Art. 13 D.Lgs. 74/2000 ed omesso versamento Iva: la Cassazione fissa i limiti alla applicazione retroattiva della causa di non punibilità dell’estinzione del debito tributario.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza di legittimità n. 8521/2019, depositata il 27.02.2019, in materia di omesso versamento di IVA e applicabilità dell’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 alle cause già in corso all’entrata in vigore della riforma del 2015.

Nel merito della vicenda processuale, la ricorrente proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione, aveva confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Frosinone per il reato di cui all’art. 10- ter, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante di una s.r.l., aveva omesso di versare l’importo di 276.839,00 euro a titolo di imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno di imposta 2009.

La ricorrente deduceva l’errata e/o l’omessa valutazione dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dall’art. 15, d.lgs. n. 158 del 2015, deducendo che alla data di apertura del dibattimento il debito tributario era in fase di estinzione mediante rateizzazione e che erano state pagate oltre la metà delle rate, sicché il Giudice avrebbe dovuto concedere il termine di tre mesi per consentire il pagamento integrale del debito residuo.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso per le ragioni di cui seguito riportate, estratte dal tessuto motivazionale della sentenza in commento:

L’art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, prevedeva, nella sua originaria stesura, la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo e la non applicazione delle pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti previsti dal decreto stesso e relative sanzioni amministrative erano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

L’art. 13 è stato modificato dall’art. 11, digs. 24 settembre 2015, n. 158, che, con effetto dal 10 gennaio 2016, ha introdotto per i soli reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, una speciale (e nuova) causa di non punibilità basata, sostanzialmente, sugli stessi presupposti fattuali che legittimavano la sola attenuazione della pena.

(…) Questa Corte si è affrettata a precisare l’immediata applicabilità della speciale causa di non punibilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807; Sez.3, n. 15237 del 01/02/2017, Volanti, Rv. 269653; Sez 3, n. 30139 del 12/04/2017, Fregolent, Rv. 270464) con il solo limite temporale della prima udienza utile successiva alla entrata in vigore della norma (in questo senso, condivisibilmente, Sez. 3, n. 30139 del 2017, cit.).

Nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad ammettere che alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della nuova norma, quella del 12/01/2016, il debito non era integralmente estinto, bensì in fase di estinzione; né risulta, dalla lettura del verbale di udienza del 12/01/2016, che la (omissis) abbia chiesto di fruire del termine di tre mesi previsto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 del 2016 per l’integrale pagamento del debito residuo.

Ne consegue che l’imputata era già decaduto dalla possibilità di beneficiare della speciale causa di non punibilità, non potendo invocare per la prima volta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado il beneficio del termine se esso non era stato richiesto in tempo utile”.

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Riferimenti normativi

Art. 13 D.Lgs. 74/2000. Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario 

  1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
  2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
  3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

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Giurisprudenza di riferimento relativa all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.Lgs. 74/2000:

Cassazione penale, sez. III , 16/10/2018 , n. 55498

La disposizione di cui all’ articolo 13-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 , come inserito dall’ articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 , che introduce condizioni all’accesso al “patteggiamento” per i reati tributari, subordinando tale accesso all’integrale pagamento del debito tributario o al ravvedimento operoso, è senz’altro applicabile al reato di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 , a differenza di quanto invece previsto per il reato di cui all’articolo 10-ter dello stesso decreto legislativo, giacché per tale reato, come per quelli di cui agli articoli 10-bis e 10-quater, l’estinzione del debito tributario mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, con costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento per l’empirico rilievo che per tali reati l’integrale pagamento del debito tributario configura, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 4, del 2000, una causa di non punibilità, onde il patteggiamento non sarebbe tout court configurabile rispetto a reati non punibili.

Cassazione penale sez. III, 12/04/2018, n.38684

In relazione al delitto di omesso versamento dell’IVA, l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l’art. 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (In motivazione, la Corte ha richiamato la clausola di salvezza contenuta nello stesso art. 13-bis, comma 2).

Cassazione penale sez. III, 30/10/2017, n.13110

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 d.Lg. 10 marzo 2000, n. 74, come riformulato dall’art. 11 d.Lg. 24 settembre 2015, n. 158 – per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto n. 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – non si applica ai procedimenti nei quali, pur essendo intervenuto il pagamento nei termini di legge, sia intervenuta sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Cassazione penale sez. III, 26/09/2017, n.52640

In tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di non punibilità contemplata dall’articolo 13del Dlgs 74/2000 è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 158/2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento, e quindi deve concedersi il termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario, per il pagamento del debito residuo; termine obbligatorio e non facoltativo come il secondo termine di tre mesi. Ad affermarlo è la Cassazione che, dopo aver cambiato orientamento sul punto, torna su i propri passi precisando che il pagamento integrale dell’imposta ai fini della non punibilità può avvenire successivamente all’apertura del dibattimento a condizione che la sentenza non sia definitiva.

Cassazione penale, sez. III , 18/05/2017, n. 38210

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2 bis, d.lg. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lg. 24 settembre 2015 n. 158, nella parte in cui subordina la presentazione della richiesta di patteggiamento alla integrale estinzione del debito tributario in relazione agli artt. 3, 10, 24 e 113 cost., in quanto non vulnera il nucleo del diritto di difesa, non potendo considerarsi la facoltà di accedere al rito alternativo una condizione indispensabile per la sua efficace tutela, non rappresenta una limitazione della tutela giurisdizionale avverso la pretesa erariale, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, né viola il diritto ad un equo processo ed a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto sancito dall’art. 6 Cedu, essendo piuttosto pienamente in linea con gli obblighi internazionali dello Stato.

Cassazione penale, sez. III, 12/04/2017, n. 30139

Nei reati tributari la causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato ad opera della legge n. 158 del 2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previsto dalle norme tributarie.

Cassazione penale, sez. III, 01/02/2017, n. 15237

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015 – per la quale i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti – è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto ammissibile la rilevabilità della suddetta causa di non punibilità anche nel giudizio di legittimità, rinviando al giudice di merito per la valutazione circa la sussistenza in concreto delle condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n.74 del 2000).

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