L’indagata per reati fiscali non è legittimata a richiedere la restituzione dell’orologio del marito assoggettato al sequestro preventivo.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 30279/2021 con la quale la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare reale in ordine alla richiesta di revoca del sequestro preventivo, ha confermato il rigoroso orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale la persona sottoposta ad indagini che deduce la illegittimità della esecuzione del  decreto di sequestro preventivo per aver attinto beni di soggetti estranei all’indagine penale, non è dotata della legittimazione a proporre la richiesta nell’interesse del soggetto proprietario.

 

L’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare reale.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal Gip in sede in ordine ai reati provvisoriamente contestati al legale rappresentante della società,  previsti e puniti dagli artt. 110 cod. pen. e 10- quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Per quanto qui di interesse risulta che in sede di riesame (oltre ad altri motivi) era stata formulata specifica richiesta al Collegio cautelare milanese affinché venisse  dissequestrato un orologio di pregio che la difesa dell’indagata assumeva essere di proprietà del coniuge, soggetto estraneo all’indagine penale che, verosimilmente, aveva subito gli effetti del procedimento ablatorio nel corso della esecuzione della misura presso l’abitazione comune con la persona attinta dagli indizi di reato.

Sullo specifico punto il Tribunale della cautela dichiarava l’inammissibilità del riesame nella parte in cui era stata  richiesta la restituzione di un orologio  di riconosciuta proprietà del coniuge dell’indagata che aveva allegato tale circostanza.

 

Il ricorso per  cassazione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza di rigetto dell’impugnazione veniva interposto ricorso ex art.325 c.p.p. denunciando, tra l’altro,  vizio di legge relativamente alla dichiarata carenza di legittimazione attiva con la seguente motivazione:

In relazione infine al secondo aspetto, il provvedimento impugnato ha appunto correttamente negato che la ricorrente potesse vantare interesse concreto ed attuale all’impugnazione, trattandosi di bene di terza persona (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545).

Né, per quanto possa rilevare, vanno considerate le ulteriori allegazioni formulate in questa sede di legittimità (secondo cui l’interesse della ricorrente sarebbe correlato al successivo adempimento di restituzione del bene all’avente diritto, cioè al marito), atteso che lo spettro di valutazione di questa Corte si arresta alle questioni sollevate al più all’udienza di riesame.

In ogni caso, ivi la ricorrente si era limitata a richiedere la restituzione dell’orologio in quanto, appunto, di proprietà del coniuge.

Giurisprudenza richiamata in sentenza

 

Cassazione penale , sez. III , 16/01/2019, n. 3602

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’ art. 322 c p.p. , può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore).

 

Pronunce conformi

 

Cassazione penale sez. I, 12/12/2013, n.7292

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione attiva di soggetto indagato del reato di trasferimento fraudolento di valori che aveva impugnato il decreto di sequestro preventivo di beni di cui affermava l’altruità).

 

Cassazione penale sez. V, 20/04/2015, n.20118

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione attiva a proprorre istanza di riesame da parte di soggetto indagato del reato di bancarotta fraudolenta avverso il decreto di sequestro preventivo di beni di alcune società, di cui l’istante affermava l’altruità).

 

Cassazione penale sez. I, 08/01/2019, n.6779

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale).

Cassazione penale sez. III, 17/05/2017, n.47313

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; nè è stato ravvisato un interesse nell’ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull’insussistenza del “fumus commissi delicti”, attesa l’autonomia del giudizio cautelare da quello di merito).

By Claudio ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA