Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in appalto che abbia omesso di imporre alle imprese impegnate in cantiere l’adeguamento del POS in caso di incidente assume su di sé una responsabilità penale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 2845.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni colpose in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sulla posizione di garanzia assunta dal coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e sulle responsabilità ascrivibili al professionista in caso di verificazione di eventi avversi qualificabili come reati colposi di evento (lesioni colpose – omicidio colposo).

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  ha fatto applicazione dei  principi di diritto già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità,  secondo cui la funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione tratteggiata dal D.lgs. n. 81.2008 e successive modificazioni, impone anche il controllo della corretta osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte degli operai impiegati dalle imprese coinvolte nelle lavorazioni.

Inoltre, laddove il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla singola impresa sia incompleto o comunque inadeguato rispetto ai potenziali rischi per l’incolumità dei lavoratori impegnati in cantiere, il C.E. ha l’obbligo di pretenderne l’adeguamento, potendo, per perseguire tale finalità, esercitare anche i poteri inibitori sulle lavorazioni in essere a lui riconosciuti dalla legge.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità e obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre agli approfondimenti sul diritto penale della sicurezza sul lavoro che il lettore può trovare nell’area del sito.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, nell’ambito dell’esecuzione di lavori edili da parte della ditta appaltatrice, il lavoratore, impegnato nella realizzazione di soglie di un balcone, si calava sul ponteggio adiacente il fronte dell’edificio, il quale cedeva sotto il suo peso, provocandone la caduta e conseguenti lesioni personali gravi.

All’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori edili, era stato contestato il delitto di lesioni colpose, per aver omesso di valutare l’adeguatezza delle prescrizioni di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e di segnalare alla ditta appaltatrice le misure di prevenzione dei rischi lavorativi da adottare.

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Grosseto aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando due motivi di gravame.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez. IV, 24.5.2016, n.27165; 12.11.2015, Rv.265661), nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell’assicurazione dell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari sez. IV, 14.9.2017, Rv.271026). […]

Il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ma, soprattutto a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall’impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità, in tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all’esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti (con particolare riferimento alla distinzione di rischio generico ricadente nello spettro di controllo e di coordinamento del CSE, comprensivo dell’organizzazione delle lavorazioni cfr. sez.IV, 27.9.2016, Rv. 269046)”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 590 c.p. – Lesioni colpose

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Cassazione penale sez. IV, 15/02/2019, n.17213

Nell’ambito del lavoro nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per l’esecuzione ha un’autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportano rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, attività demandata ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), assumendo una funzione più generale di garante solo in caso di macroscopica carenza organizzativa o macroscopica inosservanza della normativa antinfortunistica, cosa che determinerebbe l’obbligo per lo stesso di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli opportuni adeguamenti da parte delle imprese interessate.

 

Cassazione penale sez. IV, 25/01/2018, n.10544

In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/09/2017, n.45862

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia – che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica – in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell’inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento).

 

Cassazione penale sez. IV, 13/09/2017, n.45853

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un operaio intento allo smontaggio di una rete metallica con l’ausilio di una scala inidonea per dimensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell’adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d’appalto, tra le quali non rientrava l’attività svolta dal lavoratore).

 

Cassazione penale sez. IV, 26/04/2016, n.47834

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell’avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore).

 

Cassazione penale sez. III, 15/09/2015, n.41820

Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori va riconosciuto un ruolo di vigilanza ‘alta’, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (cassata, nella specie, la decisione del Tribunale di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali, senza chiarire se le stesse fossero comunque riferibili a quei doveri di vigilanza “alta” propri del coordinatore).

 

Cassazione penale sez. IV, 18/06/2015, n.29798

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (si veda ora l’art. 89, lett. f), d.lg. 9 aprile 2008 n. 81) è titolare di una posizione di garanzia che gli impone, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica; in particolare, sono a suo carico i compiti: di verificare sia l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento che l’idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos), che, con finalità complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività; di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori o arrivando finanche ad esercitare personalmente il potere/dovere di sospendere, nel caso di pericolo grave ed imminente (ora articolo 92 del decreto legislativo). Tale soggetto, a differenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), ha una posizione di garanzia diretta (è prevista, infatti, una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza degli obblighi: si veda art. 158 d.lg. n. 81 del 2008), anche se la sua presenza in cantiere non va intesa come presenza stabile, ma secondo il significato che consegue dalla richiamata posizione di garanzia in forza della quale il coordinatore per la sicurezza ha anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente (fattispecie in cui, per l’effetto, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore, essendosi apprezzata la violazione degli obblighi da parte del coordinatore che risultava avere dichiarato finanche di non essere a conoscenza della presenza nel cantiere del lavoratore deceduto e della impresa dalla quale questi dipendeva).

 

Cassazione penale sez. IV, 07/01/2015, n.3809

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell’opera.

 

Cassazione penale sez. IV, 14/10/2014, n.19131

Il coordinatore per la sicurezza non può limitarsi a disporre l’esecuzione dei lavori secondo tempi e modalità tali da consentire lo svolgimento degli stessi in sicurezza, dovendo al contrario vigilare ed intervenire direttamente ed immediatamente per garantire la sicurezza dei lavoratori. (Confermata la responsabilità del coordinatore per la morte di un apprendista, che da solo, in orario serale, alla luce di un faro appositamente installato, si trovava senza essere munito di cintura di sicurezza in una postazione che presentava notevoli rischi per la totale assenza di parapetti di protezione, e da cui era successivamente caduto).

Cassazione penale sez. fer., 09/09/2014, n.3148

In tema di infortuni sul lavoro, è da escludere che di essi possa essere ritenuto penalmente responsabile il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato ai sensi dell’art. 5 d.lg. n. 494 del 1996 (ora sostituito dall’art. 92 d.lg. n. 81 del 2008) per il solo fatto che egli abbia omesso di effettuare un continuo controllo sulla effettiva attuazione, nel corso di ogni singola lavorazione, di quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento, senza che, per altro verso, risulti dimostrato che l’inosservanza di dette previsioni, da cui sia poi derivato l’infortunio, fosse comunque venuta a sua conoscenza.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA