Sicurezza sul lavoro e posizione di garanzia del committente dei lavori: l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore non può limitarsi all’accertamento dell’iscrizione della società al registro delle imprese

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 28728.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito ad un caso di lesioni colpose commesse in violazione della normativa posta a tutela della sicurezza sul lavoro.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo il quale il committente dei lavori, in adempimento del relativo obbligo di accertare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, non può limitarsi a constatarne l’iscrizione nel registro delle imprese, bensì deve verificare la rispondenza dell’organizzazione dell’impresa ai requisiti di sicurezza e il possesso dei necessari dispositivi di prevenzione e protezione.

 

I reati contestati e il doppio giudizio di merito.

Nel caso di specie il lavoratore, impegnato nell’esecuzione di lavori in appalto, in assenza dei necessari mezzi di protezione, cadeva dal tetto del capannone oggetto di interventi di manutenzione, riportando lesioni.

All’imputato, in qualità di committente dei lavori, erano contestati le contravvenzioni di cui agli artt. 90 co. 9 lett. a), 157 co. 1 lett. b) D.lgs. 81/08 e il delitto di lesioni colpose ex art. 590 c.p., commesso in violazione degli obblighi propri del datore di lavoro- committente e con colpa consistente nell’aver commissionato i lavori senza aver previamente verificato l’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori.

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava di non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 90 co. 9 lett. a), 157 co. 1 lett. b) D.lgs. 81/08, in ragione dell’intervenuta prescrizione e confermava la condanna a titolo di lesioni colpose, modificandone la pena in considerazione dell’estinzione della contravvenzione.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando tre motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione dell’erronea applicazione della legge penale con riferimento alle contravvenzioni di cui al Testo Unico, per aver il giudicabile verificato l’iscrizione dell’appaltatore al registro delle imprese e quindi adottato la necessaria diligenza per

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiama, facendone applicazione al caso di specie, i noti principi giurisprudenziali elaborati in ordine agli obblighi connessi alla posizione di garanzia ricoperta dal committente dei lavori rispetto alle maestranze utilizzate dall’appaltatore.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Non merita accoglimento neppure la seconda doglianza, con cui si denuncia l’erronea applicazione della legge penale, avendo l’imputato, prima di affidare l’incarico, controllato l’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese. In proposito deve osservarsi che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, è, comunque, obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati (Sez, 4, n. 37761 del 20/03/2019 ud. – dep. 12/09/2019).

Il rispetto di tale obbligo non può ridursi al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata – in particolare, in caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza (v., per tutte, Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016 ud.- dep. 22/08/2016)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 18/12/2019, n.5946

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l’effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell’evento).

 

Cassazione penale sez. IV, 15/05/2019, n.26898

In materia di infortuni sul lavoro, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affidi lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo senza averne previamente verificato l’idoneità tecnico-professionale, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala).

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.37761

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.

 

Cassazione penale sez. III, 26/04/2016, n.35185

In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).

 

Cassazione penale sez. III, 26/04/2016, n.35185

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del committente in un caso in cui il soggetto da questi incaricato di effettuare alcuni lavori sul tetto di uno stabile, nonostante fosse riconoscibilmente privo tanto della qualificazione tecnico-professionale quanto delle attrezzature che sarebbero state necessaria, era caduto al suolo, nell’espletamento di detto incarico, riportando cosl lesioni di esito mortale).

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