La tenuità del fatto non esclude la responsabilità amministrativa dell’ente.

Con la sentenza n. 9072/2018 depositata il 28.02.2018 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della estensibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. riconosciuta in favore dell’imputato anche alla responsabilità amministrativa dell’ente elevata ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il caso e lo svolgimento del processo

Il Tribunale di Grosseto dichiarava non punibili ex art. 131-bis c.p. gli imputati tratti a giudizio a titolo di concorso per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti loro ascritto e con la medesima sentenza dichiarava, altresì, l’assenza di responsabilità della società per l’illecito amministrativo contestato in dipendenza dal reato suddetto con la formula il fatto non sussiste.

La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’irrilevanza dell’art. 131-bis per l’applicazione delle sanzioni all’ente, chiedendo, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

La decisione della Cassazione e il punto di diritto

La Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

La sentenza in commento è interessante in quanto la questione di diritto rimessa ai Giudici di legittimità dal P.G. non trova una esplicita regolamentazione normativa di talché la Suprema corte ha interpretato l’art.131-bis c.p. e la natura dell’istituto della causa di non punibilità in relazione a quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. 231/2001, che prevede la permanente responsabilità dell’ente anche in caso di estinzione del reato per causa diversa dall’amnistia.

Invero, come si legge nelle parte motiva della sentenza: “La sentenza di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen., pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio (non punibilità) non coinvolge il reato. La decisione infatti esprime un’affermazione di responsabilità, pur senza una condanna, e pertanto non può assimilarsi ad una sentenza di assoluzione, ma lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica e sia giuridica (in dottrina si è utilizzata l’espressione cripto condanna).”

…Conseguentemente l’applicazione del suddetto principio al caso concreto consente di affermare che: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

Quadro giurisprudenziale delle più recenti pronunce di legittimità in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche:

Cassazione penale, sez. VI, 25/07/2017,  n. 49056

La natura unipersonale della Srl non salva dall’applicazione della norma sulla responsabilità da reato dell’ente. Lo afferma la Cassazione chiarendo che il Dlgs 231/2001 si applica anche in tal caso, in quanto la società, anche se unipersonale, è soggetto di diritto distinto dalla persona fisica che ne detiene le quote. Per la Corte, una lettura corretta delle disposizioni in materia di responsabilità delle imprese, impone, infatti, di escludere che il legislatore abbia scelto un criterio di imputazione di “rimbalzo” dell’ente rispetto alla persona fisica.

 

Cassazione penale, sez. VI, 22/06/2017,  n. 41768

L’illecito amministrativo non si estingue quando il reato presupposto si è prescritto dopo la contestazione dell’addebito all’ente. L’estinzione del reato infatti non impedisce al Pm di proseguire l’azione se il procedimento nei riguardi dell’ente fosse già stato incardinato (articolo 16, del Cpp; articoli 11 e 36, del Dlgs 231/2001).

 

Cassazione penale, sez. VI, 12/02/2016,  n. 11442

In tema di responsabilità amministrativa dell’ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, il sistema normativo introdotto dal d.lg. n. 231 del 2001 – che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configurando un “tertium genus” di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza – grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito dell’ente, mentre a quest’ultimo incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 

 

Cassazione penale, sez. VI, 09/02/2016,  n. 12653

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 5 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 prevede che il fatto, in grado di consentire l’addebito a carico dell’ente, sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni apicali ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. I due criteri di imputazione sono alternativi o concomitanti: quello costituito dall’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn).

 

Cassazione penale, sez. VI, 10/11/2015,  n. 28299

In tema di responsabilità da reato degli enti, nella ipotesi di mancata identificazione dell’autore del reato presupposto, può essere affermata la responsabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n.231 del 2001, solo quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate, agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l’autore del fatto, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse.

Cassazione penale, sez. VI, 23/07/2012, n. 30085

La normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli soggetti collettivi.

 

Cassazione penale, sez. V, 26/09/2012,  n. 44824

Il fallimento della società non è equiparabile alla morte del reo e quindi non determina l’estinzione della sanzione amministrativa prevista dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231.