Sequestro per equivalente e reati tributari: la Corte di Cassazione conferma la natura sanzionatoria del sequestro preventivo per equivalente nel sistema penale tributario

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 11287.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, chiamato ad esprimersi in sede cautelare reale in ordine al sequestro preventivo per equivalente del valore corrispondente al profitto del reato tributario di omessa dichiarazione, conferma la natura sanzionatoria  ed il perimetro applicativo della suddetta misura nel sistema penale tributario.

Il reato contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie, il reato provvisoriamente contestato all’indagato è quello di omessa dichiarazione ex art. 5 D.lgs. 74/2000, con riferimento all’evasione dell’IRES nell’anno 2017.

Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza, rigettava la richiesta dell’indagato di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni personali fino alla concorrenza della somma pari all’IRES evasa nell’anno 2017.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto

La difesa del prevenuto, in proprio quale soggetto destinatario della misura cautelare reale, interponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Collegio cautelare deducendo plurimi motivi di impugnazione.

Per il presente commento riveste maggiore interesse la disamina della doglianza con la quale era stat censurata l’omessa motivazione in ordine ai presupposti del sequestro per equivalente dei beni personali del ricorrente.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, si esprime in merito alla legittimità del provvedimento ablatorio richiamando l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità a seguito della nota sentenza a Sezioni Unite Gubert (n. 10561/2014) circa la natura ed i presupposti applicativi del sequestro preventivo per equivalente.

Si segnalano i passaggi maggiormente significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza resa dai Giudici di legittimità:

il Tribunale del riesame ha premesso che la polizia giudiziaria aveva constatato l’infruttuosità del recupero del profitto rispetto alla società ed aveva quindi proceduto ad eseguire il sequestro dei beni personali del legale rappresentante, indagato, in virtù dell’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che ammette la confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto. La decisione è in linea con i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Gubert che la motivazione ha richiamato nelle sue parti essenziali.

Peraltro, nel caso del sequestro di valore per equivalente sui beni della persona fisica, si prescinde dal nesso di pertinenzialità. Come diffusamente spiegato nella sentenza Cass., Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, Barletta, Rv. 259291, mentre la confisca diretta assolve ad una funzione essenzialmente preventiva, perché reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni che, derivando dal reato, ne costituiscono il prezzo o il profitto, la confisca per equivalente, invece, colpisce beni di altra natura, che non hanno alcun nesso pertinenziale con il reato, palesando perciò una connotazione prevalentemente afflittiva ed avendo una natura eminentemente sanzionatoria.

Nel sistema penale – tributario, il legislatore ha inteso disincentivare alcuni tipi di illecito che generano un profitto ingiusto causalmente collegato al reato ed ha perseguito tale strategia, sia affidandosi alla sanzione penale classica ed alla confisca diretta del profitto del reato come misura di sicurezza, sia prevedendo, nell’ipotesi di impossibilità di recupero del profitto nei confronti di chi lo ha incamerato, una sanzione aggiuntiva ed eventuale, la confisca di valore a carico del reo.

Il fatto che il Tribunale del riesame abbia rinviato ad un eventuale incidente di esecuzione la verifica della correttezza del sequestro del bene che l’indagato assume aver ricevuto in donazione è indicativa della necessità di accertare nella sede propria dell’esecuzione la sufficienza dei beni sequestrati per garantire la soddisfazione della pretesa erariale>.

Norma di riferimento:

Art. 12 bis D.lgs. 74/2000 – Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 18/04/2019, n.36428

In tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, solo all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato. Si è così esclusa la legittimità dell’emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell’impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest’ultimo un sequestro in forma “diretta”.

Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.8075

La persistente natura obbligatoria (e sanzionatoria) della confisca per equivalente comporta che, ai fini dell’adozione del sequestro preventivo, il giudice è tenuto esclusivamente ad accertare la astratta confiscabilità del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volontà del contribuente di estinguere il debito, il fatto che lo stia pagando e la positiva prognosi di adempimento. Il fatto che il d.lg. n. 158 del 2015 abbia introdotto nuove cause di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis10-ter e 10-quater, d.lg. n. 74 del 2000 e rigide scansioni procedurali per il pagamento del debito tributario, non muta, infatti,  la natura del sequestro, né della confisca in funzione della quale esso viene disposto, non essendo il giudice dotato al riguardo di alcuna discrezionalità, atteso che la natura e finalità del provvedimento da adottare non gliela attribuiscono.

Cassazione penale sez. III, 20/09/2018, n.3591

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente.

 

Cassazione penale sez. III, 30/10/2017, n.8995

Ove il prezzo o il profitto accrescitivo del reato sia costituito da denaro, la confisca di somme depositate su un conto corrente bancario nella disponibilità dell’indagato è qualificata come confisca diretta e non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della misura e il reato. Nel caso in cui sia abbia la prova che tali somme non possono in alcun modo derivare dal reato (come nel caso di specie, posto che la somma corrispondeva a rimesse effettuate da terzi dopo la scadenza del termine per il versamento delle ritenute non versate), non è possibile procedere al sequestro difettando la natura di profitto del reato.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA