Art 10 D. lgs n.74/2000: la Cassazione censura la decisione di merito che fonda su mero sillogismo la prova della preventiva tenuta della contabilità ritenuta occultata.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza n. 27904/2019 – depositata il 25.06.2019 in materia di reati fiscali, segnatamente riferita alla fattispecie prevista e punita dall’art 10 D.lgs 74/2000,  con la quale la Corte di Cassazione ha censurato l’illogicità della motivazione resa dal Collegio di merito  che ha fondato la prova della regolare tenuta delle scritture obbligatorie – ritenuta in sentenza  occultata –  dal rinvenimento della documentazione contabile di altra persona giuridica.

 

L’imputazione e il doppio grado di giudizio.

La Corte di appello di Firenze confermava  in punto di penale responsabilità la sentenza resa dal Tribunale in sede in ordine al contestato reato di occultamento delle scritture contabili.

 

Il ricorso per cassazione.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale fiorentina interponeva ricorso per cassazione l’imputato, denunciandone i vizi con plurimi motivi di impugnazione per l’apprezzamento dei quali si rimanda alla lettura della sentenza in commento.

 

Il giudizio di legittimità ed i  principi di diritto.

Il Supremo Collegio dichiara parzialmente fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati censurati nel secondo motivo di doglianza ricondotti all’attività posta in essere dall’Associazione Sportiva, rideterminando la pena perché ultroneo ogni ulteriore accertamento di fatto.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione che ha stigmatizzato la manifesta illogicità della motivazione sulla prova della tenuta e successivo occultamento delle scritture contabili obbligatorie:

“E’ invece parzialmente fondato il secondo motivo di impugnazione. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (cfr. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 (dep. 27/11/2017 ) Rv. 271636 – 01 Sanfilippo).”

“(…)Ricorre invece il dedotto vizio di manifesta illogicità con riferimento alla motivazione con cui la Corte di appello è pervenuta all’affermazione di sussistenza della contabilità obbligatoria riguardante l’Associazione Sportiva [omissis], con successivo occultamento della stessa. Appare in proposito evidente il salto logico in cui è incorsa la Corte nel pretendere di ricavare, dalla tenuta da parte della ditta omissis delle fatture di cui al capo a) per il 2007, l’istituzione anche di altra contabilità obbligatoria da parte del distinto e autonomo ente denominato Associazione Sportiva omissis, citato al capo b), in assenza di ogni espressa spiegazione di tale automatismo; invero non può certamente ritenersi significativo ai fini in esame il mero dato – citato dal giudice di prime cure – della coincidenza delle sedi legali delle due ditte presso lo stesso indirizzo.

Apodittica e manifestamente illogica risulta altresì l’ulteriore affermazione secondo cui, nel suindicato quadro della mancata, concreta individuazione di documenti contabili obbligatori, il rinvenimento del libro soci e di copia dei documenti dei soci alloggiati presso i locali gestiti dalla predetta Associazione Sportiva omissis nell’espletamento di un’attività di affittacamere contribuirebbe ad attestare la tenuta di scritture contabili  obbligatorie di cui al capo b), peraltro non meglio descritte. Anche in tal caso i dati documentali rinvenuti e citati, distinti, nella loro tipologia, dalla documentazione contabile rilevante al fine di configurare il contestato occultamento, appaiono nient’affatto significativi nella prospettiva enucleata dalla corte, trattandosi di documenti rispondenti a finalità non necessariamente strumentali alla redazione della documentazione contabile in contestazione.

Da qui anche l’errata applicazione del reato di cui all’art. 10 D.L.vo 74/2000, come dedotta, a fronte della conseguente ed evidente insussistenza dei fatti contestati al capo b) in relazione alla Associazione Sportiva omissis. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche limitatamente ai reati di cui al capo b) ricondotti alla Associazione Sportiva omissis.”

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Riferimenti normativi:

Art. 10  D.lgs n. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili:

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari 

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Rassegna giurisprudenziale di maggiore interesse in materia di reati fiscali di cui all’art 10 D.lgs 74/2000:

Cassazione penale sez. V, 19/02/2019, n.10647:

In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 l. fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (nella specie, la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame per l’imputato che, avendo sottratto i libri e le altre scritture contabili dalla propria impresa individuale, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale senza però che venisse accertata la sussistenza del dolo specifico).

Cassazione penale sez. III, 14/12/2018, n.15745:

Per i fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lg. n. 74 del 2000, art. 12 bis, non è applicabile la confisca per equivalente nè ai sensi della l. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che non contempla il d.lg. n. 74 del 2000, art. 10 tra i delitti per i quali può essere disposto il provvedimento ablativo, né a norma dell’art. 12 bis, in quanto detta confisca, avendo natura eminentemente sanzionatoria – e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 c.p. -, non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata.

Cassazione penale sez. III, 03/10/2018, n.51836:

In tema di reati tributari, l’accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale.

Cassazione penale sez. III, 25/05/2016, n.14461:

La condotta del reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’occultamento “o comunque” della distruzione delle scritture contabili, la S.C., nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l’occultamento, ha osservato che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione).

Cassazione penale sez. III, 09/07/2015, n.38376:

Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l’intervenuta cancellazione dell’impresa, eseguita per cessazione dell’attività in epoca antecedente alla data dell’accertamento fiscale, potesse avere rilevanza ai fini della consumazione del reato).

Cassazione penale sez. III, 07/03/2006, n.13716:

La condotta del reato di cui all’art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 (già previsto dall’art. 4 comma 1 lett. b) l. n. 516 del 1982) consiste nella distruzione o nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A differenza della distruzione che realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l’occultamento – che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell’ispezione, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

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