Commette falso materiale e contraffazione il medico dello sport convenzionato ASL che rilascia certificazioni con sigillo regionale contraffatto e in assenza di autorizzazione.

Si segnala ai lettori del blog, la sentenza n. 53717/2018 – dep. 29.11.2018 resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, ove è stata sanzionata per falso materiale e contraffazione la condotta del medico convenzionato ASL che ha redatto certificazioni in assenza della specifica autorizzazione mediante carta con sigilli della Regione contraffatti.

Venendo alla vicenda processuale, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunziata dal locale Tribunale nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 476 cod. pen., nonché per il reato di cui all’art. 468 cod. pen., riqualificando quest’ultimo nella fattispecie di cui all’art. 469 cod. pen.

L’imputato è stato riconosciuto responsabile, quale medico convenzionato con l’ASL specializzato in medicina dello sport, di aver redatto diverse certificazioni di idoneità medico-sportiva, pur in assenza di apposita autorizzazione ed utilizzando carta recante il sigillo contraffatto della Regione Lombardia.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la pretermissione da parte della Corte territoriale della doglianza sollevata con l’atto di appello secondo la quale il giudicabile doveva essere assolto in quanto versava in una situazione di incertezza a causa di disguidi burocratici nell’evasione della pratica di autorizzazione al rilascio dei certificati, potendo, quindi, ritenersi, in capo al medesimo prevenuto, assente la componente dolosa della condotta ritenendo il sanitario di poter comunque operare con i moduli che gli erano stati messi a disposizione.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento aaddotta dalla Suprema Corte a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso:

Dalla sentenza del Tribunale si evince, infatti, come il ricorrente fosse pienamente consapevole della mancanza dell’autorizzazione, avendola sostanzialmente ammessa nelle spontanee dichiarazioni ed essendo particolarmente addentro al comparto della Medicina dello Sport ed alla sua regolamentazione. Di fronte a questo dato, cui la Corte di appello si è riportata, quantomeno nella conclusione del ragionamento circa la consapevolezza dell’attività di falsificazione, e che non era stato adeguatamente avversato dall’appellante, anche il ricorso si presenta del tutto aspecifico, oltre che assertivo, limitandosi a prospettare una presunta buona fede, senza che tale assunto sia sostenuto da osservazioni appropriate.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, in primo luogo perché manifestamente infondato, muovendo da un presupposto errato, vale a dire che (omissis) sia stato riconosciuto responsabile di un falso quale pubblico ufficiale. Al contrario, il Tribunale aveva riqualificato la contestazione ex art. 476 cod. pen. in quella di cui al combinato disposto degli artt. 476 e 482 cod. pen., avendo valorizzato la circostanza che l’imputato non avesse agito nell’ambito di funzioni pubblicistiche, ma come estraneo alla Pubblica Amministrazione, ancorché adoperando una modulistica contraffatta che mirava a riprodurre quella rilasciata dalla Regione ai medici privati muniti di autorizzazione. Quanto all’impasse burocratica che il prevenuto lamenta, il ricorso è del tutto generico, non chiarendo quale sia l’implicazione a discarico della riflessione. Il ricorso, infine, presenta ulteriori tratti di inammissibilità quando, in maniera del tutto apodittica nonché generica, allude ad una ricostruzione alternativa, che vedrebbe l’imputato fruitore inconsapevole della falsa documentazione da altri fornitagli”.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di esercizio della professione medica e reati di falso:

Cassazione civile , sez. III , 08/11/2016 , n. 22639

È fondamentale, da parte del medico, la corretta tenuta della cartella clinica, in modo completo e non lacunoso, al fine di evitare la presunzione del nesso causale in suo sfavore, in un eventuale giudizio promosso dal paziente nei suoi confronti e teso a ottenere il risarcimento del danno dallo stesso lamentato. Non è inoltre possibile modificare, ex post, il contenuto della cartella clinica senza commettere il reato di falso materiale in atto pubblico.

Cassazione penale , sez. V , 13/11/2015 , n. 12400

In tema di concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, essendo irrilevante se un atto materialmente falso sia veridico o meno, e quindi idoneo ad ingannare i terzi. Pertanto la condotta del medico del lavoro che abbia retrodatato di un giorno i certificati di idoneità di alcuni lavoratori, integra soltanto il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. e non anche la falsità ideologica, punita dall’art. 479 c.p. (nello specifico i Giudici di merito avevano erroneamente ravvisato la falsità ideologica nella circostanza che le attestazioni di idoneità avevano giudicato alcuni operai idonei alla mansione lavorativa nella data indicata sui certificati, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo).

Cassazione penale , sez. V , 15/09/2015 , n. 44874

La diagnosi riportata nel referto medico ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica; integra, pertanto, il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. la condotta del medico che abbia alterato un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.

Cassazione penale , sez. V , 13/06/2013 , n. 32769

In tema di falso grossolano, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo la sua modificazione grafica. Pertanto, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non possono considerarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (confermata la condanna nei confronti di un medicoper la falsificazione materiale di varie centinaia di impegnative di prestazioni sanitarie, emesse dai medici curanti di altrettanti pazienti).

Cassazione penale , sez. V , 14/03/2013 , n. 32446

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico – e non quello di falso in certificato – la condotta di colui che formi un falso certificato medico attestante una falsa diagnosi asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del redigente apparente, poiché gli atti pubblici – a differenza dei certificati che rivestono carattere derivato, ovvero attestano dati noti al p.u. per la loro provenienza da altri documenti ufficiali – documentano un’attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.

Cassazione penale , sez. V , 01/03/2011 , n. 23255

La “scheda operatoria” redatta da un medico ospedaliero è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica nonché dalla attestazione tipica della funzione del sanitario ospedaliero che assume funzione di pubblico ufficiale; trattasi, pertanto, di atto pubblico fidefacente che attesta le fasi e le modalità di svolgimento dell’attività chirurgica secondo le competenze dei sanitari impegnati nell’ambito della struttura ospedaliera ed ai fini ad essa pertinenti. Di conseguenza, la falsa attestazione contenuta in detta scheda integra il reato di cui all’art. 476, comma 2, c.p. (Nella specie nella scheda operatoria si attestava falsamente che “il mediastino posteriore risulta sede di verosimile infiltrazione neoplastica” e si ometteva di indicare l’avvenuta rimozione di una garza ivi colposamente dimenticata).

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