al quale nello specifico si addebitava: di non aver visitato personalmente il bambino, nonostante questi non reagisse positivamente alla terapia somministrata dal pediatra per una presunta influenza; di sottovalutare negligentemente il dato clinico del drastico abbassamento della temperatura corporea del bambino, limitandosi a prescrivere del paracetamolo, omettendo di sottoporre il bambino a immediata visita o disporre l’invio in pronto soccorso; di essersi limitato ad auscultare il torace del piccolo in sede di vista, senza effettuare la misurazione della temperatura corporea né valutare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa e non dando rilievo all’esantema petecchiale, indicativo della grave sepsi batterica in atto.

La difesa del ricorrente impugnava la sentenza d’appello, adducendo la sussistenza della causa di non punibilità, ritenendo scusabile la condotta omissiva contestata per essere la stessa sussumibile nell’ipotesi della colpa lieve di cui all’art. 3 legge Balduzzi in vigore al momento del fatto avendo il sanitario rispettato le linee guida della comunità scientifica.

La Suprema corte ha giudicato immune da vizi logico-giuridici la sentenza impugnata e, per l’effetto, ha ritenuto destituite di fondamento le censure di legittimità.

Di seguito, per quanto interesse per il presente commento, si riportano i più significativi passaggi della motivazione:

è stato dunque correttamente e congruamente addebitato alla pediatra un atteggiamento ingiustificatamente “attendista” e di generale sottovalutazione del quadro clinico del paziente, nonostante i sintomi manifestati avrebbero dovuto indurre ad un approccio ben diverso, sia attraverso l’immediata visita domiciliare (o presso il suo studio) del paziente, sia mediante il pronto indirizzamento del medesimo in ambiente ospedaliero, tenuto conto del rilevante peggioramento delle sue condizioni di salute (…).

(…) Per quanto attiene alla “colpa lieve” invocata dalla ricorrente, è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto nel senso di escluderla, in considerazione della notevole divergenza tra la condotta tenuta dall’imputata e quella cui sarebbe stata tenuta, avuto riguardo alla grave sottovalutazione delle condizioni generali e respiratorie del bambino, che avrebbero imposto la necessità di specifici riscontri mediante esami di laboratorio. Sotto questo profilo è stata, sostanzialmente, rimarcata la sussistenza di un marcato allontanamento del comportamento della (omissis) da una appropriata condotta medica, certamente qualificabile in termini di colpa grave, tale da escludere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione decriminalizzante di cui all’art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi)”.

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Quadro giurisprudenziale delle più recenti pronunce di legittimità in tema di responsabilità penale del medico-chirurgo:

Cassazione penale sez. IV  26 aprile 2018 n. 24384  

Per stabilire se la condotta di un sanitario sia penalmente rilevante non può prescindersi dal verificare la conformità della stessa alle linee guida e alla buone pratiche dettate dalla medicina.

Cassazione penale sez. IV  15 febbraio 2018 n. 24068  

In tema di responsabilità professionale nell’ambito di una struttura sanitaria complessa, il medico, a cui il paziente sia inviato dal Pronto Soccorso a titolo di consulto, ove non riscontri sotto il profilo di sua stretta competenza alcuna patologia di rilevante gravità e si limiti a richiedere un’altra consulenza, la quale indichi gli esami idonei a diagnosticare la patologia in atto, non assume – per il solo fatto di avere richiesto l’ulteriore consulenza – la posizione di garanzia, che resta a carico dei medici del pronto soccorso.

Cassazione penale sez. un.  21 dicembre 2017 n. 8770  

Il medico risponde per morte o lesioni personali colpose nel caso in cui l’evento si sia verificato, anche per colpa lieve, a causa di negligenza e imprudenza; risponde altresì per colpa lieve dovuta ad imperizia nei casi in cui non vi siano linee -guida o buone pratiche clinico -assistenziali finalizzate a regolare il caso concreto, ovvero nel caso in cui queste ultime siano state erroneamente individuate o non siano adeguate al caso di specie. Il sanitario risponde, infine, per colpa grave dovuta ad imperizia nell’esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida o nelle buone pratiche clinico -assistenziali pertinenti rispetto al caso concreto, avuto riguardo alle speciali difficoltà dell’atto medico.

Cassazione penale sez. IV  21 dicembre 2017 n. 2354  

In applicazione del principio di affidamento, per individuare la responsabilità penale del singolo sanitario che presta il proprio intervento in equipe medica, è necessario verificare l’incidenza avuta dalla sua condotta nella causazione dell’evento lesivo.

Cassazione penale sez. IV  13 dicembre 2017 n. 7667  

In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle cognizioni tecniche per coglierne l’erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso, contrastarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico – ginecologo per il decesso di una paziente a seguito di emorragia conseguente a intervento di parto cesareo, per aver omesso di valutare e contrastare, nonostante la assoluta gravità delle condizioni in cui versava la persona offesa, la decisione del collega più anziano di non procedere ad intervento di isterectomia).

Cassazione penale sez. IV  19 ottobre 2017 n. 50078  

Tenuto conto che il Legislatore con la l. 24/17 , innovando rispetto alla legge Balduzzi , ha abrogato l’intero comma 1 dell’art. 3 della previgente normativa ( legge Balduzzi ) relativa alla depenalizzazione della colpa lieve, viene meno il rilevo precedentemente attribuito al grado della colpa, di tal che, nella prospettiva del novum normativo, alla colpa grave non potrebbe più attribuirsi un differente rilievo rispetto alla colpa lieve, in quanto entrambe ricomprese nell’ambito d’operatività della causa di non punibilità.

Cassazione penale sez. IV  06 giugno 2017 n. 33770  

L’insorgenza di un’infezione nosocomiale su pazienti a lungo ricoverati in reparti di terapia intensiva, non potendosi qualificare come rischio nuovo o imprevedibile, non integra una concausa o una causa sopravvenuta di per sé sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la precedente condotta colposa del sanitario e l’evento morte. L’inosservanza delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali da parte del medico è elemento sufficiente ad escludere la non punibilità della condotta imperita del medico.

Cassazione penale sez. IV  09 maggio 2017 n. 42282  

In tema di responsabilità, la causa omissiva è sostenuta non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che prevedono un coefficiente prossimo alla certezza, ma può esserlo anche quando ricorrano criteri corroborati da riscontri probatori circa la sicurezza non incidenza di altri fattori interagenti in via alternativa (nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo di un medico che ha avuto l’effetto di tempestività su un paziente ricoverato e affetto da embolia polmonare e partenza deceduto una causa di un trombo,(7%) i casi di morte in entrata di trombosi venosa profonda che sia stata rilevata diagnosi e trattata).

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