Reati tributari: la cassazione pone a carico del giudice l’obbligo della motivazione anche quando la confisca è obbligatoria per legge.

E’ il principio di diritto affermato dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 9218/2024 – depositata il 04/03/2024, decidendo il ricorso di legittimità interposto dall’imputata contro una sentenza di applicazione pena per il reato di omessa dichiarazione. 

Nel caso in disamina il Tribunale competente applicava all’imputata ex art. 444, cod. proc. pen., per il reato di omessa dichiarazione dei redditi ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, la pena concordata tra le parti, disponendo, altresì, la confisca ex art. 12-bis, d. Igs. n. 74, del 2000 dei beni di cui la giudicabile aveva la disponibilità sino alla concorrenza dell’imposta evasa, pari ad euro 147.250,00.

La difesa dell’imputata interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di “patteggiamento” denunciando il vizio di motivazione totalmente assente in ordine alla misura ablatoria del patrimonio della giudicabile.

La Suprema Corte, pur precisando che nella fattispecie la confisca è obbligatoria e, pertanto, deve essere applicata a prescindere dal contenuto dell’accordo intercorso tra PM e difesa, ha ravvisato la fondatezza del ricorso ed annullato con rinvio la sentenza impugnata fissando i principi di diritto che seguono: 

“Orbene, nel caso in esame, come risulta palese dalla lettura della motivazione della sentenza, la misura non è stata oggetto dell’accordo tra le parti ed è stata disposta in dispositivo senza che della stessa sia fornita una benché minima giustificazione nella parte motiva della decisione. 

Pur in presenza di confisca obbligatoria (art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000), il giudice non può del tutto sottrarsi al suo dovere motivazionale, come avvenuto nel caso in esame. 

Ed invero, va qui ribadito che il giudice pronunciando sentenza di patteggiamento è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256360 – 01). 

E, nel caso di specie, se è ben vero che il fatto ascritto è quello di cui all’art. 5, d. Lgs. n. 74 del 2000 e che l’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, prevede al comma 1 che, per quanto qui rileva, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale “per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”, è altrettanto evidente che una motivazione sulla obbligatoria confiscabilità, diretta o per equivalente, mediante il richiamo al presupposto legale di essa, avrebbe dovuto essere svolta da parte del giudice”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA