La Cassazione conferma l’orientamento più rigoroso per il riconoscimento della tenuità del fatto nel reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 27763/2019 – depositata il 24.06.2019 resa in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la quale la Suprema Corte, dando continuità ad un orientamento di legittimità che ad oggi si può definire consolidato, ha annullato la decisione di merito con la quale il Tribunale aveva dichiarato la non punibilità degli imputati per particolare tenuità del fatto.
L’imputazione e il giudizio di merito
Il Tribunale di Asti dichiarava la tenuità del fatto in favore di due imputati, tratti a giudizio nella loro qualità di soci di società di persone, per aver omesso il versamento in favore dell’Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti da gennaio sino al mese di dicembre dell’anno 2014 per un importo pari ad euro 21.229, 66.
Il ricorso per cassazione.
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Asti proponeva ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica in sede, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine ai criteri di applicazione dell’art 131-bis c.p., deducendo che il Giudice monocratico aveva erroneamente ritenuto applicabile ai giudicabili la causa di non punibilità per tenuità del fatto della quale non ricorrevano i presupposti.
Il giudizio di legittimità ed i principi di diritto.
Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio per nuovo esame.
Di seguito si riportano più significati passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza, circa il perimetro applicativo dell’art. 131 bis cod. pen.:
- L’errata valutazione della tenuità dell’offesa in ordine alle condotte omissive di cui all’art 2, comma 1 e 1 bis l. 648/83:
“La motivazione della sentenza impugnata é viziata da plurimi errori di diritto, non essendo conforme ai seguenti, consolidati, principi. Ai fini della applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, il giudice, per verificare la sussistenza del necessario requisito della non abitualità del comportamento, può prendere in considerazione il numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv.273685 – 01) e deve tener conto dell’importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità (Sez 3, n.30179 del 11/05/2018, Rv.273686 – 01); nella specie il Tribunale ha escluso l’abitualità della condotta, omettendo ogni valutazione in merito ai predetti elementi.
L’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso (Sez.U, n.10424 del 18/01/2018, Rv. 272163); nella specie, quindi, atteso il chiaro contenuto del capo di imputazione (dal mese di gennaio fino al dicembre 2014), sono contestate in continuazione due distinte condotte riferire a diverse annualità ed il Tribunale ha ritenuto che la condotta posta in essere dagli imputati fosse singola, omettendo di valutare tali elementi.
Infine, il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.,- come espressamente previsto dall’art. 131- bis, cod.pen (anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, (Sez.6 n. 55107 del 08/11/201.8, Rv.274647 – 01), nel mentre il Tribunale ha dato rilievo a comportamenti tenuti dall’imputato successivamente alla consumazione del reato, in violazione del disposto normativo.”
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Riferimenti normativi di maggiore interesse per il caso scrutinato:
Art. 2, Decreto Legge del 12/09/1983 – N. 463:
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso
Art 131-bis c.p., esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
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Rassegna giurisprudenziale in tema di fatto tenue nel reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali:
Tribunale Terni, 07/01/2019, n.1:
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali il modesto superamento della soglia di legge può integrare se sono presenti gli altri requisiti previsti dall’articolo 131 – bis c.p. la non punibilità per lieve entità del fatto.(Nel caso di specie, si trattava del superamento di circa 800 €).
Cassazione penale sez. III, 03/07/2018, n.43654:
In tema di reati tributari, va esclusa la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del Cp, se la soglia dei 10mila euro fissata per l’omesso versamento delle ritenute è superata di oltre il 5 per cento. A stabilirlo è la Cassazione che torna così sulla possibilità di applicare l’articolo 131-bis al reato di omesso versamento, confermando la condanna a carico del ricorrente che aveva omesso un versamento di 10.568 euro, superando la soglia del 5,68 per cento. Per la Corte, tenuto conto anche dell’atteggiamento soggettivo dell’imputato, l’entità dello sforamento è tale da non consentire l’applicazione della causa di non punibilità.
Cassazione penale sez. III, 16/05/2018, n.44529:
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione ed il decreto di citazione non ne contenga l’indicazione dl tutti gli elementi, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva che ben può completarsi nel corso del giudizio, il dies a quo del termine di tre mesi previsto al fine di poter effettuare il pagamento delle ritenute omesse al fine di fruire della causa di non punibilità di cui all’art. 2 comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, decorre dal momento in cui si sia verificata la conoscenza da parte dell’imputato di tutti gli elementi essenziali del suddetto avviso di accertamento.
Cassazione penale sez. III, 11/05/2018, n.30179:
In tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell’importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità.
Cassazione penale sez. III, 27/03/2018, n.30650:
La cessazione dalla carica sociale dell’amministratore della società è ininfluente al fine della configurabilità del reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, trattandosi di reato omissivo istantaneo, allorquando tale reato si sia consumato quando l’amministratore era ancora in carica, per la conseguente irrilevanza della cessazione dalla carica rispetto alla consumazione del reato. Né potrebbe valere, per escludere la responsabilità, l’addurre l’asserita impossibilità, per la sopravvenuta cessazione dalla carica, di avvalersi della causa di non punibilità di cui alla seconda parte del comma 1-bis dell’articolo 2 citato, secondo cui il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, perché l’adempimento dell’obbligazione, trattandosi di una causa personale di esclusione della punibilità, sarebbe sempre consentito all’autore del reato, salvo l’eventuale regresso nei confronti del soggetto eventualmente succeduto nella titolarità del rapporto obbligatorio con l’ente previdenziale.
Cassazione penale sez. un., 18/01/2018, n.10424:
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso).
Cassazione penale sez. III, 30/11/2017, n.3662:
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, la modifica introdotta dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – che ha depenalizzato l’omesso versamento di ritenute non eccedenti i diecimila euro annui – non ha comportato, in mancanza di una disposizione transitoria in tal senso, la decorrenza, a far data dall’entrata in vigore del predetto decreto, di un ulteriore termine di tre mesi entro il quale il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n.463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638.
Cassazione penale sez. III, 21/04/2016, n.38488:
Il reato di cui all’art. 2, d.lg. 10 marzo 2000 n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), essendo un reato di pericolo o di mera condotta, non può essere ritenuto di particolare tenuità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 131 bis c.p., assumendo come parametro di riferimento le soglie di punibilità previste per gli altri reati dal medesimo d.lg. n. 74 del 2000, dovendosi valutare la particolare tenuità sulla base dei criteri generali indicati nel citato art. 131 bis, con particolare riguardo agli elementi costituiti dalla reiterazione delle condotte negli anni d’imposta e dalla messa in pericolo del bene protetto.
Cassazione penale sez. III, 06/11/2013, n.2875:
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini del computo del termine utile per provvedere al pagamento del debito contributivo, integrante causa di non punibilità ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. dalla l. 11 novembre 1983 n. 638), è sufficiente l’effettiva e sicura conoscenza da parte del contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, a prescindere dall’impiego di particolari formalità per la relativa notifica.
Cassazione penale sez. III, 04/04/2012, n.47606:
Il reato di omesso versamento, da parte del sostituto d’imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale anche per i versamenti omessi, antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 414, della legge n. 311 del 2004, introduttiva dell’art. 10 bis d.lg. n. 74 del 2000, nel periodo di imposta 2004 e per i quali le scadenze periodiche mensili siano già maturate, senza con ciò venirsi a violare il principio di irretroattività della norma penale.
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