Omesso versamento IVA: è legittima la decisione del giudice che subordina la pena sospesa al pagamento dell’imposta indiretta se la difesa non dimostra l’indigenza dell’imputato.

E’ il principio di diritto fissato dalla terza sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 10686/2024 – depositata il 12/03/2024, chiamata a decidere sulla legittimità della del capo di sentenza di condanna con il quale il Tribunale giudicante aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario pari ad euro 269.786.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello deducendo l’illegittimità dell’avvenuta subordinazione del beneficio al pagamento dell’iva sostenendo che il prevenuto non poteva adempiere al pagamento dell’imposta indiretta, tenuto conto che in sede di esecuzione del sequestro preventivo era stata rinvenuta l’esigua somma di euro 1.000 nella sua disponibilità.

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso statuendo quanto segue:

“Relativamente al motivo proposto con il ricorso in cassazione si deve rilevare che la sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando come nel caso in giudizio non esistono elementi che facciano dubitare della capacità economica del ricorrente di pagare la somma alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. 

Infatti, “In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l’imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l’eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica)” (Sez. 2 – , Sentenza n. 38431 del 13/09/2023 Ud. (dep. 20/09/2023 ) Rv. 285041 – 01). 

Non può ritenersi un elemento che consenta di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta per la sospensione condizionale della pena il sequestro della somma di euro 1.000,00, in quanto non è nota (e neanche allegata dallo stesso ricorrente) la situazione patrimoniale; la somma risulta solo quella rinvenuta al momento della perquisizione, ma altri cespiti economici non sono noti”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA