E’ diffamazione aggravata definire su facebook un avversario politico come bimbominkia

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 12826.2022 – depositata il 05.04.2022, resa dalla quinta sezione penale della Suprema corte che, pronunciatasi su una fattispecie ad un reato diffamazione, ha escluso l’applicabilità dell’esimente del diritto di critica invocato dalla difesa dell’imputata, definendo il raggio applicativo della scriminante con richiamo alla giurisprudenza di legittimità sedimentata sulla questione di diritto

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

Dalla lettura della sentenza si evince che all’imputata era stato contestato  di avere, quale titolare di un profilo Facebook, con più azioni offeso la reputazione della vittima del reato pubblicando all’interno del gruppo a lui dedicato e di cui la predetta era coamministratrice, dopo le reazioni del [omissis] all’uccisione dell’orsa Daniza in Trentino, le seguenti espressioni offensive: «dagli al #bimbominkia», «Si chiama #bimbominkia», «Un saluto dai bimbominkioni Animalardosi» e pubblicando una tazza con il logo «#[omissis]bimbominkia» e quindi appellandolo pubblicamente come «bimbominkia».

La Corte di appello di Trento confermava integralmente la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminare del locale Tribunale.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputata articolando plurimi motivi di impugnazione, impingenti, per quanto di interesse la presente nota, anche il tema della sussistenza della scriminante del diritto di critica.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso

Di seguito si riporta il  passaggio della motivazione :

La Corte di appello ha escluso che la condotta della ricorrente fosse scriminata dal diritto di critica sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi.

Essa ha innanzitutto escluso che [omissis] fosse un personaggio politico di rilievo nazionale o anche solo locale.

La ricorrente, affermando che tale conclusione non è esatta, introduce una questione di merito che è inammissibile in questa sede di legittimità, atteso che la censura della ricorrente è sostanzialmente finalizzata ad un riesame del merito del processo.

In secondo luogo, la Corte di appello ha osservato che in ogni caso anche il diritto di critica deve essere esercitato entro determinati limiti, tra i quali vi è quello della continenza, non potendo la critica trascendere nello scherno e nella derisione.

Nel caso di specie, del tutto correttamente e in piena aderenza ai principi anche recentemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in relazione a pubblicazioni su [omissis network] (vedi Cass., Sez. 5, n. 8898 del18/01/2021 – dep. 2021, Fanini, Rv. 280571), la Corte territoriale ha osservato che detto limite non è stato rispettato, atteso che appellare il [omissis] quale «bimbominkia» nei messaggi rivolti agli oltre duemila appartenenti al gruppo Facebook ha significato additarlo come mentalmente ipodotato”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA