Autoriciclaggio e art. 8 d.lgs. 74/2000: non è configurabile la causa di esclusione della punibilità del godimento personale del denaro se il contante provento dei reati tributari deriva da operazioni societarie poste in essere per ostacolarne la provenienza.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 9755.2020, depositata l’11 marzo 2020, resa dalla II^ Sezione penale della Corte di Cassazione che scrutinando una ipotesi di reato di autoriciclaggio di denaro proveniente dalla realizzazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie sottoposta al vaglio di legittimità la clausola di non punibilità dell’utilizzo o godimento personale del provento del reato, in ragione delle condotte poste in essere dall’agente per ostacolare la provenienza illecita della liquidità.

La provvisoria imputazione e la fase cautelare di merito.

Nel caso di specie, all’indagato era contestato di aver creato un’associazione per delinquere finalizzata ad evadere le imposte sul valore aggiunto, finalizzata all’autoriciclaggio dei proventi del reato tributario attraverso la costituzione di società di comodo gestite dai membri dell’associazione che operavano tra l’Italia e l’Olanda.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Rovigo disponeva nei confronti dell’indagato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Venezia, rigettando l’istanza di riesame formulata dal ricorrente, confermava il provvedimento genetico restrittivo della libertà personale.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto

Avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Venezia, la difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di impugnazione impingenti quanto alla materialità dei fatti contestati la configurabilità dell’autoriciclaggio e la denegata causa di non punibilità del godimento personale tramite utilizzo del denaro proveniente dalla realizzazione del reato tributario (art. 8 d.lgs. 74/2000).

Il Collegio del diritto ha ritenuto infondato il ricorso con esito di rigetto.

Sulla esclusione della causa di non punibilità si riportano di seguito i passaggi di maggiore interesse:

<La clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell’art. 648 ter1 cod. pen. a norma della quale “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti [….]” va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole, e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti.

Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa>.

In modo immediato si coglie la differenza rispetto alla condotta del primo comma, che sanziona, invece, l’impiego, la sostituzione o il trasferimento dei proventi illeciti nelle quattro ampie categorie di attività di cui si è detto, laddove connotati da concreta idoneità di camuffamento; forme di reimmissione della provvista nel circuito economico legale che, ovviamente, debbono anche essere necessariamente corredate dal corrispondente elemento soggettivo>.

Le norme incriminatrici:

Art. 648 ter 1 – Autoriciclaggio.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

 E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (1) . 

Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (2) .

[ 3. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.] 

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30401

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. In particolare, ove il reato presupposto sia quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lg. n. 74/2000 è del tutto evidente che la somma costituente il profitto e/o prezzo ricavato dal reato presupposto – già sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, d.lg. n. 74/2000 – non può nuovamente essere sottoposta a sequestro, seppure per altro titolo, proprio perché non può essere considerata come il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio. Ne consegue che oggetto di un eventuale sequestro finalizzato alla confisca di cui all’art. 648 ter c.p., può essere solo ed esclusivamente il profitto ricavato dal reinvestimento di quella parte del denaro proveniente dall’illecito tributario, quale reato presupposto.

 

Cassazione penale sez. II, 16/07/2019, n.36522

 In tema di autoriciclaggio, l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma 4, c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione tesa all’impiego, alla sostituzione o al trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei detti proventi illeciti. La non punibilità, infatti, trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto), ma solamente a condizione che l’agente si limiti al mero utilizzo o godimento dei beni provento del delitto presupposto senza che ponga in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolarne l’identificazione quand’anche la suddetta condotta fosse finalizzata ad utilizzare o meglio godere dei suddetti beni (nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato, in relazione al contestato investimento in attività imprenditoriali e speculative di una somma di denaro provento di truffa).

 

Cassazione penale sez. II, 25/10/2019, n.6397

Commette il delitto di autoriciclaggio l’imprenditore che riceve per contanti le somme precedentemente bonificate a seguito della contabilizzazione di false fatture. Ad affermarlo è la Cassazione in relazione alla vicenda di un imprenditore, indagato per il delitto di autoriciclaggio, a cui veniva sequestrata una somma di denaro in quanto la società a lui riconducibile aveva ricevuto fatture per operazioni inesistenti da una impresa olandese che erano state pagate con bonifici bancari, con successiva restituzione delle somme per contanti all’imprenditore italiano. Per i giudici di legittimità non vi è dubbio che l’autoriciclaggio si caratterizza per il successivo impiego in attività differenti dall’uso personale in modo da ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni; tuttavia, la non punibilità ricorre soltanto quando l’utilizzo o il godimento dei beni ricevuti sia avvenuto direttamente e senza compiere nessuna operazione volta a ostacolare concretamente l’identificazione della predetta provenienza delittuosa dei beni.

 

Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30401

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. In particolare, ove il reato presupposto sia quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lg. n. 74/2000 è del tutto evidente che la somma costituente il profitto e/o prezzo ricavato dal reato presupposto – già sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, d.lg. n. 74/2000 – non può nuovamente essere sottoposta a sequestro, seppure per altro titolo, proprio perché non può essere considerata come il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio. Ne consegue che oggetto di un eventuale sequestro finalizzato alla confisca di cui all’art. 648 ter c.p., può essere solo ed esclusivamente il profitto ricavato dal reinvestimento di quella parte del denaro proveniente dall’illecito tributario, quale reato presupposto.

 

Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30399

La causa di non punibilità prevista nel comma 4 dell’art. 648-ter.1 c.p. (“fuori dei casi di cui ai commi precedenti”), va intesa e interpretata nel senso fatto palese del significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA