La sentenza penale irrevocabile prodotta dalla parte fa stato nel giudizio tributario, potendo il Giudice rilevare d’ufficio l’eccezione di giudicato esterno.

Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 25632.2021, resa dalla V Sezione civile della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su una controversia in materia fiscale, si sofferma sull’efficacia del giudicato esterno penale nell’ambito del processo tributario.

In particolare, la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo cui l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta alle preclusioni previste per la presentazione di nuove prove in grado di appello e il giudice può rilevarla d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza essere vincolato alle posizioni assunte dalle parti in giudizio.

 

Gli avvisi di accertamento e il giudizio di merito

La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano rigettava i ricorsi interposti dal legale rappresentante della società contribuente avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento, ai fini ILOR, il reddito dichiarato.

La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, adita dalla società contribuente soccombente davanti al primo giudice, accoglieva il ricorso e annullava gli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, estendendo il giudicato penale irrevocabile allegato dalla società al giudizio tributario.

La Commissione Tributaria Centrale Sezione di Bolzano adita dall’Ente impositore confermava la decisione di secondo grado.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia, articolando tre motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva dell’ordinanza in commento:

 

“Come anche recentemente ribadito da questa Corte di legittimità, “l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d’ufficio. […] Cass. sez. VI-III, 7.1.2021, n. 48, confermandosi l’orientamento espresso affermando che “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo”, Cass. sez. II, 25.10.2018, n. 27161. Deve pertanto negarsi che la produzione di una sentenza penale irrevocabile prodotta dalla parte sia soggetta a preclusioni processuali, potendo la stessa essere acquisita, ed utilizzata per la decisione, anche d’ufficio”.

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