E’ viziata la motivazione della sentenza di condanna per dichiarazione indefele che non accerta la reale consistenza delle giacenze di magazzino valorizzando solo le risultanze delle scritture contabili.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 35469.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di dichiarazione infedele, si sofferma sulla contabilizzazione delle giacenze di magazzino.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo cui, ai fini della verifica processuale del superamento della soglia di punibilità demandata al giudice di merito, la contabilizzazione delle rimanenze di magazzino ha sempre una connotazione valutativa e deve essere fondata un accertamento di fatto della loro reale consistenza.

Ne deriva che è viziata la motivazione della sentenza che sottraendosi alle critiche motivate della difesa, determini le giacenze di magazzino esclusivamente sulla base delle risultanze di alcune delle scritture contabili, peraltro considerate inattendibili, senza operare un accertamento di fatto delle reali rimanenze di magazzino

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, all’imputato tratto a giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, era stato contestato il delitto di dichiarazione infedele, previsto e punito dall’art. 4 D.lgs. 74/2000, per aver indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale.

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando due motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“A queste specifiche critiche, dell’atto di impugnazione, la sentenza non ha fornito adeguata e convincente motivazione.

La decisione della Corte di appello in modo assertivo, contraddittorio e manifestamente illogico rileva come le rimanenze di magazzino sono state determinate in relazione agli importi risultanti dal libro giornale della società, pur specificando l’inattendibilità di tutta la documentazione contabile.

Poi con una congettura ritiene che l’attività della società (pur operando la stessa nel settore interessato da agevolazioni fiscali) era svolta in nero totale.

Si è attribuito, una maggiore valenza probatoria del libro giornale in relazione alle altre scritture contabili, senza nessun accertamento di fatto atto a giustificare una tale soluzione palesemente illogica. Infatti, non risultano neanche effettuati gli accertamenti nel magazzino sulle reali rimanenze e un’analisi – di merito – sulla prospettazione specifica del ricorrente, ovvero che “il valore delle rimanenze iscritto nel bilancio era stato già tassato nel 2019, concorrendo alla determinazione del reddito“.

La contabilizzazione delle giacenze di magazzino, del resto, ha sempre una connotazione valutativa, dopo un accertamento dettagliato della loro reale consistenza: “In tema di dichiarazione fiscale infedele, la contabilizzazione delle giacenze di magazzino non è priva di una connotazione valutativa, cosicché, ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato, trova applicazione il margine di tolleranza del 10% di cui all’art. 4, comma 1-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. […](Sez. 3, Sentenza n. 43817 del 01/12/2016 Cc., dep. 22/09/2017, Rv. 271255 – 01)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA