Bancarotta riparata: la Cassazione annulla la sentenza che non motiva sull’effetto assolutorio della restituzione del denaro alla massa creditoria

Segnalo la recente sentenza numero 36003/2022 – depositata il 23/09/2022, resa dalla sezione quinta penale, che ha affrontato l’importante tema giuridico dell’incidenza della avvenuta restituzione del denaro distratto alla procedura concorsuale rispetto alla consumazione del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione.

La sentenza in commento, nell’annullare la sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione appariva carente per non avere adeguatamente risposto alle articolazioni difensive formulate con l’atto di appello, richiama, facendone applicazione al caso concreto, i principi di diritto sedimentati intorno all’istituto della bancarotta riparata, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

Dalla lettura della sentenza in commento di ricava che la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti dell’imputata, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della [omissis s.r.I.], rideterminava, riducendole, le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Ancona interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, articolando plurimi motivi di impugnazione; in particolare, per quanto di interesse per il presente commento, veniva censurata la mancata disamina da parte della Corte di Appello della rilevanza dell’avvenuta restituzione del denaro sottratto dalle casse sociali al commissario giudiziale del concordato, fatto questo risultante dalle prove testimoniali assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

La Corte regolatrice ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Nella sentenza impugnata non risulta, infatti, adeguatamente vagliata la questione della successiva restituzione del denaro spostato sui conti personali dell’imputata e di sua figlia, di cui, secondo la specifica prospettazione contenuta in ricorso, avrebbe chiaramente parlato il liquidatore della società, all’epoca in concordato preventivo, ……………………………………… rimane, piuttosto, evidente che ciò che assume rilievo nella dinamica della vicenda è l’eventuale avvenuta, integrale, restituzione di quelle somme prima del fallimento, sostenuta dalla difesa attraverso la specifica indicazione degli elementi da cui essa sarebbe evincibile.

Ed infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la bancarotta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 Ud. (dep. 05/02/2016 ) Rv. 266025 – 01).

E’ il caso di precisare che, sempre secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017. Rv. 271922 – 01)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA