Integra il reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte la costituzione di un trust dopo la notificazione della cartella esattoriale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 2569/2019 – depositata il 21.01.2019 con la quale la Suprema corte è tornata a pronunciarsi sull’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nel caso di specie addebitata all’imputato per avere costituito un trust dalla natura simulatoria successivamente alla notifica della cartella esattoriale.

L’imputazione ed i giudizi di merito.

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro  di reclusione irrogata dal Tribunale locale per il reato di cui all’art. 11, comma 1, seconda ipotesi, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, l’imputato, al fine di sottrarsi al pagamento della somma di euro 364.307,90 pretesa a titolo di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e addizionali regionali, nonché dei relativi interessi e sanzioni, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia Nord S.p.a., aveva istituito, mediante atto notarile, un ‘trust’ al fine di separare dal proprio patrimonio cinque beni immobili a lui intestati, apparentemente destinato a garantire un reddito annuo alle figlie, con successivo passaggio dei beni alla scadenza del ‘trust’ stesso, pur conservando ogni facoltà, diritto e potere di disporre dei beni medesimi senza alcuna limitazione.

Il giudizio di cassazione ed il principio di diritto.

Deduceva il ricorrente il vizio di motivazione della sentenza d’appello in ordine alla prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, erroneamente desunto dalla Corte territoriale dalle modalità oggettive di costituzione del trust che deponevano per l’utilizzo illecito di uno strumento giuridico di per sé lecito.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema corte.

Di seguito si riportano i passaggi motivazionali di interesse per il presente commento.

Il ricorrente non contesta la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, sostanzialmente ammettendo la natura fraudolenta (o comunque simulata) del ‘trust’, ben descritta, del resto, dalla Corte di appello mediante l’analisi puntuale della causa concreta del negozio.

(…) la Corte territoriale ha disatteso le censure difensive osservando che:

L’intento fraudolento della costituzione del ‘trust’ è desumibile ‘per tabulas’, dalla semplice analisi della causa concreta;

il fine di sottrarsi al pagamento del debiti privati non esclude quello di sottrarsi al pagamento dei debiti erariali;

(…)

L’importo delle somme corrisposte all’Erario (€ 12.180,33) è di gran lunga inferiore al dovuto (quantificato dalla Corte di appello nella misura di € 245.930,43).

(…) Rileva, in sostanza, questa Corte che se non è manifestamente illogico desumere l’intenzione di frodare i creditori dal fatto che il ‘trust’ è anteriore alla notificazione dei decreti ingiuntivi, non si comprende perché debba essere manifestamente illogico desumere l’intenzione di frodare il Fisco dal fatto dalla costituzione del ‘trust’ dopo la notificazione delle cartelle, a maggior ragione se la notificazione è successiva ai primi parziali pagamenti rivelatisi, all’evidenza, tali da non evitare nemmeno l’iscrizione ipotecaria.

Sul piano logico deve quindi affermarsi la manifesta irragionevolezza della tesi difensiva che pretende di sminuire il dato oggettivo della costituzione del trust subito dopo la notificazione delle cartelle esattoriali imponendo di desumere la finalità esclusiva della frode ai creditori privati che alla data di costituzione del ‘trust’ non avevano ancora azionato il loro credito”.

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Riferimenti normativi

Art. 11. D.lgs.74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 

  1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
  2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento sull’art. 11 D.lgs.74/2000:

Cassazione penale , sez. III , 06/07/2018 , n. 52166

Nel reato di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 , il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, va individuato nel complesso dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale, ossia con riferimento all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili.

Cassazione penale , sez. III , 24/05/2018 , n. 46975

Il delitto previsto dall’ art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio “ex ante” che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria. (Fattispecie di aumento del capitale sociale effettuato per consentire ad una società di acquistare l’unico cespite immobiliare di proprietà del contribuente in modo da far apparire, contrariamente al vero, che i beni del contribuente non potessero formare oggetto di soddisfazione della pretesa creditoria).

Cassazione penale , sez. III , 08/05/2018 , n. 41704

Il conferimento nel fondo patrimoniale della nuda proprietà di due immobili può concretizzare il reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000 . La disposizione citata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Cassazione penale sez. III 17/11/2017 n. 15133 

Il delitto previsto dall’ art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , è reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare – secondo un giudizio “ex ante” – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell’erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato l’ordinanza che, in sede cautelare, aveva disposto il dissequestero di un immobile ritenuto oggetto di cessione fraudolenta, per il solo fatto che il valore dello stesso era inferiore alla soglia di rilevanza penale del reato).

Cassazione penale sez. III 27/09/2017 n. 232 

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l’atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell’atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.

Cassazione penale sez. V, 20/06/ 2017 n. 35591 

È configurabile il concorso tra delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla luce della diversità del soggetto- autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico) .

Cassazione penale sez. III 16/05/2017 n. 10161 

Se è ben vero che l’atto dispositivo di un bene tanto mobile quanto immobile rende di per sé maggiormente difficoltosa ed incerta l’esazione del credito, essendo il denaro bene fungibile per eccellenza e quindi più facilmente occultabile, tanto da legittimare l’esperibilità dell’azione revocatoria in sede civile, non può tuttavia perciò ritenersi integrata la finalità fraudolenta sul piano penale, dovendo l’atto dispositivo essere caratterizzato da un “quid pluris”, ovverossia dalla modalità ingannevole attraverso il quale viene realizzato.

 

 

Cassazione penale sez. III 28/02/ 2017 n. 29243 

Le operazioni compiute dall’amministratore di una società di capitali, nei cui confronti sia stato avviato un accertamento fiscale, consistenti nella cessione di quote e nel trasferimento immobiliare tramite conferimenti di rami d’azienda, possono integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all’art. 11 d.lg. n. 74 del 2000.

Cassazione penale sez. III 23/11/ 2016 n. 3095 

In tema di reati tributari, i beni immobili appartenenti a soggetto indagato del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alienati per far venir meno le garanzie di un’efficace riscossione dei tributi da parte dell’Erario, sono suscettibili di sequestro preventivo per la successiva confisca ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto costituiscono lo strumento per mezzo del quale è stato commesso il reato, a nulla rilevando la loro qualificazione anche come prezzo o profitto di tale delitto.

Cassazione penale sez. III  22/01/2015 n. 10214  

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 d.lg. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.

Cassazione penale sez. un.  31/01/2013 n. 18374  

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 d.lg n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.

Cassazione penale sez. III 04/04/2012 n. 21013 

In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria. Né è necessario secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato, che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l’atto sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.

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