Annullabile l’ordinanza custodiale emessa per bancarotta fraudolenta documentale se nella incolpazione provvisoria manca la precisazione della condotta antigiuridica.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 70/2019 – depositata 02.01.2019, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, in materia penale-fallimentare, con la quale la Suprema Corte ha annullato, limitatamente alla sola ipotesi di bancarotta documentale ascritta ad uno degli indagati, l’ordinanza  emessa del Gip del Tribunale di Napoli che disponeva la misura cautelare personale nei confronti di diversi indagati in ordine a plurime condotte di bancarotta, rigettando nel resto il ricorso.

Di seguito, per quanto di interesse, si riporta il passaggio della motivazione dai Giudici di legittimità relativo alla contestazione di bancarotta documentale, per il quale sono state accolte le doglianze di genericità e carenza di motivazione sollevate dalla difesa del ricorrente:

Sia l’imputazione provvisoria che l’ordinanza impugnata fanno riferimento ad una condotta di “omesso deposito” delle scritture contabili presso la cancelleria del Tribunale fallimentare e di omessa consegna al curatore, nonché al rinvenimento di parte della documentazione nel corso delle operazioni di perquisizione.

Tanto premesso, dal provvedimento impugnato (e dalla stessa imputazione) non si evince se la condotta contestata riguardi la sottrazione o occultamento di scritture contabili, ovvero la tenuta in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o, ancora, la mera omessa consegna delle scritture, rilevante ai sensi dell’art. 220, in relazione all’art. 16 n. 3 l.f..

Né è chiaro quale sia la consistenza delle scritture contabili rinvenute in sede di perquisizione: se riguardino la (omissis) s.r.l. o altre società del gruppo imprenditoriale; se, nel primo caso, le scritture contabili siano complete o meno.

Resta, in ogni caso, carente la motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia sotto il profilo della ricostruzione del fatto, sia sotto il profilo della qualificazione giuridica, in quanto la mera “omessa consegna” delle scritture contabili può integrare il reato di cui all’art. 220 l.f., ma non, di per sé, la bancarotta fraudolenta documentale, nella cui dimensione offensiva può, invece, essere assorbita(Sez. 5, n. 16744 del 13/02/2018, Di Candido, Rv. 272684) in caso di qualificazione multipla della condotta”.

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Riferimenti normativi

Art. 216. R.D.n. 267/1942 (legge fallimentare). Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di bancarotta documentale:

Cassazione penale, sez. V , 01/10/2018 , n. 53193

In tema di irregolare tenuta dei libri contabili, nel reato di bancarotta semplice l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, mentre nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale l’elemento oggettivo della condotta ricomprende tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi anche se non obbligatori.

Cassazione penale, sez. V , 05/07/2018 , n. 49499

Il comportamento postumo del terzo extraneus non configura il concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dall’intraneus; la condotta deve essere anteriore o concomitante. Ad affermarlo è la Cassazione che ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna emessa dai giudici di merito nei confronti di un commercialista a titolo di terzo extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale e documentale commesso dall’amministratore di due Srl. La condotta contestata, ovvero l’adoperarsi per ritardare la dichiarazione di fallimento, era però successiva a quella della manager, sicché per il professionista non può esservi partecipazione nel reato. Per i giudici di legittimità, infatti, l’individuazione del momento della consumazione del reato “non può portare alle estreme e fuorvianti conseguenze di considerare quale condotta di concorso in un atto distrattivo dell’intraneus un comportamento posto in essere dall’extraneus in modo autonomo, senza preventivo concerto e in un’epoca successiva alla condotta dell’intraneus nel frattempo già esaurita”.

Cassazione penale, sez. V , 19/06/2018 , n. 42568

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’ art. 216, comma primo, n. 2, L. fall ..

 

Cassazione penale, sez. V , 19/06/2018 , n. 42568

In tema di reati fallimentari, nell’ipotesi di incorporazione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo la società incorporante, è possibile configurare i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico degli amministratori e dei concorrenti esterni della società incorporata anche in relazione a condotte illecite riguardanti quest’ultima e commesse prima della fusione, in quanto i rapporti giuridici facenti capo all’incorporata non si estinguono, ma si trasferiscono alla società incorporante.

Cassazione penale, sez. V , 15/03/2018 , n. 21920

La chiusura del fallimento conseguente all’esito positivo del concordato previsto dagli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare non comporta l’estinzione dei reati fallimentari contestati (nella specie la bancarotta documentale fraudolenta) posto che, invece, l’indicata chiusura non rimuove la dichiarazione di insolvenza della società contenuta nella pronuncia del fallimento, che può essere annullata solo impugnando la stessa. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo l’annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento determinerebbe l’insussistenza dei reati fallimentari per il mancato avveramento della condizione obiettiva di punibilità, costituita dalla predetta pronuncia).

Cassazione penale, sez. V , 13/02/2018 , n. 16744

In tema di reati fallimentari, il reato previsto dagli artt 16, n. 3 e 220 legge fall., relativo all’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall’elemento specializzante del dolo specifico.

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