Per la Cassazione è incompatibile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con la condotta del proprietario che non metta in sicurezza l’edificio in rovina se l’inerzia si è protratta per lungo tempo.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25176.2021, resa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, si sofferma sulla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore del proprietario dell’immobile rimasto per lungo tempo inerte, malgrado la situazione di pericolo venutasi a creare per l’altrui incolumità.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui non vi è compatibilità tra la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e la gravità della condotta, protrattasi per un consistente periodo, di mancata messa in sicurezza dell’edificio in rovina, che ha esposto a pericolo una pluralità indeterminata di persone con la caduta di tegole sulla pubblica via, accessibile da chiunque.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, oltre agli approfondimenti sul tema, che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie agli imputati erano contestati la contravvenzione di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina e inosservanza di provvedimenti dell’Autorità, rispettivamente previsti e puniti dagli artt.  677 co. 3, 650 c.p., per aver omesso di provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile, in ottemperanza all’ordinanza sindacale emessa per ragioni di sicurezza pubblica.

Il Tribunale di Torino condannava i prevenuti per il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, fattispecie nella quale è assorbita quella di inosservanza di provvedimenti dell’Autorità.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I giudicabili, per il tramite del comune difensore, proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, articolando due motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

Il Tribunale ha giustificato la decisione sfavorevole ritenendo il livello di “pericolo per le persone”, insito nella condotta illecita degli imputati, rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice cosi’ elevato da escludere la particolare tenuita’ del fatto.

Al riguardo, la sentenza in verifica ha puntualmente osservato che la totale trascuratezza nel provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio, protrattasi per un periodo consistente, aveva determinato la caduta di tegole sulla pubblica via e nel fondo confinante, abitato da altro nucleo familiare, sicche’ il rischio che una pluralita’ di persone, che avevano libero accesso nei luoghi interessati, subissero conseguenze alla loro integrita’ fisica, venendo colpite da elementi della costruzione in corso di deterioramento, era stato concreto ed effettivo”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 677 c.p. – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro [2053 c.c.].

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a 309 euro.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina:

Cassazione penale sez. I, 07/10/2019, n.50366

Non risponde penalmente l’amministratore che diligentemente si attiva facendo transennare la zona sottostante l’area corrispondente alla parte pericolante dell’edificio in rovina, rimandando all’assemblea condominiale o ai singoli proprietari la decisione sull’intervento risolutore. In queste ipotesi, riemerge in via autonoma la responsabilità esclusiva dei proprietari inerti che negligentemente omettono di intervenire sulle cause del pericolo, che continuano a sussistere ininterrottamente fino alla messa in sicurezza dell’immobile, malgrado gli interventi urgenti posti in essere dall’amministratore, finalizzati a circoscrivere gli effetti del pericolo. Ne consegue, pertanto, che la consumazione del reato de quo a carico dei condomini inerti si compie solo quando sono state effettivamente eseguite le opere di messa in sicurezza dell’immobile, e non al momento in cui l’amministratore aveva provveduto a transennare l’area, trattandosi di misure che incidono solo sugli effetti, ma non sulle cause del pericolo.

Cassazione penale sez. I, 23/04/2018, n.47034

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d’imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.

Cassazione penale sez. I, 18/09/2015, n.43697

In tema di reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, il concetto di rovina di edificio non comprende solo il crollo improvviso o lo sfascio dell’edificio o della costruzione nella loro totalità, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di essi.

Cassazione penale sez. I, 14/04/2015, n.34096

Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall’art. 677 cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l’imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.

Cassazione penale sez. I, 21/01/2015, n.7848

Il reato di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina è punito a titolo di colpa, sicché è necessario che il proprietario o la persona obbligata in sua vece siano coscienti della situazione di pericolo per le persone e non la eliminino per negligenza, imprudenza od imperizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la condanna dell’amministratore unico della società proprietaria di un castello parzialmente crollato in quanto, indigente ed in precarie condizioni di salute, era stato designato quale “prestanome” senza nulla sapere dell’immobile).

Cassazione penale sez. I, 25/11/2014, n.51186

La contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., nell’ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all’ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all’art. 677 comma 3 c.p., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 677, comma primo c.p., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale.

Cassazione penale sez. I, 11/06/2014, n.28128

Il reato di cui all’art. 677 comma 3, c.p. è integrato, nella sua materialità, dalla minaccia di rovina da cui derivi pericolo per le persone di un “edificio” o di una “costruzione” imponendo, per il principio di tipicità, il divieto di analogia in malam partem per ciò che non attiene a edifici e costruzioni che possano rovinare, come avvenuto nella fattispecie ove viene messa in evidenza la mera non corretta edificazione di una canna fumaria comportante, non il pericolo di crollo della medesima, ma solo una paventata dispersione di fumi non consentiti.

Cassazione penale sez. I, 28/04/2014, n.37211

L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. e non anche la contravvenzione prevista dall’art. 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.

Cassazione penale sez. I, 23/03/2011, n.16790

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 677, in caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo, non può essere ipotizzata alcuna responsabilità dell’amministratore per non aver attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai singoli condomini.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA