La bancarotta fraudolenta documentale generica è integrata da qualsiasi falsità ideologica realizzata durante la tenuta della contabilità dell’impresa fallita.

E’ il principio di diritto fissato dalla quinta sezione penale della cassazione con la sentenza numero 11093/2024 depositata il 15/03/2024, che ha definito il perimetro della condotta materiale della bancarotta documentale cosiddetta “generica” che ricorre quando l’autore del reato ha tenuto scritture e libri contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore di amministratore della società fallita per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 216 legge fallimentare.

In particolare, il delitto fallimentare in parola, era stato ritenuto consumato non perché l’imputato avesse manipolato i dati contabili già annotati, ma per avere, consapevolmente, omesso di annotare dati rilevanti e avere apposto annotazioni non corrispondenti alla realtà.

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva articolato plurimi motivi di impugnazione, censurando la sussistenza della condotta materiale e dell’elemento psicologico del reato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso definendo il raggio applicativo della norma contestata al giudicabile: 

“…….. Va evidenziato che, differentemente da quanto sembra ritenere il ricorrente, la fattispecie di bancarotta documentale generica può essere integrata anche per effetto di annotazioni false. 

Al riguardo, va precisato che «la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata». 

La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generica” «si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità».

 In altri termini, «l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216, comma 1, n. 2) legge fall.» (Sez. 5, n. 5081del 13/01/ 2020, Montanari, Rv. 278321).

La Corte di appello, dunque, ha correttamente qualificato come bancarotta documentale generica il fatto in esame, relativo a  omesse  annotazioni  e  ad annotazioni “originarie” false e in assenza di contestazioni relative a interventi manipolativi su una “realtà contabile già definitivamente formata”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.