Infortuni sul lavoro e posizioni di garanzia: la Suprema Corte si sofferma sulla disciplina della delega di funzioni.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25764.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni colpose in violazione della normativa antinfortunistica, si sofferma sull’istituto della delega di funzioni richiamando la elaborazione dei più recenti approdi giurisprudenziali
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ponendosi nel solco di un orientamento più che consolidato, regola il caso di specie facendo applicazione del principio di diritto secondo il quale i poteri e gli obblighi inerenti alla posizione di garanzia del datore di lavoro possono essere trasferiti ad altro soggetto solo mediante delega di funzioni che rispetti i requisiti sostanziali e formali di cui all’art. 16 D.lgs. 81/2008.
Segnatamente la delega deve rispettare i seguenti principi: (i) riguardare un ambito definito; (ii)essere espressa e non equivoca; (iii) investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza; (iv) attribuire al delegato poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; (v) rivestire forma scritta.
In ogni caso, pur se presente una delega con le caratteristiche sopra enunciate, grava comunque sul datore di lavoro delegante l’obbligo di alta vigilanza sull’operato del delegato.
Quanto alla figura del preposto, viceversa, le relative funzioni possono essere esercitate anche di fatto, in assenza di una formale investitura, in virtù del principio di effettività.
Anche in tal caso grava sul datore di lavoro l’obbligo di controllare il corretto operato del preposto, al fine di evitare l’instaurazione di prassi incaute tra i lavoratori.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di delega di funzioni, oltre agli approfondimenti sul tema che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, il lavoratore, impegnato nel caricamento di elementi di un ponteggio sul pianale di un camion, veniva colpito da elementi metallici sollevati da una gru manovrata da altro dipendente, a causa dello slegamento del filo di ferro che li teneva uniti, riportando lesioni personali gravi.
Agli imputati, nella rispettiva qualità di datore di lavoro e preposto, era contestato il delitto di lesioni personali colpose ex art. 590 co. 1,2,3 c.p.
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza resa dal locale Tribunale in punto di trattamento sanzionatorio, confermava la condanna dei prevenuti per i reati loro ascritti.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
I giudicabili proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata, per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, rigettando i ricorsi agli effetti civili.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“[…] Va osservato che la Corte territoriale, prendendo atto dell’assenza di un formale conferimento ex art. 16 d. Igs. 81/2008, esclude che i poteri e gli obblighi propri del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni possano essere trasferiti dal datore di lavoro senza l’espressione di un’inequivoca manifestazione di volontà, in forma scritta. Si tratta di un’impostazione che tiene conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui “gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801). […] “La delega – come hanno definitivamente chiarito le Sezioni Unite- nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato delle responsabilità e dei poteri che sono propri, del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l’altro, come l’art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato. […](Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). In ogni caso la delega di cui all’art. 16 d. Igs. 81/2008 deve possedere i requisiti formali che le sono propri e deve, pertanto, come stabilito dal comma 1) lett.re a) e c) essere redatta ed accettata per iscritto. […]
Va, altresì, rilevato che, al contrario, le funzioni di preposto ben possono essere assunte anche di fatto, nessun limite essendo stato introdotto in questo senso ed anzi essendo ciò espressamente previsto dall’art. 299 d. Igs. 81/2008, che enuncia il principio dell’effettività, stabilendo che “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. La norma ricalca proprio il principio dell’effettività, 6. Questa precisazione appare indispensabile per delineare i rapporti fra il datore di lavoro ed il preposto c.d. di fatto, nel caso di specie, tenendo conto che al di là del formale conferimento dell’incarico, resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sull’operato del soggetto che, anche di fatto sovraintenda all’attività lavorativa con ciò assumendo gli obblighi di cui all’art. 19 d. Igs. 81/2008, posto che incombe sul datore di lavoro o sui soggetti dal medesimo delegati evitare l’instaurarsi di una prassi lavorativa foriera di pericoli per i lavoratori con il consenso del preposto o su sua espressa richiesta (cfr. Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Rv. 272960)”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
La rassegna delle più recenti massime in tema di delega di funzioni:
Cassazione penale sez. III, 16/06/2020, n.27587
In tema di individuazione delle responsabilità penali all’interno di una struttura aziendale complessa operante nel settore alimentare, il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l’effettiva competenza tecnica del delegato, per il positivo esercizio dei poteri conferiti, per l’autonomia di intervento e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire pericoli di contaminazione degli alimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante di una società operante nella ristorazione, avente 18 centri di cottura e 390 impianti, pur in presenza di una delega, trattandosi di deficit strutturali e non occasionali del processo produttivo in materia di sicurezza alimentare).
Cassazione penale sez. IV, 25/02/2020, n.10161
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario effettuare una verifica in merito agli effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro conferiti al delegato, indipendentemente dal contenuto formale dell’atto di nomina, fermo restando che i compiti di formazione ed informazione del lavoratore in ordine ai rischi connessi alle mansioni svolte fanno capo al datore di lavoro e non sono da quest’ultimo delegabili. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato condannato per avere, in qualità di datore di lavoro, cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore addetto al reparto cucina di un presidio ospedaliero, dal momento che il giudice di merito aveva correttamente rilevato la violazione da parte dell’imputato di norme di prevenzione, per aver consentito l’utilizzo di una macchina affettatrice per la carne prima di adeguati dispositivi di protezione e senza aver fornito al lavoratore un’adeguata formazione in relazione all’utilizzo di tale macchina, a nulla rilevando la nomina di un direttore di mensa ed un responsabile di cucina con il ruolo di preposti, in mancanza tra l’altro di una concreta prova circa l’affidamento a tali soggetti di ruoli specifici e dei relativi poteri).
Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141
In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, peraltro, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141
In materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità.
Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18334
Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale (La S.C. in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l’omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell’arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura).
Cassazione penale sez. IV, 16/11/2018, n.8094
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore generale di una struttura aziendale è destinatario “iure proprio”, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricoperto, assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori.
Cassazione penale sez. III, 27/03/2018, n.31421
La disciplina della delega di funzioni prevista dall’art. 16 del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori tra i quali quello relativo agli obblighi previdenziali e assistenziali.
Cassazione penale sez. III, 01/06/2017, n.31364
In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Cassazione penale sez. IV, 26/04/2017, n.24958
La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).
Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.22837
In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
Cassazione penale sez. IV, 16/12/2015, n.4350
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA