Reato di omessa dichiarazione: la delega al commercialista agli adempimenti tributari non esonera il titolare dell’obbligo giuridico di presentare la dichiarazione fiscale.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza n. 58442/2018 – depositata il 28.12.2018, resa dalla III Sezione Penale della Cassazione in riferimento all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. ai reati tributari.

L’imputazione ed il giudizio di merito.

La Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il Tribunale di Milano, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità del contribuente in ordine al reato di cui all’art. 10-bis del dlgs n. 74 del 2000,  per avere omesso di versare all’erario le ritenute certificate operate sui trattamenti retributivi corrisposti, in qualità di legale rappresentante della società di capitali, ai propri dipendenti per un ammontare pari a euro 167.686,00, e lo aveva pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Il giudizio di cassazione ed il principio di diritto

La sentenza della Corte distrettuale veniva impugnata innanzi la Suprema Corte per lo scrutinio di legittimità, denunciando vizio di legge e di motivazione per non avere la Corte di appello di Milano fatto buon governo dei principi che informano il tema l’elemento psicologico del reato in relazione alla crisi di liquidità aziendale e per non aver adeguatamente giustificato il diniego dell’invocata applicazione  della causa di non punibilità, trattandosi, nel caso di specie, di omissione fiscale comportante un minimo scostamento rispetto la soglia di punibilità fissata in € 150.000 a seguito dell’innalzamento operato con il d.lgs n. 158/2015.

La Corte ha rigettato il ricorso e, per quanto di interesse per il presente commento, ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità del fatto tenue per le seguenti ragioni:

“Fatta questa premessa, si osserva, altresì, con specifico riferimento alla ipotesi in cui la soglia di punibilità sia rappresentata dall’ammontare dell’importo della omissione tributaria, che l’orientamento interpretativo di questa Corte si sia indirizzato nel senso che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia applicabile solo nel caso in cui si tratti di omissioni relative ad un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità(Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2016, n. 13218) ed ad esso di pochissimo superiore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 ottobre 2015, n. 40774).

Ciò, tuttavia, non deve essere inteso, come a volte in passato è stato fatto, nel senso che l’eventuale particolare tenuità del fatto debba essere considerata non con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, ma, bensì, in rapporto alla condotta nella sia interezza.

Infatti ove si operasse in tale modo, facendosi riferimento, in altre parole, all’intero ammontare della imposta non versata e non alla sola sua parte superiore rispetto alla soglia di punibilità (in tale criticato senso si è espressa: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 dicembre 2015, n. 51020), si varrebbe, di fatto, ad escludere dall’ambito di applicabilità della particolare causa di non punibilità tutte le ipotesi in cui il legislatore abbia posto una soglia alla rilevanza penale del fatto; ma come abbiamo visto in questo modo si finirebbe per attrarre sotto il fuoco della, sia pure indiretta, rilevanza penale vicende che, invece, sono estranee ad essa.

Nel caso che interessa la Corte di Milano, sia pure con formula decisamente ellittica, ha affermato che l’omissione tributaria del ricorrente non si poteva considerare di lieve entità, considerata la significatività delle somme dal medesimo non versate.

Sul punto rileva questa Corte, che, al di là della apparente circolarità del ragionamento svolto dalla Corte di merito, esso in realtà, ove lo si provi sulla base del contenuto della imputazione contestata al ricorrente, è condivisibile; appare, onde verificare quanto sopra, sufficiente sostituire alla generica affermazione della “significatività” dell’importo in questione il dato obbiettivo offerto dalla circostanza che, in questo caso, il valore della imposta non versata dal sostituto di imposta è superiore di oltre il 10% rispetto alla attuale soglia di punibilità, sicché l’entità di tale scostamento non appare sicuramente essere contenuta entro i margini di valore di pochissimo superiore o comunque vicinissimo, per riprendere i termini utilizzati in passato dalla prassi giurisprudenziale di questa Corte, rispetto al valore limite costituito dalla soglia di punibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA