Il dolo del prestanome nei reati fallimentari non può essere automaticamente ricavato dall’avere percepito un compenso per l’assunzione della carica.

Con la sentenza numero 11968/2024 – depositata il 21/03/2024, la sezione quinta penale della Suprema Corte di cassazione, si è nuovamente pronunciata sul tema giuridico della ricorrenza dell’elemento psicologico del reato in capo all’amministratore di diritto della società quando dall’istruttoria dibattimentale emerge il ruolo di mera “testa di legno” ricoperto dall’imputato, avendo egli assunto la carica gestoria nell’interesse dell’amministratore di fatto dell’impresa, vero dominus della società fallita. 

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria per effetto delle operazioni dolose.  

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello sostenendo, tra l’altro, che non risultava dimostrata la coscienza e volontà dell’imputato di consumare i reati fallimentari a lui ascritti. 

La Corte di legittimità ha ravvisato il vizio di motivazione denunciato dalla difesa del ricorrente ed ha annullato con rinvio la sentenza impugnata fissando i principi di diritto che seguono: 

Si deve, infatti, ricordare come, da tempo, la giurisprudenza di questa Corte si sia orientata nel ritenere che, nel caso dell’amministratore solo formale di società fallite, non sia sufficiente, per dichiararne la colpevolezza, neppure nel caso della bancarotta documentale, richiamare la mera posizione di garanzia derivante dall’assunzione della carica.

Si è così precisato:

– in tema di bancarotta patrimoniale (non diversamente da quella impropria prevista dall’art. 223, comma 2, legge fai!.), l’elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (da ultimo Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831);

– in tema di bancarotta documentale, l’amministratore di diritto risponde di tale reato, per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori delle scritture contabili (l’ipotesi contestata all’odierno imputato), anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi. Rv. 271754); in una più recente pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280), si precisa, pur in tema di bancarotta documentale “generica” (sul punto non si ravvisa però divergenza fra le due ipotesi contemplate nell’art. 216, comma 1 n. 2 legge fall.) che, per la sussistenza del dolo dell’amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.

Su tale ulteriore aspetto dell’elemento soggettivo di entrambi i reati, invece, la motivazione della decisione impugnata appare insufficiente, posto che ascrive le diverse condotte, di bancarotta impropria e di bancarotta documentale, alla sola posizione di garanzia assunta dall’odierno imputato, di mero amministratore formale della società.

L’ulteriore circostanza dalla quale la Corte deduce la consapevolezza del prevenuto circa l’illecita condotta degli amministratori di fatto – la percezione di un compenso per assumere una carica solo formale, senza che ne derivi impegno lavorativo alcuno – costituisce un’argomentazione “circolare”, perché afferisce a qualunque amministratore “testa di legno”, anche quelli che avvengono nominati a fini eventualmente  diversi  (per evitare  profili di incompatibilità,  di conflitto di interesse, anche privi di rilievo penale) da quelli di coprire le responsabilità per le condotte di vera e propria bancarotta, patrimoniale, documentale o impropria, che gli amministratori di fatto intendono consumare dietro lo schermo di un prestanome”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA