Va condannato per bancarotta fraudolenta documentale l’amministratore della società – mero prestanome – che si disinteressa della regolare tenuta della contabilità

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 8203/2022 – depositata il 09.03.2022, resa dalla Corte di Cassazione Sezione, sezione quinta penale, che, pronunciatasi su una incolpazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale elevata nei confronti dell’amministratore di diritto in concorso con quello di fatto – vero dominus della società,  si è soffermata sul tema della responsabilità che assume il prestanome che si disinteressa della tenuta della contabilità della società fallita.

La pronuncia in commento, rispondendo alle doglianze contenuto con l’atto di appello, affronta anche il tema della sussistenza o meno del dolo in capo al mero prestanome,  e nel confermare sul punto le decisioni del giudice di merito, si pone in continuità con il dominante orientamento di legittimità, secondo il quale, il consapevole contributo causale dell’amministratore di diritto, si ricava dalla sua inerzia che impedisce l’esercizio dei poteri di controllo imposti dalla legge all’organo gestorio.

I reati contestati ed il doppio grado di merito.

Nel caso di specie all’amministratore di diritto della società fallita era stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in concorso con l’amministratore di fatto al quale era stata ascritta anche una ipotesi di bancarotta distrattiva.

La Corte di appello di Napoli in punto di penale responsabilità aveva confermato la condanna inflitta dal giudice di primo grado

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale articolando plurimi motivi del ricorso, contestando, per quanto qui di interesse, la ricorrenza in capo all’amministratore di diritto dell’indefettibile componente psicologica.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“ Tale decisione appare coerente con il principio affermato da questa Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta documentale generica, secondo il quale per la sussistenza del dolo dell’amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. (Sez. 5 – , n. 44666 del 04/11/2021, La Porta Rv. 282280).

Nel caso di specie, secondo l’accertamento fattuale operato dalla Corte di appello, l'[omissis] si è del tutto disinteressato della tenuta della contabilità in tal modo accettando il rischio che essa non fosse affatto tenuta con conseguente impossibilità di procedere, sulla base delle scritture contabili, alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA