Indebita compensazione, sequestro preventivo e confisca: la Suprema Corte fa il punto sull’istituto della confisca diretta del denaro costituente profitto dei reati tributari
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 11284.2020, resa dalla III Sezione della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in sede cautelare reale in merito al sequestro preventivo del profitto del reato tributario di indebita compensazione, chiarisce la natura dell’istituto della confisca diretta del denaro costituente profitto del reato.
Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare reale
Nel caso di specie, il reato provvisoriamente contestato all’amministratore della società è l’indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000 di crediti inesistenti con i debiti tributari degli anni 2016 e 2017.
Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società avverso il provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato tributario, disponendo la restituzione della somma sottoposta a vincolo ablatorio successivamente alla data di notifica alla società del decreto di sequestro, omettendo di restituire la somma sequestrata il giorno stesso della notifica dell’atto.
Il ricorso per cassazione il giudizio di legittimità ed il principio di diritto
Avverso la predetta ordinanza, la difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge, per non aver il giudice cautelare restituito tutte le somme oggetto di provvisoria ablazione che dovevano essere restituite alla società di capitali perché non costituenti il risultato diretto ed immediato della condotta penalmente rilevante.
I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ripropongono il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di confisca diretta del profitto dei reati tributari, del quale i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione nel caso di specie, limitando il dissequestro al denaro che per ragioni cronologiche non poteva essere messo in relazione con l’illecito.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza della Suprema Corte:
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte che il Collegio intende ribadire, in tema di confisca – o di sequestro preventivo funzionale alla confisca – del profitto del reato, qualora il profitto c.d. accrescitivo da esso derivante sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, destinato a confondersi con le altre disponibilità economiche del reo, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437; Sez. 5, n. 23393 del 29/03/2017, Garau, Rv. 270134).
La natura fungibile del denaro, tuttavia, non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell’illecito (Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018, Barletta e a., Rv. 272353) ed è parimenti illegittima l’apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente (Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019, Sena, Rv. 275048).
In particolare, in tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come “profitto” del reato l’oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell’imposta ed è necessario avere riguardo non all’identità fisica delle somme, ma al valore numerano delle disponibilità giacenti nel patrimonio del debitore alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta, mentre l’ulteriore denaro versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto profitto del reato, ma rappresenta un’unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile soltanto se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente (Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, Torelli, Rv. 274859).
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi […]. I giudici del merito cautelare hanno ritenuto che le somme sequestrate successivamente al 20 giugno 2018 non fossero correlate ai reati in contestazione e non fossero presenti nella disponibilità della società all’epoca di consumazione e/o accertamento degli stessi. Si è, in particolare, ritenuto plausibile l’assunto dell’impugnante secondo cui si trattava di risorse finanziarie frutto dell’attività economica della società svolta nel 2018 e per questa ragione, in forza dei principi sopra richiamati, ne è stata disposta la restituzione.
Il tribunale ha invece ritenuto […] che altrettanto non potesse dirsi in relazione al denaro rinvenuto nella disponibilità della Bingo Montecarlo S.r.l. in occasione del primo sequestro del 20 giugno 2018>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. VI, 29/01/2019, n.6816
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è illegittima l’apprensione diretta delle somme di denaro entrate nel patrimonio del reo in base ad un titolo lecito, ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, che non risultino allo stesso collegate, neppure indirettamente.
Cassazione penale sez. III, 04/10/2018, n.6348
In tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto corrente bancario dell’imputato, la natura fungibile del denaro non è sufficiente per qualificare come “profitto” del reato l’oggetto del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, costituisca un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell’imposta. (In motivazione la Corte ha precisato che, per accertare se il denaro costituisce profitto del reato tributario, e, cioè, un risparmio di spesa aggredibile in via diretta, è necessario avere riguardo non all’identità fisica delle somme, ma al valore numerario delle disponibilità giacenti sul conto dell’imputato alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, che fosse stato sequestrato, non può essere ritenuto “profitto” del reato, ma rappresenta un’unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente).
Cassazione penale sez. III, 30/10/2017, n.8995
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell’illecito. (Fattispecie in tema di omesso versamento delle ritenute, di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in cui la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il sequestro e la successiva confisca di somme di denaro certamente depositate successivamente al momento di perfezionamento del reato).
Cassazione penale sez. un., 26/06/2015, n.31617
Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA