Integra il reato di vilipendio della Repubblica l’offesa postata sul proprio profilo Facebook da un militare contro la Personalità dello Stato a prescindere dal numero di visualizzazioni.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza n. 35988/2019 – depositata il 30.08.2019, con la quale la Suprema Corte ha sottoposto al vaglio di legittimità la pronuncia di condanna emessa nei confronti di un  militare per il reato di vilipendio, compiuto nei confronti della Nazione Italiana mediante un post su Facebookdal contenuto ingiurioso ed offensivo, con cui definiva quest’ultima “Stato di merda”.

L’imputazione ed il giudizio di merito.

La Corte militare di appello di Roma confermava con sentenza di primo grado con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato di vilipendio aggravato ai sensi dell’artt. 81 e 47 cod. pen. mil. pace che, quale tenente di vascello pilota della Marina Militare Italiana esprimeva frasi offensive sul proprio profilo social, definendo lo Nazione Italiana “ Stato di merda”.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza emessa dalla Corte militare di appello di Roma interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, censurando vizio motivazionale e violazione della legge, sia  in ordine alla ritenuta assenza di continenza del testo incriminato postato a mezzo social, sia in ordine all’assunta paternità della condotta offensiva fondate su prove indiziarie.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Di seguito si riportano i passaggi estratti del compendio motivazionale  della sentenza in commento di particolare interesse per gli operatori di diritto.

(i) La ricostruzione delle condotte diffamatorie, la qualificazione giuridica del fatto e la presunzione di pubblicità:

“L’elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l’autore a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato (Sez. 1, n. 6144 del 07/03/1979 – deo. 06/07/1979, Gatti, Rv. 142461).

È stato chiarito, inoltre, che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, correlativamente, quello di associarsi liberamente in partiti politici (art. 49 Cost.) per manifestare determinate ideologie, al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trovano un limite non superabile nella esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, per cui l’uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituisce vilipendio punibile ex art 290 cod. pen. (Sez. 1, n. 14226 del 29/06/1977 – dep.11/11/1977, Venza, Rv. 137274).”

…I giudici del merito hanno tenuto conto dei principi di diritto sopra richiamati, qualificando correttamente il fatto giudicato e ravvisando il dolo. La Corte militare di appello ha spiegato che nelle espressioni rese dall’[omissis] con riguardo a una vicenda politica non si ravvisa il carattere di continenza.

Il giudice di appello, alla luce del grado di tenente di vascello rivestito dall’[omissis], ha fatto riferimento, correttamente, al Codice dell’ordinamento militare, sottolineando che gli appartenenti alle forze armate possono commentare vicende politiche e di attualità, ma senza travalicare i limiti della continenza.

È priva di pregio la doglianza sollevata dalla difesa dell’[omissis], secondo la quale l’utilizzo, nell’espressione incriminata, della parola Stato, avrebbe dovuto determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto, riferibile al vilipendio alla Nazione italiana ai sensi dell’art. 82 cod. pen. mil . pace.

In realtà, il commento dell’[omissis] riguarda un articolo sui rapporti commerciali tra l’Italia e l’India, quindi non può essere riferito alla Nazione, ossia alla comunità di individui, ma allo Stato, cioè al soggetto inquadrabile e riconoscibile proprio in quegli organi indicati dalla lettera dell’art. 81 cod. pen. mil . pace, quali, ad esempio, il Governo e le Assemblee legislative.

Il giudice di appello, inoltre, nel rispetto del principio sopra richiamato circa la pubblicità dei messaggi, e senza incorrere in vizi logici, ha correttamente evidenziato che non rileva il numero di visualizzazioni o interazioni che il post pubblicato dall’omissis su Facebook ha effettivamente avuto, in quanto è sufficiente la mera diffusione del messaggio sul social network affinché si possa ritenere sussistente il requisito della pubblicità.”

 

(ii) La valutazione della prova indiziaria per ascrivere il post oggetto di contestazione penale al suo autore:

“In ordine al rilievo con il quale il ricorrente ha lamentato la mancanza di un accertamento della paternità della frase incriminata, è opportuno precisareche, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) nonché l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica); successivamente, deve procedere a un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana(Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017 – dep. 16/01/2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016 – dep. 17/05/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).

Ciò posto, è agevole notare che il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione di legge nel confermare la declaratoria di responsabilità penale dell’omissis.

La motivazione resa segue un iter semplice, ma esaustivo, che ha condotto il giudice di merito a riconoscere l’imputato quale autore della frase incriminata.

La Corte militare di appello non ricava il giudizio di responsabilità dell’imputato dalla dichiarazione del teste maresciallo omissis, bensì da una valutazione complessiva degli altri elementi, quali il fatto che il profilo Facebook ove era stata pubblicata la frase riportava nome e cognome dell’imputato, con l’aggiunta della parola “Murdock”, e la sua foto.

L’elemento decisivo, per i giudici di merito, è stata, plausibilmente, la dichiarazione del teste maresciallo omissis, il quale, in passato, avendo notato una foto che lo ritraeva in compagnia dell’omissis – pubblicata sullo stesso profilo Facebook ove fu pubblicata la frase incriminata – chiese all’omissis di rimuoverla; in tale occasione, rileva la sentenza di appello, il omissis si scusò con l’omissis, assicurandogli che avrebbe rimosso quella foto dal profilo del social network. È stato questo l’elemento determinante che ha indotto la Corte militare di appello ad affermare che il profilo ” omissis Murdock” è riconducibile con certezza all’omissis.

Infatti, il giudice di merito evidenzia che, laddove il profilo Facebook ove era apparsa la foto che ritraeva l’omissis non fosse stata riferibile all’omissis, quest’ultimo avrebbe certamente palesato, in quanto egli non titolare di quel profilo, l’impossibilità di eliminare la foto dal social network.

Nel pieno rispetto della giurisprudenza sopra riportata, la Corte militare di appello ha valutato i varielementi indiziari, prima separatamente, e poi attraverso una visione d’insieme che l’ha condotta all’accertamento della paternità della frase incriminata in capo all’omissis e alla conseguente affermazione della sua responsabilità.

Importante, nell’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito, il rilievo che, qualora fosse stata vera la possibilità paventata dalla difesa di un accesso abusivo alla pagina Facebook dell’imputato, tale eventualità sarebbe stata sostenuta, con fermezza, non solo innanzi ai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, ma, da subito, anche al cospetto dei propri sovraordinati.

Ciò dimostra come la Corte militare di appello abbia effettivamente preso in considerazione le ipotesi alternative – come la possibilità di un’intrusione abusiva nel profilo dell’omissis – ritenendole, sì, astrattamente formulabili come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ma, comunque, prive di qualsiasi concreto riscontro nelle emergenze processuali.”

*****

Riferimenti normativi.

Art. 81 cod. pen. mil. pace, Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate dello Stato:

Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.

Art. 82. Vilipendio alla nazione italiana.

Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

by Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA