Reati tributari: legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per interessi e sanzioni.

La Corte di Cassazione, III Sezione penale, con la sentenza n. 267/2018 è tornata a pronunciarsi sull’applicazione di misure cautelari reali in materia di reati tributari ed in particolare sulla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca sotto il duplice profilo della quantificazione dell’importo del provvedimento e della possibile ablazione dei beni dell’ente collettivo.

La misura cautelare e il ricorso.

Oggetto del ricorso per cassazione interposto dal PM del Tribunale di Napoli è il decreto del Giudice per le Indagini Preliminari in sede, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca del profitto del delitto ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento di IVA), sia alla confisca per equivalente dei beni della società amministrata dal legale rappresentante attinto dal procedimento penale.

Il G.i.p. emittente la misura, secondo il PM ricorrente, sarebbe, tuttavia, incorso in una duplice violazione di legge: da un lato per aver escluso dal valore profitto del reato quello corrispondente alle sanzioni per il mancato pagamento IVA; dall’altro, per aver disposto il sequestro preventivo sui beni della società pur essendo questa operativa e non un mero schermo fittizio.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e rinviato al G.i.p. per un nuovo esame relativo alla determinazione del quantum del profitto affermando il presente principio di diritto del quale dovrà fare applicazione:

«nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del delitto tributario».

L’annullamento della misura ha avuto riguardo anche al tema della possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società. Sul punto, confermando un orientamento già consolidato, ha così statuito:

«quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica».

Giurisprudenza rilevante in tema di sequestro preventivo nei reati tributari:

Cassazione penale, sez. III, 05/12/2017, n. 56451.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall’art. 12 bis d.lg. n. 74/2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori la condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito.

Cassazione penale, sez. III, 12/07/2017, n. 45552.

In tema di omesso versamento di ritenute dichiarate o certificate ex art. 10-bis d.lg. n. 74/2000 commesse dal legale rappresentante di una società, può essere disposto il sequestro preventivo per equivalente sui beni della persona fisica del soggetto attivo del reato laddove emerga un’oggettiva situazione di illiquidità della persona giuridica e il profitto del reato non risulti nella disponibilità della società.

Cassazione penale, sez. III, 15/04/2015, n. 20887

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.

Cassazione penale, sez. III, 24/03/2015, n. 14604.

In tema di sequestro preventivo, solo ove non sia possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni riconducibili ad esso presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica (per reati da loro commessi) e della stessa persona giuridica quando questa costituisca uno schermo fittizio (fattispecie relativa al sequestro preventivo per equivalente ai danni di un indagato, presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa, accusato di omesso versamento dell’IVA).

Cassazione penale, sez. III, 06/02/2014, n. 18308.

In tema di omesso versamento Iva, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell’importo corrispondente all’imposta evasa nella sua totalità e non alla sola parte che eccede la soglia di punibilità prevista dalla legge, in quanto il profitto del reato si identifica nell’intero ammontare del tributo non versato.

Cassazione penale, sez. un., 30/01/2014, n. 10561.

In tema di reati tributari, laddove pure non è prevista la responsabilità dell’ente ex decreto legislativo n. 231 del 2001, è possibile la confisca “diretta” del profitto del reato commesso dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità dell’ente. Mentre, al contrario, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” nei confronti della persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.

Cassazione penale, sez. III, 08/01/2014, n. 6635.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa non può essere mantenuto qualora, a seguito di procedura coattiva di pignoramento presso terzi, intrapresa dall’agente della riscossione ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, il debito di imposta sia stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l’ amministrazione finanziaria, posto che, per effetto di questa operazione solutoria, non residua all’indagato alcun indebito arricchimento o vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.

Cassazione penale, sez. III, 04/07/2013, n. 8699

In caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, non è possibile procedere al sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente dei beni della società, non risultando i reati fiscali compresi tra i reati presupposto che, in base al d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, consentono l’adozione di tale misura cautelare nei confronti dell’ente per fatti illeciti commessi dal suo amministratore.

Cassazione penale, sez. III, 14/02/2013, n. 24519

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall’art. 19, comma 2, d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, non può essere disposto sui beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli art. 24 ss. del citato decreto non prevedono i reati fiscali tra i reati presupposto che possono dare luogo a responsabilità dell’ente da reato e, quindi, in grado di giustificare l’adozione del provvedimento; ciò salva solo l’ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, così che ogni cosa intestata alla società risulterebbe immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato.

Cassazione penale, sez. un., 31/01/2013, n. 18374

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 d.lg n. 74 del 2000, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.

Cassazione penale, sez. III, 19/09/2012, n. 1256

L’attuale sistema giuridico non prevede la responsabilità degli enti di cui al d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione ai reati tributari e, di conseguenza, non può essere applicata la confisca per equivalente (ed il sequestro preventivo alla stessa finalizzato) in caso di reati di questo genere allo stato ascrivibili solo agli indagati-persone fisiche.

Cassazione penale, sez. III, 12/07/2012, n. 46726

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 1 comma 143 l. n. 244 del 2007 va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, sicché, qualora l’agente provveda al versamento delle somme indicate all’Erario, difetta la stessa ragion d’essere della misura cautelare, da rinvenirsi proprio nella necessità di evitare che il conseguimento dell’illecito profitto del reato si consolidi in capo al reo; la natura prevalentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, infatti, non deve portare ad un indiscriminato automatismo nella sua applicazione, senza tener conto che con l’adempimento, sia pure tardivo, dell’obbligazione tributaria, viene meno quel profitto del reato che la misura ablatoria è destinata ad aggredire, di talché il mantenimento del vincolo, in tal caso, darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione sanzionatoria.