E’ responsabile del delitto punito dall’art. 10 quater d.lgs74/2000 il professionista fiscale che prima di inviare gli F/24 non verifica la documentazione fornita dal cliente a supporto della compensazione fiscale

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 7296.2022 – depositata il 02.03.2022, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia cautelare reale in ordine alla configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 10 quater d.lgs n.74/2000, si è soffermata sul delicato tema della responsabilità penale del fiscalista il quale,  nel caso di specie, per conto dei propri clienti, aveva trasmesso all’Agenzia delle Entrate i modelli F/24 per la compensazione dei debiti tributari con crediti asseritamente vantati dal contribuente, senza esercitare, secondo la Corte di legittimità, la doverosa verifica dei documenti ricognitivi del credito, così concorrendo  nella consumazione del reato tributario.

Il reato in provvisoria contestazione e la fase cautelare reale di merito.

Il Tribunale cautelare di Napoli, per quanto di interesse per la presente nota, rigettava la richiesta di riesame proposto, tra gli altri, anche dal fiscalista intermediario che aveva subito gli effetti del decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari in ordine a diverse fattispecie di cui di cui all’art.10-quater d.lgs 74/2000.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Il professionista sottoposto ad indagine ed attinto dalla misura cautelare reale, per il tramite del suo difensore proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale per il riesame, deducendo, tra l’altro, la insussistenza nel suo operato del necessario coefficiente psicologico del reato, in quanto, il fatto in provvisoria contestazione, poteva si integrare una ipotesi di colpa ma non di dolo, neppure nella forma eventuale.

La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“….A cio’ si aggiunga che il Tribunale del riesame, pronunciandosi al riguardo, ha steso ancora una congrua motivazione, tutt’altro che assente o di mera apparenza; l’ordinanza, in particolare, ha sottolineato che la spedizione dei modelli F24 ben può integrare modalità di consumazione del reato, in quanto i relativi professionisti sono portatori delle necessarie conoscenze tecniche, dovendo dunque esercitare un potere di controllo sulla documentazione loro offerta, senza alcuna aprioristica fiducia in quanto prodotto dal cliente.

Ancora sul punto, il Tribunale ha richiamato le plurime e seriali compensazioni illecite operate attraverso i modelli F24 trasmessi negli anni da (OMISSIS) in favore di numerose società (e che il ricorso, in se’, non contesta), insieme all’assenza di verifiche – anche minimali – da parte dei professionisti deputati alla compilazione e trasmissione telematica dei relativi modelli, che – in una struttura di notevoli dimensioni e con migliaia di clienti – ben avrebbero potuto esser compiute attraverso la documentazione allegata alle richieste provenienti dai clienti stessi.

Dal che il profilo soggettivo del reato, congruamente individuato – in questa fase cautelare – anche nel dolo eventuale, con motivazione non censurabile come carente o di mera apparenza e, dunque, non suscettibile di annullamento”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA