Risponde di lesioni colpose il datore di lavoro se il reato di evento è ricollegabile all’omessa verifica circa l’adeguatezza, l’efficacia e concreta attuazione delle prescrizioni riportate nel documento di valutazione dei rischi

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 11529.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di lesioni colpose cagionate al lavoratore per violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, si esprime in merito al tema della valutazione dei rischi interferenziali da parte del datore di lavoro, obbligo non delegabile ad altri soggetti tramite lo strumento della delega di funzioni.

L’incidente sul lavoro ed il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, il dipendente, impegnato nel cantiere nel taglio di un binario con la fiamma ossidrica, veniva colpito alla gamba con un profilato di acciaio da un lavoratore intento a movimentare i pezzi di binario tagliati a breve distanza, riportando una frattura con conseguente parziale amputazione della gamba.

All’imputata, nella qualità di legale rappresentante della società, era contestato di aver cagionato lesioni personali gravissime al lavoratore, per aver omesso, con imprudenza e negligenza, di prevedere nel Piano operativo di sicurezza il rischio di movimentazione dei binari accatastati e non ancora tagliati e per aver omesso di adottare le misure di protezione idonee a prevenire ed evitare il rischio inerente all’attività lavorativa.

La Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado di condanna dell’imputata per il reato ascrittole.

Il ricorso per  cassazione, il giudizio di legittimità  ed il principio di diritto

Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale, la difesa della prevenuta interponeva ricorso per cassazione.

In particolare, secondo la difesa, la giudicabile, svolgendo esclusivamente compiti di rappresentanza nella società di medie dimensione con struttura complessa, non poteva considerarsi titolare della posizione di garanzia connessa all’infortunio dovuta ad una fatto accidentale non conseguente ad un difetto di organizzazione imputabile al soggetto datoriale.

I Giudici di legittimità, nel riconoscere in capo all’imputata la qualifica di datore di lavoro e la connessa posizione di garanzia, chiariscono la configurabilità in capo alla stessa dell’obbligo di valutare i rischi inerenti all’attività lavorativa, a nulla rilevando il conferimento a terzi della redazione del documento di valutazione dei rischi, trattandosi di obbligo indelegabile, che come tale non esonera da responsabilità il datore di lavoro.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza della Suprema Corte:

<Occorre rammentare che “in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori” (così, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253, conformemente all’insegnamento delle Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).

In linea con l’insegnamento richiamato, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputata non potesse essere mandata esente da responsabilità.

Ha invero correttamente sostenuto che il rischio connesso alla fase di lavoro del taglio dei binari ed alla interferenza di questa attività con quella di movimentazione delle rotaie, dovesse essere necessariamente previsto dalla imputata rientrando nei compiti che erano stati affidati ai lavoratori e che discendevano dall’oggetto del contratto stipulato con la committenza. L’amministratore, pertanto, avrebbe dovuto prevedere i rischi connessi a tale attività ed adottare tutte le misure necessarie ad evitarli, essendo suo precipuo compito.

Né la circostanza che l’amministratore si sia avvalso della collaborazione di tecnici nella redazione del documento di valutazione dei rischi, è circostanza suscettibile di esonero di responsabilità. Invero, “in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni» (così Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266859)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 08/02/2019, n.12876

In caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi, l’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente, di cui all’art. 7 d.lg 19 settembre 1994, n. 626, grava sul datore di lavoro committente, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori di un autolavaggio, durante le operazioni di pulizia di una cisterna, a causa dell’inalazione di residui di zolfo presenti al suo interno, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la sola responsabilità del titolare dell’autolavaggio, escludendo quella del titolare della società trasportatrice, che conduceva in locazione finanziaria la cisterna di cui aveva commissionato le operazioni di bonifica a soggetto privo della necessaria idoneità tecnica e professionale, senza informarlo dei rischi connessi alla presenza dei residui di zolfo, e quella del titolare della società produttrice di acido solforico che per il trasporto dello stesso aveva pattuito con la società trasportatrice l’uso di tale cisterna, previa bonifica).

Cassazione penale sez. III, 27/04/2018, n.30173

Per prevenire infortuni sul lavoro, è obbligo del datore di lavoro analizzare tutti i fattori di pericolo presenti nell’azienda per poi redigere ed aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi.

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2017, n.45808

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con mansioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all’interno di un cantiere, era precipitata in un vano ascensore privo di protezione).

Cassazione penale sez. IV, 10/03/2016, n.20129

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Cassazione penale sez. IV, 11/02/2016, n.22147

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA