La carenza delle prescrizioni riportate nel DVR predisposto dal datore di lavoro rende irrilevante la condotta colposa tenuta dal lavoratore in occasione dell’infortunio.

Segnalo la sentenza di legittimità 9450/2023 depositata il 07/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema degli obblighi giuridici che incombono sul datore di lavoro con specifico riferimento a quello di predisposizione del documento di valutazione dei rischi ed alla responsabilità penale che deriva nel caso in cui venisse ritenuto non adeguato a prevenire l’infortunio sul lavoro concretamente verificatosi.   

La Corte di appello di Trieste, in accoglimento dell’appello interposto dal PM in sede, aveva riformato integralmente la sentenza assoluta di primo grado e condannato l’imputato tratto a giudizio per rispondere del delitto di lesione colpose aggravate occorse ad un proprio dipendente.   

Secondo l’editto accusatorio ritenuto fondato dai Giudici del gravame, la persona offesa intenta a espletare le proprie mansioni di stoccaggio di materiale, aveva provveduto ad aprire un pacco di travi eliminando le relative fascette mediante un profilo in ferro, in luogo delle apposite forbici, assumendo, rispetto al pacco in oggetto, una posizione non di sicurezza. 

Conseguentemente, caduta una trave dopo l’eliminazione di una delle due fascette e per il non corretto posizionamento della seconda fascetta, il lavoratore aveva riportato la frattura del piede con conseguente accertamento della responsabilità in capo all’imputato in ragione della mancata specifica previsione del relativo rischio nel DVR, cui ha provveduto solo all’esito delle successive prescrizioni impartitegli.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Trieste proponeva ricorso per cassazione l’imputato per mezzo di plurimi motivi di doglianza; con una articolazione difensiva veniva censurata l’omessa valutazione dell’incidenza della condotta colposa dell’infortunato e del difettoso confezionamento delle travi da parte del fornitore, quali fatti idonei e convergenti ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento di danno alla persona. 

La Suprema Corte, decidendo la questione di diritto sottoposta al suo scrutinio con il ricorso per cassazione, ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi della difesa, dando continuità al principio di diritto che segue, già affermato con gli arresti giurisprudenziali richiamati nella parte motiva sottostante che definisce il concetto di “rischio eccentrico” o “rischio esorbitante”: 

“……….In merito, la più recente giurisprudenza, alla quale il Collegio intende dare continuità, suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, ponendosi i due concetti su piani distinti, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l’evento (per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione e elaborazione del principio, ex plurimis: Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, anche in motivazione; Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, anche in motivazione; Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589, anche in motivazione; Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241, anche in motivazione; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero, non massimata; Sez. 4, n. 49413 del 23/11/2022, Troianiello, non massimata; Sez. 4, n. 41343 del 15/09/2022, Nardiello, non massimata).

Ne è conseguita dunque la necessità di individuare l’«area di rischio» oggetto di gestione al fine di accertare l’eventuale eccentricità rispetto a essa del rischio attivato dalla condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale, con la precisazione che è dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta in particolare definita l’«area di rischio», altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria.

Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell’evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell’area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale «area di rischio» (Sez. 4, n. 15124 del 313/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, in motivazione).

Ai fini di cui innanzi è stato infine chiarito da Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero (non massimata), con articolata argomentazione culminata nel principio di diritto di seguito riportato, che le principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (in particolare artt. 6, 15, 18, comma 1, lett. c), 28, commi 1 e 2, e 29, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008) consentono di argomentare nel senso per cui «La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento se tale da determinare un “rischio eccentrico” in quanto esorbitante dall’area di rischio” governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. 

La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione de/l’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)» [negli stessi termini, tra le altre, Sez. 4, n. 49413 del 2022, Troianiello, cit., non massimata, nonché, Sez. 4, n. 41343 del 2022, Nardiello, cit., non massimata, che fanno proprio l’iter argomentativo della citata Sez. 4, n. 30814 del 2022,LoNero].

Orbene, la Corte territoriale si è attenuta al principio da ultimo richiamato, che in questa sede si ribadisce, la cui rilevanza invece il ricorrente sostanzialmente vorrebbe negare in maniera assertiva facendo perno oltre che su una condotta colposa del lavoratore, peraltro consistente nel non aver adottato le cautele che un idoneo DVR avrebbe dovuto prevedere, sul fattore ritenuto occulto, quale l’inidoneo imballaggio del pacco di travi eseguito dal fornitore. 

Tale fattore, invece, con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e logica, è stato sostanzialmente ritenuto tale da concorrere a integrare proprio la concreta attività svolta dal lavoratore e in particolare le condizioni di contesto della relativa esecuzione, rispetto alle quali non si mostra difatti eccentrica l’inidoneità dell’imballaggio delle travi oggetto di stoccaggio eseguito dal fornitore e sottoposte dal datore di lavoro al lavoratore per l’esecuzione del detto stoccaggio”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.