Non rispondono di omicidio colposo i medici ortopedici per il decesso della paziente dovuto a complicanze infettive post-operatorie, laddove non sia individuata la regola cautelare disattesa dai sanitari e non sia adeguatamente motivata la decisione in termini controfattuali.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza  numero 15080.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di responsabilità penale medica per omicidio colposo, riporta i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al ragionamento logico-giuridico che il giudice deve effettuare per accertare la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria, con particolare riferimento all’individuazione della regola cautelare rimasta inosservata e all’accertamento dell’esistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dal soggetto agente e l’evento lesivo verificatosi.

 

Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, si è trattato del decesso della paziente dovuto all’insorgenza di complicanze infettive conseguenti all’intervento chirurgico di osteosintesi di frattura scomposta petrocanterica del femore sinistro cui era stata sottoposta.

Agli imputati, nella qualità di sanitari in servizio presso il Reparto di Ortopedia dell’ospedale, era contestato il delitto di omicidio colposo della paziente, per non aver diagnosticato e trattato la complicanza infettiva e per non aver praticato la profilassi antibiotica prima e successivamente all’operazione.

A tali omissioni si aggiungevano quelle dei sanitari della casa di cura presso la quale la paziente era degente, i quali omettevano di effettuare i necessari accertamenti diagnostici, di somministrare adeguata terapia antibiotica e di trasferire la paziente presso una struttura sanitaria di livello superiore.

La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Cassino, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dei prevenuti in ragione dell’ estinzione del reato loro ascritto per intervenuta prescrizione confermando la statuizione civile del risarcimento del danno in favore della parte civile.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei giudicabili (i medici del reparto di ortopedia del nosocomio), interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste particolare interesse la deduzione della contraddittorietà e illogicità della motivazione resa dai Giudici di secondo grado in ordine al rimprovero colposo mosso agli imputati.

La Suprema Corte, nell’annullare senza rinvio agli effetti civili la sentenza, riconosce il vizio di motivazione lamentato dai ricorrenti, riproponendo i consolidati orientamenti sedimentati nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione della regola cautelare non osservata dai professionisti sanitari, all’obbligo di adeguata argomentazione delle ragioni a supporto dell’adesione da parte del giudice alla tesi dei periti (piuttosto che a quella dei consulenti della difesa) e all’accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa addebitata ai medici e l’evento antigiuridico.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

(i) La indefettibile individuazione della regola cautelare violata.

 

Sotto il primo aspetto […] qualora si verifichi un evento lesivo e venga accertata l’estraneità di una volontà di offesa, occorre verificare che l’azione o l’omissione che ha cagionato il danno rappresenti la violazione di una precisa regola cautelare, generica o specifica che sia, regola posta a presidio del bene leso (secondo i principi elaborati intorno all’art. 43 cod. pen.).

Nell’ipotesi specifica della responsabilità medica, quindi, non basta appurare la titolarità della sfera di garanzia del rischio in capo al medico che aveva in cura il paziente poi deceduto per poterne dedurre la responsabilità dello stesso, ma è necessario accertare se, nel caso concreto, fosse richiesto un determinato comportamento che, ove tenuto, avrebbe evitato l’evento pregiudizievole.

L’accertamento, quindi, della ricorrenza di una condotta inosservante della regola cautelare causalmente efficiente rispetto all’evento è un momento centrale dell’indagine sulla responsabilità per fatto colposo.

Nel caso di specie l’identificazione della condotta colposa non può dirsi univoca: la motivazione sul punto, infatti, è contraddittoria e lacunosa, inadeguata a rappresentare l’attribuibilità soggettiva della condotta colposa che presuppone la rimproverabilità, nella specie, di una condotta omissiva e inerte a fronte dell’insorgenza del male. Nella vicenda in esame la Corte di appello ha infatti rimproverato ai sanitari una condotta negligente per non essersi accorti dell’infezione in atto, nonostante la stessa fosse in atto, e di non avere pertanto prescritto una terapia adeguata alla origine della infezione. A tali conclusioni il giudice distrettuale addiviene sulla base della mancanza di cartella clinica e dei fogli infermieristici e dalle dichiarazioni della teste [omissis]. Tali elementi, però, non sono da soli idonei a fondare alcun rimprovero di colpa […]

 

(ii) Il vizio di motivazione sul giudizio controfattuale.

 

Per quanto attiene poi al secondo profilo inerente la corretta somministrazione dei farmaci, la Corte pretermette del tutto di esaminare, o quanto meno di dare atto, delle contrapposte tesi sostenute dai consulenti della difesa. Vero che il giudice, sulla base del principio del libero convincimento, può ritenere meritevole di accoglimento una tesi piuttosto che un’altra, ma è necessario che lo stesso dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha ritenuto di non condividere. Ed infatti, se da una parte non rappresenta vizio di motivazione di per sé l’omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia (o della consulenza), dall’altra tale vizio è integrato allorquando il giudice non enunci, in maniera adeguata e logica, gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, B., Rv. 266787; Sez. 4, n. 692 del 14/11/2013, Russo, Rv. 258127); nel caso in esame alcuna enunciazione di tale genere è stata fatta e pertanto può ritenersi integrata la violazione motivazionale.

Se già sotto questo aspetto si concretizza una patente violazione delle basilari regole del diritto penale sull’accertamento in concreto della colpa, gravi e non emendabili errori logico-giuridici si sommano nella motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’accertamento del nesso di causalità. La Corte romana, sulla scorta della ritenuta colpa degli imputati, afferma che “l’intervento medico tempestivo avrebbe certamente impedito l’aggravarsi delle condizioni della paziente che portavano poi la stessa al decesso”.

È oramai principio consolidato quello per il quale in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri “lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del ‘condizionale controfattuale’, la cui formula dovrà rispondere al quesito se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo ‘coperto’ dal sapere scientifico del tempo” (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138).

È poi ulteriormente precisato, in tema di colpa medica, che “il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto” (Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Incorvaia, Rv. 263284). Fondamentale è quindi preliminarmente la ricostruzione degli anelli determinanti la sequenza eziologia dato che, solo in presenza dell’individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alle ragioni dell’evento, è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Sez. 4 n. 25233 del 25/05/2005, Lucarelli, Rv. 232013; Sez. 4 n. 26568 del 15/03/2019, Dionisi, Rv. 276340).

La sentenza impugnata non delinea in maniera chiara ed univoca il collegamento tra la condotta dei medici e la morte della paziente. In particolare, rifugiandosi nell’espressione “l’intervento medico tempestivo avrebbe certamente impedito l’aggravarsi delle condizioni della paziente che portano poi la stessa al decesso” di fatto nulla introduce sulla effettiva portata salvifica del ritenuto comportamento alternativo lecito.

Deve constatarsi come la mancanza di individuazione della fonte del fattore patogeno – non essendo stato indicato in sentenza se il processo infettivo fosse dovuto alla ferita chirurgica ovvero alla piaga da decubito – e della stessa natura dell’agente settico (che si assume trattarsi di stafilococco aureo) si pone infatti come impeditiva nella ricostruzione del nesso causale: l’accertamento di tale elemento, infatti, costituisce la base fattuale necessaria per muovere una corretta valutazione della condotta dei medici>.

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