Risponde di falso ideologico il sanitario che utilizza il ricettario intestato ad altro medico firmando con il proprio nome.

Si segnala ai lettori la sentenza di legittimità n.14681/2019 (depositata il 03.04.2019) in materia di responsabilità penale dei professionisti sanitari, in esito allo scrutinio di legittimità circa la condotta di un sanitario in quiescenza che utilizzava il ricettario di un collega, ivi apponendo la propria firma, continuando, in tal modo ed illecitamente, ad esercitare la professione.

L’imputazione ed il giudizio di merito.

In sintesi la vicenda processuale: la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna, pronunciata dal Gup all’esito di giudizio abbreviato, di un medico in quiescenza dal SSN per il reato continuato di falso ideologico. Secondo la sentenza resa dalla corte territoriale, il sanitario aveva continuato ad esercitare la professione sanitaria nello studio di un collega, utilizzando il ricettario “rosso” del SSN intestato a quest’ultimo, apponendo però la propria sigla su ricette e prescrizioni recanti il timbro del predetto medico convenzionato.

Contro la sentenza di secondo grado ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato denunciando l’erronea applicazione della legge penale in quanto il giudicabile si sarebbe limitato a compilare personalmente le ricette firmandole con il proprio nome accanto al timbro del collega, nella veste di sostituto di questi.

Tale operato, in ragione di alcune norme previste dalla legislazione regionale, integrerebbe, quindi una mera irregolarità e non un illecito penale non sussistendo, peraltro, secondo la difesa, una falsa rappresentazione della realtà posta in essere dal medico in danno dei pazienti.

Il giudizio di cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso fissando il seguente principio di diritto contenuto nel tessuto motivazionale della sentenza in commento che si riporta per la parte di interesse:

Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato ex artt. 479 – 482 cod. pen., poiché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite e delle conseguenti prescrizioni (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Landi, Rv. 257552 – 01). Né, in tal caso, è prospettabile l’innocuità del falso in relazione alla asserita inidoneità a trarre in errore i pazienti che ben conoscono il proprio medico. Detti atti infatti svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, cit.)”.

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Riferimenti normativi

Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

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Giurisprudenza di riferimento in materia di delitti di falso commessi da sanitario nell’esercizio delle funzioni:

Cassazione penale, sez. II, 16/12/2014, n. 3718

Nel reato di falso ideologico, è da ricondurre all’area del dolo e non a quella dell’errore professionale, la condotta del medico che, ai fini del rilascio del certificato relativo alla capacità a deambulare delle persone richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi preferenziali, invece di effettuare un accertamento diagnostico sulla “attuale” capacità di deambulazione del soggetto interessato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 381 d.P.R. n. 495 del 1992, effettua una valutazione in forma prognostica sul decadimento futuro delle facoltà motorie, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti (quello attuale e quello prognostico) non necessita di particolari competenze specialistiche e non richiede l’esercizio di alcuna discrezionalità tecnica.

Cassazione penale, sez. V , 02/02/2012 , n. 18687

Commette il reato di falso ideologico ex art. 480 c.p. il medico convenzionato con il servizio sanitario che rilasci un certificato (nella specie, di proroga della prognosi di malattia) a favore di un paziente senza averlo previamente visitato, e, quindi, senza alcuna verifica obiettiva delle condizioni di salute; essendo, a tal riguardo, irrilevante anche, in ipotesi, l’effettiva sussistenza della malattia.

Cassazione penale, sez. V, 24/01/2007 , n. 15773

In tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere non veritieri. Sicché, nell’ambito di contesti che implichino l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione. Ne consegue che è ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni.

Cassazione penale, sez. V, 26/09/2001

La ricetta medica con la quale, il medico convenzionato con il S.s.n. prescrive un farmaco all’assistito costituisce una certificazione destinata a provare che è stata effettuata la visita e che il paziente ha diritto a fruire del servizio farmaceutico ed a consentire (al farmacista) la dispensazione del farmaco prescritto: ne consegue che il medico convenzionato il quale, nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, rilasci ricette prescrivendo (a pazienti sconosciuti, non visitati e a loro insaputa) farmaci attraverso un certificato non veritiero, commette il reato di falso ideologicoprevisto e sanzionato dall’art. 480 c.p.

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