Il reato di omesso versamento IVA si può ritenere consumato solo se il superamento della soglia di punibilità di € 250.000 risulta nel rigo VL38.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 7622.2022 – depositata il 03.03.2022, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia cautelare reale, si sofferma sulla materialità del reato di omesso versamento dell’IVA, con particolare riferimento ai presupposti documentali dai quali evincere il superamento della soglia di punibilità – attualmente fissata in €250.000.

Chiaramente, nell’ipotesi in cui l’importo indicato dal contribuente risultasse non veridico per effetto di condotta decettiva, sarebbero in astratto configurabili i diversi reati dichiarativi previsti e puniti dagli artt.2, 3 o 4 d.lgs 74/2000.

 

Il reato in provvisoria contestazione e la fase cautelare reale di merito.

Il Tribunale cautelare di Torino rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs 74/2000, emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede in relazione al reato di cui all’art 10-ter d.lgs 74/2000.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che il Collegio cautelare torinese aveva validato la tesi del G.i.p., ritenendo di dare prevalenza all’accertamento del debito effettivo dell’imposta indiretta operato dall’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’importo indicato dal contribuente nella dichiarazione annuale, evidentemente espresso in un valore numerico inferiore alla soglia di punibilità.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

L’indagato per il tramite del suo difensore proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale per il riesame

La Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“….Va premesso che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, l’imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall’esame formale della stessa dichiarazione (Sez.3, n. 31367 del 21/04/2021,Rv.282211 – 01, che ha anche precisato che soltanto incongruenze eventualmente rilevabili in base alla mera analisi della dichiarazione possono consentire di eventualmente “rettificare” l’importo dal contribuente riconosciuto come dovuto, mentre laddove la diversa quantificazione dell’imposta sia effettuata in forza di accertamenti sostanziali sulla non corrispondenza al vero delle voci attive e passive in essa indicate saranno eventualmente ravvisabili i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74; nonchè Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, Rv. 275686; Sez.3, n. 14595 del 17/11/2017, dep.30/03/2018, Rv. 272552 – 01, secondo cui il tema della non corrispondenza del debito dichiarato con quello che risulta dalla contabilità dell’impresa non ha perciò alcuna rilevanza posto che la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato.

Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 i quali ben possono concorrere con quello di cui all’art. 10-ter.

Ribadito tale principio, deve osservarsi che, nella specie, il Tribunale nel ritenere sussistente il fumus commissi delicti, ha offerto una motivazione viziata in diritto, perché fondata non sull’esame della dichiarazione annuale del contribuente oggetto dell’imputazione (dichiarazione annuale presentata per il periodo di imposta 2017) ma su quelle relative ad annualità precedenti e successive e su determinazioni dell’Agenzia delle Entrate”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA