Anche il denaro reintrodotto in Italia con lo scudo fiscale può integrare gli estremi del delitto di riciclaggio se l’operazione è finalizzata ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del denaro provento di reati tributari.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 7257.2020, depositata il 24 febbraio 2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. di denaro proveniente dai reati  presupposto di truffa ed evasione fiscale, chiarisce come anche le condotte astrattamente lecite poste in essere utilizzando istituti leciti, segnatamente lo cd. scudo fiscale e la donazione, possono rientrare nel perimetro punitivo del riciclaggio se finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro – o dei beni o altre utilità.

Il reato contestato e la fase cautelare reale.

Nel caso di specie, il Tribunale cautelare di Genova decidendo in sede di riesame confermava il decreto con il quale il G.I.P. in sede aveva disposto nei confronti di uno degli indagati il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro e titoli in relazione al delitto di riciclaggio, avente quali reati presupposti la truffa e la violazione della normativa inerente alla repressione dell’evasione dell’imposta sui redditi.

In estrema sintesi l’indagato, socio di un’impresa svizzera, depositava le somme provento di tali delitti in un conto corrente presso una banca svizzera; successivamente, attraverso il cd. scudo fiscale, trasferiva tali somme in Italia, depositandole su conti correnti italiani e conferiva delega ad operare ad altro soggetto; infine trasferiva le somme ad un altro soggetto, attraverso un atto di donazione.

Il ricorso in cassazione ed il principio di diritto.

Contro la predetta ordinanza la difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi per quanto qui di interesse, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di riciclaggio.

I Giudici di legittimità, nel ritenere infondato tale motivo di ricorso, esprimono il principio di diritto secondo cui quel che rileva ai fini della qualificazione di una data condotta come rientrante nello schema delittuoso del reato di riciclaggio è la finalizzazione ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle utilità oggetto delle operazioni poste in essere dall’agente, ancorché le operazioni elevate a sospetto costituiscano atti dispositivi leciti, autonomi e realizzati a distanza di tempo gli uni dagli altri.

Sulla questione di diritto si segnalano i seguenti passaggi di maggiore interesse estratti dal compendio motivazionale della sentenza resa dalla Suprema Corte:

<Il primo motivo di ricorso è infondato. Con esso non si dubita della possibilità astratta di configurare il reato di riciclaggio come reato a formazione progressiva ovvero a consumazione prolungata o con condotte frazionate, ma si sostiene che tale schema non può ritenersi configurato nel caso concreto, in ragione dell’autonomia dei singoli atti, della loro autonomia e della loro liceità. Si sostiene che -a tal fine- è necessario che ogni singolo atto compiuto successivamente alla prima consumazione deve essere conforme alla fattispecie incriminatrice astratta, contenendo in sé tutti gli elementi strutturali necessari alla configurazione tipica del reato. […]

L’assunto è infondato perché si scontra con le caratteristiche del riciclaggio che, come la stessa difesa ha sottolineato, è un reato a forma libera, con la conseguente impossibilità di una preventiva tipizzazione delle condotte che -in concreto- vengono strumentalizzate o possono essere strumentalizzate al perseguimento della finalità di occultare la provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Proprio l’impossibilità di una preventiva tipizzazione delle condotte astrattamente orientabili verso lo scopo di occultare la provenienza delittuosa del denaro (o dei beni o delle altre utilità) impedisce l’accesso all’assunto difensivo secondo cui il reato di riciclaggio non può essere commesso con atti di disposizione leciti (come il ricorso al cd scudo fiscale ovvero il rispetto del regolamento) ovvero pubblici (come la donazione).

In realtà, ciò che fa ricadere una condotta nel tipo del reato di riciclaggio non è la liceità o l’illiceità in sé dell’atto compiuto, quanto la direzione finalistica che a questo viene impressa dal soggetto agente, che lo usa per schermare la provenienza delittuosa del denaro (del bene o dell’utilità) oggetto dell’atto medesimo.

La forma libera del reato di riciclaggio, nei termini ora evidenziati, implica che quell’effetto di oscuramento – possa essere astrattamente realizzato cori singoli atti leciti, ma anche con una pluralità di distinti atti leciti, anche realizzati a distanza di tempo, purché siano ricondotti a unità dall’obiettivo comune cui essi sono finalizzati, ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro che costituisce il loro oggetto>.

La norma incriminatrice.

Art 648 bis cod. pen. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

******

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 30/05/2019, n.37559

Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei confronti del soggetto che, fermato al momento dell’imbarco di un furgone per l’estero e trovato in possesso di più ciclomotori provento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia documenti relativi ad altri e diversi ciclomotori).

Cassazione penale sez. II, 20/10/2017, n.52549

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito. (Fattispecie relativa all’apertura da parte degli imputati di libretti di risparmio o conti correnti intestati a persone di fantasia o inconsapevoli, utilizzando documenti falsi di identità, per ivi depositare somme provento di truffa).

Cassazione penale sez. II, 23/06/2016, n.29869

In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di “sostituzione” del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari).

Cassazione penale sez. II, 20/11/2014, n.52645

In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto realizzata la condotta consumativa del reato per l’intero arco temporale di operatività di una società costituita al fine di ripulire denaro, beni ed altre utilità, risultate in origine riconducibili ad esponenti di primo piano di “Cosa Nostra”).

Cassazione penale sez. II, 09/10/2014, n.43881

Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all’art. 648 bis c.p. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l’operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario ed il successivo trasferimento del denaro ad un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l’incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA