L’espletamento dell’attività professionale dell’igienista dentale nello studio privato implica la necessaria compresenza dell’odontoiatra nella medesima struttura

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 1702.2020, resa dalla III Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, in tema di autorizzazione amministrativa all’apertura di uno studio in proprio da parte di un professionista igienista dentale.

Nel caso di specie, il TAR Emilia Romagna respingeva il ricorso interposto dal professionista sanitario avverso il provvedimento comunale di negazione dell’autorizzazione per l’apertura in proprio di uno studio professionale.

Avverso la predetta sentenza, l’operatore sanitario proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando l’assunto secondo il quale lo studio medico privato non rientrerebbe nella locuzione “struttura sanitaria pubblica o privata” di cui al D.M. 15/03/1999 n. 137.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il Giudice amministrativo, nel respingere l’appello, focalizza l’attenzione sul profilo dell’autonomia funzionale ed operativa dell’igienista dentale nei rapporti con il paziente, rispetto alla figura professionale dell’odontoiatra, partendo dall’analisi della norma di cui all’art 1 comma 3 del D.M. 15/03/1999 n. 137, ai sensi della quale “L’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria”.

Da tale disposizione si ricavano due considerazioni: gli studi professionali sono ricompresi nella generica locuzione “strutture sanitarie” e l’espletamento dell’attività dell’igienista dentale è consentita esclusivamente in caso di compresenza dell’odontoiatra all’interno della medesima struttura.

Si segnalano i più significativi passaggi tratti dal compendio motivazionale della sentenza resa dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, della quale si allega il testo per ogni ulteriore approfondimento:

<L’ordinamento oggi si è evoluto, affrancando l’igienista dal rapporto di dipendenza e conferendo al medesimo autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra.

Le surrichiamate “indicazioni”, specificamente ribadite dal comma 3 della disposizione cit. anche nel contesto della descrizione del luogo ove l’attività deve necessariamente svolgersi, evocano una contestualità spaziale, presupponendo la compresenza delle due figure professionali, bensì affrancate da qualsivoglia rapporto di dipendenza ma ancora avvinte da un legame funzionale e operativo, a prevenzione dei rischi che l’attività può generare al paziente.

Il vecchio e superato concetto di “stretta dipendenza” dell’igienista dall’odontoiatra all’interno della struttura o dello studio, è oggi evoluto in quello di necessaria integrazione funzionale, nell’ottica, impregiudicata o permanente, della prevenzione dei rischi legati alla natura e peculiarità dell’attività condotta nel cavo orale, non esente, da profili di pericolosità, di modo che alla previa valutazione della necessità o opportunità del trattamento, poi concretamente demandato all’igienista dentale nell’esercizio della propria autonomia professionale, si associ una pronta disponibilità dell’odontoiatra ad intervenire, ove quanto indicato si risolva, in executivis, in un rischio per la salute del paziente>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA