E’ legittima la costituzione di parte civile da parte del privato danneggiato nell’ambito di un processo per bancarotta fraudolenta se viene dedotto un titolo risarcitorio diverso da quello azionato dal Curatore fallimentare.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 25588.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha affrontato l’interessante questione di diritto relativa alla sussistenza o meno della legittimazione del singolo danneggiato dal reato di costituirsi parte civile contro gli imputati del reato fallimentare.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui i singoli creditori sono legittimati ad esercitare l’azione civile nell’ambito del processo  penale (mediante la costituzione di parte civile) quando fanno valere una pretesa risarcitoria propria, fondata su un titolo personale, concorrente e non alternativo rispetto a quello spettante alla curatela fallimentare.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie ai due imputati tratti a giudizio nelle rispettive qualità di Presidente e di Consigliere del C.D.A., era stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto ingiustificatamente somme dal patrimonio sociale, sottraendole così al soddisfacimento degli interessi del ceto creditorio.

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado inflitta dal Tribunale di Padova.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I giudicabili proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione, deducendo, tra l’altro, per quanto di interesse per il presente commento, vizio di legge della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva escluso la legittimazione del singolo creditore, secondo la difesa insussistenze in ragione dalla intervenuta costituzione di parte civile avanzata dalla Curatela fallimentare poi revocata a seguito di transazione perfezionata con gli imputati.

La Suprema Corte ha riformato la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, confermandone la stauizioni nel resto.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento di interesse per il presente commento:

“E’ pacifico che, in tema di reati fallimentari, ai sensi della L.Fall., articolo 240, comma 2, il singolo creditore e’ legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualita’ di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (Sez. 5, n. 6904 del 04/11/2016, dep, 2017, Gandolfi, Rv. 269105; Sez. 5, n. 43101 del 03/10/2007, Mazzotta, Rv. 238498); invero, i creditori sono legittimati ad esercitare l’azione civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta in ogni caso in cui tale azione non sia esercitata dal curatore (c.d. legittimazione sussidiaria); qualora, invece, i creditori intendano far valere un titolo di azione propria, personale (c.d. legittimazione principale) la costituzione di parte civile e’ consentita in concorso con quella esperita dal curatore (Sez. 5, n. 11782 del 03/06/1980, Brembilla, Rv. 146578); i creditori sono legittimati “uti singuli” ad esercitare l’azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato (Sez. 5, n. 42608 del 12/04/2005, De Asmundis, Rv. 232846).

Nel caso di specie, la parte civile (OMISSIS) si e’ costituita nel processo penale chiedendo il ristoro del danno morale derivato dal depauperamento fraudolento dei risparmi di una vita, non gia’ del danno patrimoniale; l’azione civile e’, dunque, del tutto diversa, nel petitum, da quella esercitata L.Fall., ex articolo 240, dalla curatela fallimentare.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA